Contratto collettivo nazionale di lavoro

 per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle

Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane

del 7 dicembre 2000

(Allegati)

Il 10 maggio 2002 in Roma,

 

tra

 

la Federcasse – Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, rappresentata dal Presidente avv. Alessandro Azzi e dalla Delegazione Sindacale della Federcasse presieduta dall’avv. Augusto dell’Erba e composta dai sigg.ri Pierino Buda, Enrico D’Antonio, Teresa Fiordelisi, Giancarlo Gori, Enrico Gruner, Antonio Masin, Giorgio Merigo, Livio Michieli, Paolo Pasqualini, Luca Pericone, Romualdo Rondina, Sebastiano Rosso, Mario Tarantino, Christian Tanner, Nicola Valentini, Ermanno Villotti, assistita dal Direttore dr. Franco Caleffi, dal dr. Tommaso Maria Colajacovo, dal dr. Mario Bernardini, dal dr. Silvio De Tommaso, dal dr. Felice Testa, dal prof. Arturo Maresca e dall’avv. Franco Raimondo Boccia;

 

e

 

la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi), rappresentata dal Segretario Generale Carlo Giorgetti, dal Segretario Generale Aggiunto Giancarla Zemiti, dai Segretari Nazionali Gianfranco Amato, Cristina Attuati, Fulvio Bertoldi, Giacomo Melfi, Roberto Radici, dai membri del Comitato Direttivo Centrale Massimo Battesini, Carmelo Benedetti, Gianfranco Bertinotti, Mauro Bossola, Attilio Calvanese, Antonio Carcano, Franco Casini, Arnaldo Cavaciocchi, Carlo Cericola, Antonio Chessa, Giovanni Dalini, Giuliano De Filippis, Cetty Di Benedetto, Pier Paolo Ferri, Carlo Franchin, Maria Furfaro, Cesare Galazzo, Fabrizio Garberi, Enrico Gavarini, Maria Cristina Gessi, Gianni Giusti, Paolo Henin, Maurizio Mattioli, Giuseppe Mogno, Mauro Morelli, Pietro Mosca, Werner Pedoth, Valerio Poloni, Carmelo Raffa, Roberto Riva, Roberto Robazza, Angela Rosso, Ferdinando Saita, Sergio Severi, Domenico Sivori, Giuseppe Taddia, Corrado Villa, Roberto Zamboni e dai componenti dell’Esecutivo Nazionale BCC sigg.ri Andrea Bonelli, Luigi Bruschini, Paolo Cicconi, Gianni Debiasi, Piergiuseppe Mazzoldi, Michele Palmiotti, Alessandra Panico (Coordinatore), Domenico Prezioso, Alessandro Violini;

la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl), rappresentata dal Segretario Generale Eligio Boni e dai Segretari Nazionali ...............

la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil), rappresentata dal Segretario Generale Marcello Tocco e dai Segretari Nazionali ..................

la Uil Credito e Assicurazioni (Uil C.A.), rappresentata dal Segretario Generale Elio Porino e dai Segretari Nazionali ....................

 

si è completata la redazione del testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane stipulato il 7 dicembre 2000,

 

in sostituzione:

 

del c.c.n.l. 20 febbraio 1997 e, per le norme relative ai funzionari, del c.c.n.l. 5 giugno 1992, come modificato da accordo 18 luglio 1995,

 

e in attuazione:

 

del Protocollo d’intesa sul sistema bancario 4 giugno 1997 e dell’accordo quadro 28 febbraio 1998.


 

PREMESSA

 

Le Parti che hanno negoziato e stipulato il presente c.c.n.l. (nel prosieguo, per brevità, indicate come Parti) si danno atto di aver realizzato i contenuti del Protocollo 4 giugno 1997 e dell’accordo quadro 28 febbraio 1998 che hanno tracciato le linee guida per la riorganizzazione, in una logica di efficienza e competitività internazionale, dell’intero settore del Credito con specifica attenzione alle peculiarità del sistema del Credito Cooperativo.

È stato possibile raggiungere gli obiettivi programmati dai predetti accordi per la volontà di attuare un sistema condiviso di relazioni sindacali che aveva già trovato nel Protocollo per le relazioni sindacali del Credito Cooperativo dell’11 maggio 2000 una prospettazione dei suoi enunciati generali.

In questo contesto si è reso possibile il graduale avvio di quel tendenziale processo di omogeneizzazione dei trattamenti normativi ed economici presenti nel settore del Credito e nel sistema del Credito Cooperativo, garantendo a quest’ultimo un ruolo competitivo all’interno di un mercato sempre più concorrenziale.

 

-                   Tale processo consente, da una parte, di consolidare lo sviluppo del Credito Cooperativo nel solco tracciato nel Convegno di Riva del Garda del dicembre 1999, dall’altra parte garantisce il rafforzamento e l’allargamento dei livelli occupazionali, lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle competenze del personale dipendente dalle Banche di Credito Cooperativo protagonista, e risorsa strategica del sistema del Credito Cooperativo.

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-              PARTE GENERALE

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-                   CAPITOLO I

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-                   AREA CONTRATTUALE

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-                               Art. 1

-                   Ambito di applicazione del contratto

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Destinatari del presente contratto collettivo nazionale di lavoro sono:

-        le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, di cui all’art. 33 del D. Lgs. 385/93, e le altre aziende che svolgono attività creditizia o finanziaria ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 385/93, o strumentale ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto, che siano aderenti a Federcasse, anche tramite le Federazioni locali, e sempre che non applichino altro contratto del settore del Credito;

-        l’ICCREA Holding, l’ICCREA Banca SpA, la Cassa Centrale di Trento, la Cassa Centrale di Bolzano, il CEDECRA, il CESVE, l’INCRA, l’ISIDE SpA, la Banca Sviluppo SpA, il Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine e gli Organismi indicati nell’elenco allegato B).

Il presente contratto contiene una disciplina unitaria ed inscindibile dei rapporti di lavoro del personale inquadrato nella categoria dei quadri direttivi e nelle aree professionali.

Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto specifiche regolamentazioni in tema di orario e di inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento.

Nell’attuale fase di ricerca di efficienza, di competitività economica e di sviluppo che caratterizza il sistema del Credito Cooperativo, si possono determinare processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l’eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate. Al personale interessato da tali processi, per le attività di cui all’articolo 3 che segue, è garantita l’applicazione del presente contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l'espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.

Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di legge e di contratto che dovrà comunque coinvolgere sia l'Azienda acquirente che alienante, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi. L’Azienda alienante potrà cedere le attività in questione a condizione che l’acquirente si impegni ad applicare il presente contratto con le relative specificità e demandi ed a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente.

Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l’applicazione dei contratti complementari che saranno concordati dalle Parti sia l'appalto anche ad aziende che non applichino il presente c.c.n.l. in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo articolo 4.

-                                                                                                                                                                   * * *

-                     

-                   Il presente contratto non si applica ai rapporti di lavoro del personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o gestioni speciali, diversi da quelli di esattoria, non aventi diretta relazione con l’esercizio delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo.

-                                                                                                                                                                    

Dichiarazione delle Parti

Le Parti si impegnano a confrontarsi, allargando detto confronto anche alle Aziende interessate, per valutare la posizione delle Aziende di cui al 1° capoverso che applicano altro contratto del settore Credito e siano aderenti alla Federcasse. Tale valutazione sarà condotta con specifico riferimento ai trattamenti economico normativi di cui al presente c.c.n.l. e dovrà concludersi entro il 30.9.2001.

Le Parti si impegnano, altresì, in presenza di evoluzioni di assetti societari, ad incontrarsi per esaminare congiuntamente l’appartenenza all’area contrattuale del presente c.c.n.l.

 

Dichiarazione Federcasse

Federcasse ritiene che, per tutte le Aziende del sistema che non applichino il presente c.c.n.l., l’applicazione di tale contratto costituisce un obiettivo da perseguire con attenzione per le connesse compatibilità economiche.


 

Art. 2

Nozione di controllo

 

Ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo societario le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all’art. 2359 cod. civ., primo comma, n. 1 e 3.

E’ altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con azienda o aziende del Sistema, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell’area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.

 

DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE

 

Le Parti stipulanti si riservano di valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina di cui al Capitolo I in tema di controllo societario in relazione a quanto disposto dal D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.


 

Art. 3

Attività che richiedono specifiche regolamentazioni

 

Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui ai comma successivi:

A)   Intermediazione mobiliare.

B)   Leasing e Factoring.

C)   Credito al consumo.

D)   Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento.

E)    Centri servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture interregionali o locali), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie:

-         nell’area sistema di pagamento: bonifici Italia da/verso clienti; utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito e di debito; imposte e tasse; enti previdenziali; assegni circolari/bancari;

-         nell’area estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero; girofondi finanziari;

-         nell’area finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani in portafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi;

-         nell’area titoli: custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni; regolamenti c/cifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione; GPM/risparmio gestito; informativa societaria;

-         nell’area supporto: anagrafe; conti correnti;

-         nell’area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori.

F)    Gestione amministrativa degli immobili d'uso.

-                                                                                                                                                        G)            Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.

 

Orari di lavoro.

Le specifiche regolamentazioni in materia di orari di lavoro per le attività di cui al comma 1 che precede sono contenute nel capitolo XX del presente contratto.

Inquadramenti.

Per le attività di cui al comma 1 al personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto si applica la seguente declaratoria di inquadramento:

-         i lavoratori che sono stabilmente incaricati dall’Azienda di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono inquadrati tra gli impiegati di 2^ categoria (2^ area professionale, 2° livello retributivo).

Per i servizi di elaborazione dati:

-          le Parti si riservano di definire entro 120 giorni dalla stipula del presente contratto specifiche regolamentazioni che dovranno tener conto del processo di evoluzione in atto della gestione dell'informatica del Sistema del Credito Cooperativo e della specificità di tale gestione caratterizzata da una innovativa ripartizione di competenze;

-          in ogni caso, in occasione della prossima contrattazione di secondo livello si procederà ad un riesame delle discipline in atto in tema di inquadramenti per adeguarle ai principi suesposti ed in coerenza con gli obiettivi generali del presente contratto, anche per quel che attiene a eventuali sistemi già esistenti di progressione economica e/o di carriera.


 

Art. 4

Attività complementari e/o accessorie appaltabili

 

Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue:

1.      Servizio portafoglio (escluse quelle di cui all’articolo 3, lett. E) e cassa/trattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad attività di back office.

2.      Trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, etc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori.

3.      Attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica.

4.      Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d’uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza.

 

Chiarimento a verbale

Per “lavorazioni di data entry relative ad attività di back office” si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento assegni ed effetti, l’inserimento dati negli archivi informatici.

 

Contratti complementari

Le Parti si impegnano a definire, entro 120 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, contratti complementari per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l’obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento:

-         orario di lavoro;

-         inquadramento del personale tramite l’applicazione della declaratoria di cui all’articolo che precede (specifiche regolamentazioni);

-         tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione in misura pari al 15%.

Quanto previsto dal secondo e terzo alinea riguarda il personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.

 

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Eventuali future nuove attività, diverse da quelle suindicate, che richiedano, anche in relazione a quanto previsto al punto 15 dell’art.1 del D. Lgs. 385/93, specifiche regolamentazioni o contratti complementari ai sensi della presente norma potranno venire individuate, su istanza di ciascuna delle Parti, in successivi momenti di verifica.


 

Art. 5

Appalti di servizi

 

Gli appalti di servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati:

-        alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le Federazioni competenti, da parte delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane;

-        alle rappresentanze sindacali aziendali, da parte dell’ICCREA Banca S.p.A., delle Casse Centrali di Trento e di Bolzano, del CEDECRA, del CESVE, del Fondo Comune delle Banche di Credito Cooperativo Trentine.

Nei contratti per gli appalti suddetti vanno sempre inserite clausole che obblighino le Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al settore di attività proprio delle medesime Aziende.

Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere attività complementari e/o accessorie.

L’azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione.

La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in Particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni.

La procedura ha la durata di dieci giorni, al termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione.

Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di cui al quarto comma, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento delle procedure contrattuali del caso. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra.

L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva.


 

Art. 6

Definizioni contrattuali

 

Nell’ambito del presente contratto le disposizioni riferite alle Aziende riguardano tutti gli Organismi destinatari del contratto stesso, mentre quelle riferite alle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane riguardano soltanto le Banche/Casse medesime.

Le Federazioni locali e le Organizzazioni sindacali locali, cui fa riferimento il presente contratto, sono quelle (facenti capo alle Parti stipulanti il presente contratto) esistenti a livello regionale o interregionale, salvo che per le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per cui sono quelle esistenti a livello provinciale.

I termini previsti dal presente contratto che non siano espressamente ordinati sulla base di giorni lavorativi, sono da intendere costituiti da giorni di calendario.


 

Art. 7

Condizioni più favorevoli

 

Restano impregiudicate le condizioni più favorevoli laddove acquisite dai singoli dipendenti.

Eventuali assegni personali devono essere tenuti distinti dalle voci retributive previste dal presente contratto.

 


CAPITOLO II

SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

 

 

Art. 8

Assetti contrattuali

 

In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:

-        il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica;

-        un secondo livello di contrattazione:

a)      locale, cioè a livello regionale o interregionale, ovvero a livello provinciale per le provincie autonome di Trento e Bolzano, per quanto riguarda il personale delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane;

b)      aziendale per quanto riguarda il personale di: ICCREA Holding, ICCREA Banca S.p.A., Casse Centrali di Trento e di Bolzano, Cedecra, Fondo Comune delle Banche di Credito Cooperativo Trentine, Iside S.p.A., Banca Sviluppo S.p.A.

Al secondo livello verranno trattati materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica – secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali – le materie e le voci nelle quali detta contrattazione integrativa si articola.


 

Art. 9

Decorrenze e scadenze

 

Il presente contratto:

-        per la parte normativa decorre dalla data della sua stipulazione, salvo quanto stabilito in singole norme, e scade il 31 dicembre 2001;

-        per la parte economica scade il 31 dicembre 2001, ferme le diverse previsioni stabilite dalle Parti nel presente contratto.


 

Art. 10

Procedura di rinnovo – Indennità di vacanza contrattuale

 

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma, in tempo utile, per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del presente contratto.

 

Durante il suindicato periodo e per il mese successivo a detta scadenza – ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva – le Parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi dalla data a Partire dalla quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale appresso disciplinata.

Le Parti stipulanti convengono che, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro ovvero dalla presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva ai termini stabiliti nelle procedure anzidette, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale.

L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato sul 90,66% della voce stipendio.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmato.

Dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale l’indennità cessa di essere erogata. Quanto già corrisposto a tale titolo verrà riassorbito nei miglioramenti economici riconosciuti nel c.c.n.l.


 

Art. 11

Incontri a livello di sistema

 

Al fine di garantire un effettivo coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno negoziato e stipulato il presente contratto nella realizzazione delle linee strategiche del Sistema del Credito Cooperativo, si prevede:

 

-        un incontro, correlato sul piano temporale alla definizione delle linee strategiche del Sistema del Credito Cooperativo, di illustrazione ed approfondimento del relativo piano;

-        un incontro annuale per la verifica ed il monitoraggio, attraverso l’esame congiunto, dei progetti attuativi delle linee strategiche;

-        incontri sui problemi relativi all’occupazione che siano attivati ai sensi dell’art. 22.

 


 

 

Art. 12

Osservatorio nazionale

 

 

All’Osservatorio nazionale - composto da rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo di 3 per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori stipulante e nello stesso numero complessivo per Federcasse - sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:

 

-        dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche comparativamente ai mercati internazionali di riferimento;

-        andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;

-        situazione occupazionale nel Credito Cooperativo e relative linee di tendenza con Particolare riferimento all’occupazione giovanile e a quella femminile;

-        pari opportunità per il personale femminile, in coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125 del 1991, anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;

-        sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull’occupazione e sull’evoluzione delle figure professionali;

-        condizioni igienico/ambientali nei posti di lavoro;

-        lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione delle previsioni del c.c.n.l.;

-        problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall’integrazione europea;

-        ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;

-        possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle Aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani);

-        assetto previdenziale del settore;

-        rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una migliore integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell’ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;

-        trattamento dei dati personali “sensibili” ai fini della corretta applicazione della legge 675/1996 e delle disposizioni dell’Autorità garante.

 

L’Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno due volte l’anno.

 


 

Art. 13

Osservatori locali

 

E’ costituito, con riferimento a ciascuna Federazione locale, un Osservatorio locale paritetico formato da un numero massimo di dieci membri: cinque designati dalla Federazione locale e gli altri cinque designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti e maggiormente rappresentative a livello locale.

 

Tale Osservatorio dovrà riunirsi, con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno o comunque su richiesta di una delle Parti stipulanti, per esaminare la situazione occupazionale delle Aziende.

 

Agli Osservatori locali sono attribuite, per quanto di loro competenza, le stesse prerogative dell’Osservatorio nazionale di cui all’art. 12.

 

L’Osservatorio locale potrà sottoporre alla valutazione dell’Osservatorio nazionale di cui all’art. 12, le situazioni che necessitino di una particolare attenzione.

 

L’Osservatorio nazionale, al fine di acquisire elementi utili per le proprie valutazioni, potrà anche disporre un’audizione preliminare dell’Azienda interessata, della Federazione locale competente e delle stipulanti Organizzazioni sindacali locali rappresentate nell’organismo paritetico.

 

Dichiarazione delle Parti

 

La normativa del presente articolo non si applica alla Federazione Italiana ed alle Federazioni locali.


 

 

Art. 14

Commissione nazionale per la sicurezza

 

Le Parti stipulanti attiveranno quanto prima la Commissione nazionale per la sicurezza costituita ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994.


 

 

Art. 15

Conciliazione ed arbitrato

 

Le Parti stipulanti si riservano di adeguare le discipline della conciliazione delle controversie individuali di lavoro in sede sindacale e dell’arbitrato al D. Lgs. n. 80/1998 e tenendo in considerazione eventuali normative convenzionali che dovessero intervenire in materia in altri settori.

 

Per la risoluzione di controversie individuali, le parti possono chiedere, d'intesa, l'intervento di una Commissione di conciliazione, costituita pariteticamente da rappresentanti della competente Federazione locale e dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

 

Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta di intervento, con redazione di processo verbale, sottoscritto dalle Parti e da due componenti della Commissione di conciliazione (uno per la Federazione locale ed uno per la Organizzazione sindacale, anzidette).

 

Se la conciliazione non riesce, le parti possono chiedere, d'intesa, che la controversia venga risolta mediante arbitrato, affidato ad una Commissione costituita pariteticamente da rappresentanti della Federazione italiana e dell'Organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, che votano per parti, e da un presidente scelto dalle stesse parti o in caso di disaccordo nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, che dispone del terzo voto.

 

La Commissione arbitrale emetterà il proprio lodo nel termine di 60 giorni.

 

Trattandosi di controversia su modalità di esecuzione del contratto di lavoro, in situazioni che meritino particolare considerazione, l'intervento della Commissione di conciliazione avviene anche su richiesta del solo lavoratore.

 

Per le controversie relative a licenziamenti, i procedimenti di conciliazione e di arbitrato sono promossi dal lavoratore e la presidenza della Commissione di arbitrato va sempre affidata ad un Magistrato, designato dal Presidente del Tribunale di Roma.

 

Dei lavori della Commissione di arbitrato va redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e da un segretario, all'uopo nominato dallo stesso presidente.

 

 

Chiarimento a verbale

 

Le Parti stipulanti del presente contratto si danno atto che l'arbitrato irrituale di cui sopra è previsto, a norma dell'art. 5 della legge 11.8.1973 n. 533, in alternativa rispetto alla facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria.


 

Art. 16

Informazioni alle Organizzazioni sindacali

 

La Federazione Italiana e le Federazioni locali forniranno, annualmente, alle corrispondenti Organizzazioni sindacali, in apposite riunioni, informazioni riepilogative delle situazioni e delle prospettive del movimento, rispettivamente nell’ambito nazionale e locale, con Particolare riferimento ai problemi occupazionali.

 

Alle Organizzazioni sindacali locali vanno comunicati, inoltre, annualmente:

 

-        la situazione e le prospettive aziendali con riferimento alle linee del sistema del Credito Cooperativo; per la quale, ove richiesto dagli organismi sindacali locali, si procede ad un esame congiunto che deve esaurirsi entro dieci giorni dall’avvio, ricercando, per quanto riguarda le ricadute sul personale, di convergere verso soluzioni condivise;

-        il programma dei corsi di formazione dei nuovi assunti e di aggiornamento e qualificazione per tutto il personale;

-        gli elenchi dei nuovi dipendenti, con specificazione delle Aziende presso cui sono stati assunti e delle seguenti condizioni di assunzione: contratto a tempo indeterminato, contratto a termine, contratto a tempo parziale, contratto di formazione e lavoro, contratto di lavoro temporaneo, inquadramenti;

-        i trasferimenti avvenuti ed i rapporti di lavoro cessati;

-        gli importi complessivi delle retribuzioni corrisposte nell’ambito del territorio per cui è competente ciascuna Federazione locale, distinti per categorie e qualifiche o gradi e con indicazione del numero dei dipendenti cui si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a situazioni individuali);

-        gli interventi effettuati o previsti per la eliminazione, in occasione di nuove costruzioni o di rilevanti ristrutturazioni di edifici adibiti all’attività aziendale, delle barriere architettoniche che rendono difficoltoso l’accesso ai portatori di handicap.

 

I dati relativi ad assunzioni, trasferimenti e cessazioni di rapporti di lavoro vanno suddivisi tra personale maschile e personale femminile.


 

 

Art. 17

Riunioni periodiche

 

Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione ed il controllo dell’applicazione del presente contratto, con Particolare riguardo alle seguenti materie:

 

-        appalti di servizi;

-        fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro;

-        assunzioni del personale;

-        contratti a termine;

-        contratti a tempo parziale;

-        contratti di formazione e lavoro;

-        contratti di lavoro temporaneo;

-        corsi di formazione;

-        rotazione del personale;

-        misure di sicurezza ed igiene del lavoro;

-        innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni;

-        controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali;

-        esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;

-        valutazione delle possibilità – in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive – di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge.

 

Detti incontri avverranno con le Organizzazioni sindacali locali, per quanto riguarda le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, e con le rappresentanze sindacali aziendali, per quanto riguarda ICCREA Holding, ICCREA Banca SpA, ISIDE SpA, Banca Sviluppo SpA, Casse Centrali di Trento e di Bolzano, CEDECRA ed Fondo Comune delle Banche di Credito Cooperativo Trentine.

 

Resta inteso che in materia di “fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro” gli organismi sindacali formulano loro considerazioni nell’ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura l’Azienda adotterà, comunque, le proprie determinazioni.

 

Chiarimento a verbale

 

Nel corso degli incontri periodici previsti nel presente articolo e nell’art. 16 relativo alle informazioni alle Organizzazioni sindacali, si procederà anche ad un esame dell’andamento aziendale, sulla base dei dati comunicati, al fine di prevenire le situazioni di precrisi e crisi e valutare la necessità di adottare specifici strumenti con il ricorso alle procedure di cui all’art. 22.

 

Al fine di superare eventuali situazioni di gravi e persistenti inadempimenti al sistema di relazioni sindacali a livello locale, le Parti locali possono chiedere un incontro a livello nazionale, tramite le Parti stipulanti.


 

 

Art. 18

Pari opportunità

 

Possono costituirsi a livello locale, con le modalità che le Parti provvederanno a definire, Commissioni paritetiche per l’analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legge n. 125 del 1991, con l’obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile.

 

Il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all’art. 9 della legge medesima, forma oggetto di esame fra le Parti a livello locale.

 

I permessi per la partecipazione ai lavori delle Commissioni paritetiche sulle pari opportunità saranno previsti nell’ambito del concordato riesame dei permessi sindacali stabilito nell’accordo 22.12.1998.


 

 

Art. 19

Organismo paritetico sulla formazione

 

Le Parti locali possono istituire un organismo paritetico che deve valutare le esigenze formative per le specifiche figure professionali richieste dal mercato del lavoro e può individuare i percorsi formativi del personale, anche neoassunto, delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane per la cui realizzazione sono da attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali e della Cooperazione.

 


 

Art. 20

Diritti e libertà sindacali

 

La materia dei diritti e delle libertà sindacali è ordinata dalle norme di legge e di accordo nazionale.

 

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenute sulla retribuzione, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna Organizzazione sindacale.


 

Art. 21

Interpretazione del c.c.n.l.

 

Sorgendo questioni sulla interpretazione del presente contratto, la Federazione Italiana con propria iniziativa o su richiesta di una delle altre Parti stipulanti, convocherà tutte le Parti stipulanti del presente contratto, al fine di esaminare la possibilità di una interpretazione comune.

 

Raggiungendosi l’accordo, le conclusioni, verbalizzate e sottoscritte da tutte le Parti stipulanti del presente contratto, saranno vincolanti per tutti i destinatari del medesimo contratto.


 

 

Art. 22

Prevenzione dei conflitti collettivi

 

Nel comune intento di prevenire situazioni che, all’interno del sistema del Credito Cooperativo, possano determinare ricadute sulle condizioni di lavoro del personale ed eventuali squilibri occupazionali, le Parti convengono sull’opportunità di rafforzare, secondo quanto concordato nel presente articolo, le procedure di informazione, di esame congiunto, di contrattazione e di confronto, anche al fine di elaborare, dove se ne ravvisi la necessità, proposte, concretamente realizzabili, per risolvere positivamente tali ricadute e tali squilibri.

 

A tal fine viene individuato, nell'adozione della procedura preventiva di cui ai commi successivi, lo strumento al quale ricorrere prima dell'applicazione delle norme di cui all'art. 24, legge 23 luglio 1991, n.223.

In Particolare le Parti, anche al fine di prevenire i conflitti collettivi, stabiliscono le seguenti procedure, indipendentemente dalla consistenza numerica del personale occupato.

 

PARTE PRIMA

Nei processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni) che comportino sostanziali modifiche delle prestazioni di lavoro o trasferimenti collettivi in altre unità produttive, le Aziende, anche per il tramite delle Federazioni locali, informano gli organismi sindacali stipulanti a livello aziendale o locale e, su loro richiesta, procedono all’esame congiunto in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti da tali processi.

Le suddette procedure di informazione e di esame congiunto sono attivate successivamente alla fase decisionale, ma preventivamente rispetto all'attuazione operativa delle ricadute sulle condizioni di lavoro. Detta procedura deve esaurirsi entro 15 giorni dal ricevimento delle informazioni ed è finalizzata alla ricerca di idonee soluzioni.

Nell’ambito di tale procedura possono essere attivati con accordo tra le Parti gli strumenti, coerenti con i suddetti processi, previsti dal “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo” di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28/4/2000, n. 157, con riferimento alle prestazioni ordinarie.

 

PARTE SECONDA

Nei trasferimenti di azienda, nonché nei processi di fusione, concentrazione e scorporo, al fine di ricercare idonee soluzioni, le Aziende interessate, anche per il tramite della Federazione locale, procedono ad informare preventivamente gli Organismi sindacali aziendali e gli Organismi sindacali locali.

Detta informazione deve essere trasmessa almeno 30 giorni prima della definitiva approvazione dei suddetti processi.

L'informativa deve riferirsi: a) ai motivi del programmato trasferimento d'azienda, o dei processi di fusione, concentrazione e scorporo; b) alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) alle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

Entro 7 giorni dalla ricezione delle informazioni le Organizzazioni sindacali locali e gli Organismi sindacali aziendali possono chiedere, anche per il tramite della Federazione locale, di attivare la procedura di confronto, con la partecipazione delle Aziende interessate. Detta procedura deve esaurirsi entro 20 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata).

Nell’ambito di tale procedura possono essere attivati dalle Parti gli strumenti, coerenti con i suddetti processi, previsti dal “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo” di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28/4/2000, n. 157.

Nel caso di mancato accordo in sede locale, le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti possono chiedere, con comunicazione non oltre 5 giorni, alla Federcasse, di attivare una fase di confronto, a livello di sistema, che deve esaurirsi entro 15 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata).

In ipotesi in cui il trasferimento ed i processi di fusione, concentrazione e scorporo comportino l’avvio di procedure per la riduzione del personale in esubero, in sostituzione di quanto previsto nella presente parte si applica la procedura di cui alla successiva parte terza.

 

Dichiarazione a verbale

Le Parti si danno atto che la procedura prevista nella parte seconda del presente articolo, anche perché più favorevole, esaurisce gli obblighi previsti dall'art. 47 legge 29.12.1990 n.428, fatto salvo l'art. 2112 cod. civ., così come modificati dal D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, entrato in vigore il 1° luglio 2001.

 

PARTE TERZA

Nei processi (di ristrutturazione, innovazioni tecnologiche, ecc.) che possono comunque comportare esuberi di personale ed in tutte le ulteriori ipotesi nelle quali si può concretizzare la fattispecie prevista dall’art. 24, legge 23 luglio 1991, n. 223, le Aziende si impegnano a dare una preventiva informazione agli Organismi sindacali aziendali e agli stipulanti Organismi sindacali a livello locale.

Detta informazione deve essere trasmessa prima della definitiva approvazione dei suddetti processi.

Entro 7 giorni dalla ricezione delle informazioni gli Organismi sindacali aziendali o, in mancanza, gli stipulanti Organismi sindacali a livello locale possono chiedere, anche per il tramite della Federazione locale, di attivare la procedura di confronto, con la partecipazione dell'Azienda interessata. Detta procedura deve esaurirsi entro 20 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata).

Nell'ambito di tale confronto possono essere considerate dalle Parti e, ove possibili e concretamente realizzabili, possono essere concordate ipotesi idonee a superare situazioni di criticità occupazionale. A mero titolo esemplificativo possono essere prese in considerazione dalle Parti ipotesi aventi ad oggetto anche: il blocco delle assunzioni, il blocco del lavoro straordinario, l'attivazione di incentivi all'esodo, la trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all'art. 2103 cod. civ. nel rispetto delle procedure di legge, accordi di solidarietà, l'attivazione di interventi di riqualificazione del personale, la riduzione e/o modulazione di orario e di salario per un periodo di tempo determinato, temporanea sospensione, totale o parziale, dell’erogazione dell’” assegno ex premio di rendimento”, il distacco di personale. Può essere concordata anche l’attivazione degli strumenti previsti dal “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo” di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28/4/2000, n. 157.

Nel caso di mancato accordo in sede locale, le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti possono chiedere, con comunicazione non oltre i 5 giorni, alla Federcasse, di attivare una fase di confronto, a livello di sistema, che deve esaurirsi entro 20 giorni dalla convocazione (con possibilità di proroga del termine, se concordata).

Nell'ambito di tale confronto, ove non fossero stati precedentemente risolti i problemi di eccedenze di personale, le Parti stipulanti ricercano la possibilità di favorire la mobilità dei lavoratori eccedenti mediante la ricollocazione presso altre Aziende, preferibilmente in ambito regionale, anche con la possibile preventiva utilizzazione a tal fine dell'istituto del distacco.

 

* * * * *

 

Le procedure previste nel presente articolo sono vincolanti per le Parti ed il loro mancato rispetto costituisce inadempimento per la parte che non vi abbia dato corso. Dette procedure - fermo quanto ora detto e una volta completate - esauriscono i loro effetti tra le Parti stipulanti il presente accordo.

Le Parti, fino all'esaurimento delle procedure previste nel presente articolo, non assumono iniziative unilaterali.

Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni di Aziende del sistema che siano presenti con proprie unità organizzative in più di due regioni, che prefigurino ricadute significative sul personale, le procedure di confronto si svolgono direttamente a livello nazionale. La procedura si svolge tra una Delegazione sindacale, ad hoc definita nel numero ed integrata dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti con funzione di coordinamento, e l’Azienda che ha facoltà di farsi assistere da Federcasse.

Tale procedura, dal momento dell’informativa, dovrà esaurirsi in 40 giorni salvo diverse intese che dovessero realizzarsi tra le parti interessate.

 

Dichiarazione delle Parti

La normativa del presente articolo non si applica alla Federazione Italiana.


 

Art. 23

Collocamento lavoratori in mobilità

 

In attuazione di quanto previsto dai commi primo e quinto dell’art. 25, legge n. 223 del 1991, la percentuale del 12%, prevista dal primo comma dell’art. 25, viene elevata al 25%, in presenza e con esclusivo riferimento ai soli lavoratori collocati in mobilità da una Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991.

La maggiore quota di riserva indicata nel comma che precede non opera per le assunzioni per legge o per quelle riguardanti lavoratori che non siano in possesso delle professionalità richieste per l’inquadramento nelle categorie per le quali si procede all’effettuazione di nuove assunzioni.

La singola Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana che ha effettuato il licenziamento collettivo o quella ad essa subentrata, qualora proceda a nuove assunzioni, deve dare la precedenza ai lavoratori da essa collocati in mobilità e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991.

I nominativi dei lavoratori collocati in mobilità da una Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991, vanno comunicati dalla Federazione locale all’Osservatorio locale di cui all’art. 13.

Le Parti stipulanti attiveranno ogni iniziativa utile a reperire, in sede regionale o comunitaria, le risorse finanziarie necessarie, per consentire alle Federazioni locali di promuovere e curare iniziative formative mirate ai lavoratori collocati in mobilità da una Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991.

Al fine di non disperdere il patrimonio umano e professionale, le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, qualora procedano a nuove assunzioni a tempo determinato devono riservare il 50% di tali nuove assunzioni ai lavoratori collocati in mobilità da una Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana e che siano iscritti nella lista regionale di mobilità di cui all’art. 6, legge n. 223 del 1991. Tale percentuale del 50% assorbe quella di cui al comma 1, solamente per quanto attiene le assunzioni a termine.

 

Dichiarazione delle Parti

 

La normativa del presente articolo non si applica alla Federazione Italiana ed alle Federazioni locali.


 

Art. 24

Procedura in tema di orari di lavoro

 

Nel corso di un apposito incontro vanno comunicate e, su richiesta, discusse con gli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l’orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell’ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. In mancanza di detti organismi, la comunicazione e l’eventuale discussione avviene in sede locale. In queste sedi potranno essere discusse anche eventuali necessità specifiche del personale.

Ove l’Azienda non ritenga di accogliere le osservazioni formulate dagli organismi sindacali aziendali, su richiesta delle Organizzazioni sindacali locali, avanzata nel termine di 10 giorni, per iscritto, sarà tenuta riunione sindacale presso la Federazione locale per ricercare soluzione del problema.

Se neppure in questa sede emerge, nel successivo termine di 15 giorni, soluzione comune, la decisione dell’Azienda diventa operativa.

Nella medesima occasione, le Parti procedono ad un esame dell’andamento della banca delle ore.


 

Art. 25

Contratti d’area

 

Le Parti istituiranno una Commissione paritetica per adempiere all’impegno previsto dall’accordo quadro, di “valutare i criteri mediante i quali attuare nel settore del credito i contratti in parola, coerentemente con quanto previsto dall’Accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, impegnandosi a coinvolgere attivamente in tale processo le autorità pubbliche competenti”.


 

Art. 26

Promotori finanziari

 

Le Parti si incontreranno entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto per approfondire la tematica.


 

Art. 27

Congedi parentali

 

Le Parti si riservano di esaminare congiuntamente le modalità applicative della Legge 8 marzo 2000, n. 53.

 


CAPITOLO III

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

 

 

Art. 28

Decorrenza e procedure di rinnovo

 

Sulla base di quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dall’art. 8 del presente contratto, le Parti stipulanti convengono che:

-        gli accordi di secondo livello hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro;

-        le richieste di rinnovo degli accordi di secondo livello devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi;

-        per due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza degli accordi di secondo livello e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

 

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano a predisporre, nella necessaria considerazione della specificità del settore, le condizioni affinché le rappresentanze sindacali unitarie siano realizzate.


 

Art. 29

Materie demandate

 

Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti:

-   premio di risultato;

-   ticket pasto, in misura comunque in armonia con quelle di già presenti nel Sistema per accordi regionali;

-   inquadramento del personale dei centri e reparti meccanografici ed elettrocontabili, previa identificazione dei medesimi centri, sulla base dei sistemi previsti dal presente contratto;

-   nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione;

-   eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità;

-   corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione);

-   criteri per promozione di programmi di rotazione;

-   sicurezza del lavoro;

-   tutela delle condizioni igienico-ambientali;

-   ulteriori ipotesi di contratti a termine delle quali le Federazioni locali devono dare preventiva comunicazione alle Parti nazionali;

-   ulteriori modalità di utilizzo del lavoro a tempo parziale;

-   disposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in calce all’art. 49.

 

La contrattazione integrativa di secondo livello deve rispettare i demandi stabiliti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi.

A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell’inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni sindacali locali (ovvero dell’Azienda e della rappresentanza sindacale aziendale nei casi per cui, secondo la seguente disposizione di attuazione, è prevista trattativa aziendale), interessate, il problema sarà esaminato in sede nazionale, dalle Parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che dovrà esaurirsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del termina, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti).

 

Le trattative per la stipula dei contratti integrativi di secondo livello saranno avviate non prima del 30 giugno 2001 ed i relativi contratti avranno scadenza al 31 dicembre 2003 e, senza soluzione di continuità rispetto al c.c.n.l. 20/2/1997, prevederanno l’erogazione del Premio di risultato.

 

Chiarimento a verbale

 

Nell’arco di vigenza del presente contratto la contrattazione integrativa su inquadramenti e profili professionali di cui sopra resta aperta soltanto per nuove posizioni di lavoro derivanti da nuove attività o cambiamenti di organizzazione ovvero derivanti da specifici demandi previsti nel presente contratto.

Resta inteso che nei contratti integrativi di secondo livello vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.

 


CAPITOLO IV

POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE - ASSUNZIONI

 

 

Art. 30

Apprendistato e contratti di formazione e lavoro

 

Le Parti nazionali - nell’ambito delle iniziative finalizzate ad incentivare l’occupazione con Particolare riferimento ai modelli contrattuali che prevedono momenti di alternanza tra attività lavorativa e formativa - si riservano di esaminare il tema dell’apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro - ai fini dell’introduzione di una disciplina contrattuale nel settore del Credito - in relazione all’evoluzione legislativa della relativa normativa, in una complessiva valutazione circa l’ambito di applicabilità e le connesse agevolazioni. A tal fine le Parti stesse si incontreranno entro 30 giorni dalla emanazione dei relativi provvedimenti legislativi.


 

Art. 31

Contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di fornitura di lavoro temporaneo

 

Ai sensi dell'art. 23 della legge n.56/1987 e dell'art.1 della legge n.196/1997 si individuano le seguenti ipotesi, aggiuntive rispetto a quelle di legge, per le quali le Aziende possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e/o contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo:

a)      esecuzione di un’attività o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;

b)      incrementi di attività anche derivanti da sopravvenute esigenze del mercato o della clientela, ovvero collegati ad eventi e decisioni provenienti da altri settori, da Enti o da Autorità pubbliche;

c)      attività che presentino carattere di eccezionalità rispetto al normale ciclo produttivo;

d)      sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettativa o distacco, anche presso altre Aziende del Credito Cooperativo;

e)      sostituzione di lavoratori che svolgono attività formativa ovvero prestano temporaneamente attività lavorativa al di fuori dell’unità produttiva di appartenenza;

f)        esigenze di carattere transitorio di inserimento di figure professionali non esistenti nell’organico o nell’organizzazione aziendale o derivanti dal lancio di nuovi prodotti o servizi messi a disposizione delle imprese di settore;

g)      inserimento di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale di cui si voglia sperimentare l’utilità;

h)      esigenze derivanti dalla trasformazione, temporanea, di contratti a tempo pieno in contratti a tempo parziale.

Ai sensi dell'art. 10, 1° comma, della legge n. 53/2000, si conviene che l'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro può avvenire anche con anticipo fino a due mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione stessa.

Ulteriori ipotesi di contratti di lavoro a tempo determinato sono individuate dalla contrattazione di secondo livello. Le Federazioni locali devono dare comunicazione alle Parti nazionali delle ulteriori fattispecie di contratti di lavoro a tempo determinato.

Per le causali di cui sopra il numero dei rapporti non può superare, complessivamente, il 20%, con arrotondamento ad uno dell'eventuale frazione, del personale con contratto a tempo indeterminato dipendente dall'Azienda.

Tali percentuali sono riferite all'organico in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

Fermo quanto previsto dall'art. 7, 4° comma, della l. n.196/1997, in occasione dell'incontro annuale, a livello locale, si procede ad un esame congiunto dell'andamento qualitativo e quantitativo dell'utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

Ai sensi dell'art. 4 della l. n. 196/1997, i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei di erogazioni collegate all'andamento economico delle Aziende sono definiti nell'ambito della disciplina relativa al premio di risultato così come verrà a realizzarsi nell’ambito della contrattazione di secondo livello.

Ai sensi dell’art. 7 della medesima legge, i prestatori di lavoro temporaneo hanno diritto di esercitare i diritti sindacali.

Chiarimento a verbale

Le Parti si riservano di armonizzare la disciplina del contratto a termine con le vigenti disposizioni di legge.


 

Art. 32

Lavoro a tempo parziale

 

Ad integrazione delle norme di legge, sono da applicare le disposizioni collettive contenute nel regolamento della materia allegato al presente contratto.

La prestazione di lavoro a tempo parziale non può costituire elemento di discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro.

La disciplina del lavoro a tempo parziale si applica anche ai quadri direttivi.

 


 

Art. 33

Telelavoro

 

Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore flessibilità nel lavoro e può favorire l’efficienza e la produttività delle imprese e rispondere ad esigenze sociali quali la tutela dell’ambiente, il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili.

Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, favorita dall’adozione di strumenti informatici e/o telematici.

 

1. Tipologie

Il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo; la presente disciplina contrattuale riguarda i rapporti di lavoro subordinato instaurati da Aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:

1)      presso il domicilio del lavoratore;

2)      in centri di telelavoro o in postazioni satellite;

3)      sotto forma di telelavoro mobile.

 

2. Costituzione del rapporto di lavoro

Le Aziende possono assumere lavoratori con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in essere.

Nel primo caso l’Azienda deve precisare, all’atto dell’assunzione, l’unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati restano convenzionalmente in organico nell’unità produttiva di appartenenza al momento della trasformazione.

Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, il lavoratore ha facoltà di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L’Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.

 

3. Prestazione lavorativa – Trattamento economico

La prestazione lavorativa del telelavoratore si svolge nel rispetto dell’orario di lavoro e/o con le relative flessibilità temporali che l’Azienda è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati e agli organismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario possono essere apportate solo d’intesa tra l’Azienda e il lavoratore interessato.

Il telelavoratore ha l’obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall’Azienda, d’intesa con l’interessato. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Azienda.

Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il lavoratore nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro.

L’Azienda deve far conoscere al telelavoratore le specifiche procedure di lavoro connesse a tale modalità della prestazione. L’interessato deve, in ogni caso, rispettare il segreto professionale.

Il telelavoratore ha diritto, a parità di orario effettuato, al trattamento retributivo contrattuale corrispondente a quello degli altri dipendenti con il medesimo inquadramento che prestino la propria attività con le modalità tradizionali.

 

4. Rientri in Azienda – Formazione

L’Azienda, per esigenze di servizio, può chiamare il telelavoratore presso l’unità produttiva di appartenenza per il tempo necessario.

Devono concordarsi fra l’Azienda e il lavoratore rientri periodici in Azienda.

L’Azienda fornisce al telelavoratore, una formazione adeguata alle specificità del rapporto e pone in essere iniziative per favorire la socializzazione dei telelavoratori.

Nel caso di rientro definitivo in Azienda con le modalità di lavoro tradizionali e qualora siano intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti organizzativi, l’Azienda procede ad un opportuno aggiornamento professionale degli interessati, nell’ambito delle previsioni contrattuali in materia, per facilitare il reinserimento.

 

5. Diritti sindacali - Valutazioni e informative

I telelavoratori hanno gli stessi diritti sindacali dei lavoratori che prestano la propria attività con modalità tradizionali. In sede locale possono concordarsi modalità Particolari per consentire la partecipazione dei telelavoratori alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa nazionale. Le Aziende istituiscono un’apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le comunicazioni sindacali ai sensi dell’art. 25 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.

I dati raccolti dall’Azienda per verificare il rispetto dei doveri del telelavoratore e per la valutazione della prestazione, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.

L’Azienda deve informare preventivamente l’interessato circa i criteri di funzionamento del software installato, per garantire la trasparenza dei controlli.

Nel caso di telelavoro domiciliare, l’Azienda ha facoltà di effettuare visite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con congruo anticipo, l’interessato.

Nell’ambito dell’incontro annuale, a livello locale, viene fornita un’informativa sul numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazione), sulle loro caratteristiche (attività interessate, orari, modalità di rientro in Azienda, etc.) ed è possibile esaminare congiuntamente eventuali problematiche emerse nell’applicazione della presente disciplina.

 

6. Postazioni ed attrezzature di lavoro – Sicurezza del lavoro

Nel caso di telelavoro domiciliare, l’Azienda provvede ad installare in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro; negli altri casi di telelavoro l’Azienda provvede comunque a dotare il lavoratore delle attrezzature necessarie. La scelta e l’acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all’Azienda che si fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell’installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in Azienda del lavoratore.

Le postazioni e le attrezzature sono fornite al lavoratore in comodato d’uso ex art.1803 e seguenti cod. civ., salvo diversa pattuizione fra le Parti.

Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nei quali egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del D. Lgs. n.626/94, tenendo conto delle specificità della prestazione.

 

7. Sperimentalità della disciplina

La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti e comunque in occasione dell’emanazione della prevista legge in materia o dopo due anni dalla data di stipulazione del presente accordo.


 

Art. 34

Limitazioni per assunzioni

 

Presso le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, non possono essere assunte persone che:

 

a) siano membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale;

b) abbiano rapporti coniugali o di parentela o di affinità, entro il terzo grado compreso, con i membri suddetti o con il personale dipendente.

 

In via eccezionale possono essere convenute, in sede sindacale locale, deroghe per il solo caso, compreso nella lett. b) del comma precedente, di rapporti di parentela o affinità di terzo grado, fermo restando il divieto per i rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado.

 

Nel caso che il dipendente venga chiamato a far parte del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale ed accetti l'incarico, il rapporto di lavoro è risolto, con gli effetti previsti dall’art. 79, salvo che il termine di preavviso dovuto, se è superiore al periodo intercorrente dalla data di detta accettazione a quella di assunzione dell'incarico, è ridotto a misura corrispondente a tale periodo.

 

Per l'età minima di assunzione sono richiamate le norme di legge vigenti in materia.

 


 

 

Art. 35
Modalità delle assunzioni

 

 

Le assunzioni di personale vanno effettuate in conformità con le norme di legge vigenti in materia.

 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 25, legge n. 223 del 1991, tra le assunzioni sulle quali calcolare l’aliquota ivi prevista, vanno escluse quelle concernenti:

a) il 25% dei lavoratori appartenenti al 1° livello retributivo della 3^ area professionale che siano addetti a mansioni che comportino lo svolgimento delle prestazioni a diretto contatto con il pubblico;

b) i lavoratori da adibire a mansioni di guardiania diurna e notturna.

 

Non sono ammesse assunzioni di personale a condizioni diverse da quelle previste dal presente contratto.

 

Per l'assunzione sono normalmente richiesti i seguenti documenti:

- certificati di nascita e cittadinanza;

- certificato di residenza;

- certificato di tutti gli studi compiuti;

- copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

- certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi e certificati dei carichi pendenti;

- libretto ed altri documenti di lavoro.

 

Prima dell'assunzione possono essere disposte visite mediche di controllo delle condizioni del lavoratore, di norma presso Enti di diritto pubblico.

 

L'assunzione deve essere comunicata per iscritto dalla Azienda al lavoratore, specificando quanto al riguardo previsto dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e dal D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152.

 

Il lavoratore deve a sua volta dichiarare per iscritto all'Azienda che accetta le condizioni proposte.

 

 

Raccomandazione

 

Le Parti stipulanti del presente contratto raccomandano alle Aziende di favorire, laddove possibile, compatibilmente con organizzazione ed esigenze dei propri uffici, collocamento e condizioni di lavoro dei non vedenti e degli handicappati.


 

 

Art. 36
Periodo di prova

 

 

La assunzione del personale avviene normalmente con un periodo di prova non superiore a 3 mesi (30 giorni per i lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale).

 

Durante il periodo di prova sono da applicare le disposizioni del presente contratto, salvo quanto appresso disposto.

 

Durante il periodo di prova il rapporto può essere risolto, ad iniziativa di una delle parti, senza preavviso o indennità sostitutiva.

 

Nel caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa del lavoratore devono essere corrisposte le competenze (compresi i ratei degli emolumenti annuali per i mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione residua) fino al giorno della effettiva cessazione del servizio; invece nel caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'Azienda devono essere corrisposte le competenze (compresi i ratei degli emolumenti annuali per i mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione residua) fino alla fine del mese in corso.

 

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole il personale si intende confermato in servizio, con anzianità decorrente a tutti gli effetti dalla data di inizio dello stesso periodo di prova.

 

E' esonerato dal periodo di prova il personale proveniente da altre Aziende destinatarie del presente contratto, quando l'assunzione viene effettuata con l'inquadramento acquisito presso l'Azienda di provenienza e senza che corra tempo in mezzo superiore a 15 giorni tra il rapporto di lavoro che viene a cessare e quello che viene instaurato.

 

 

Chiarimento a verbale

 

In caso di assunzione con contratto a tempo determinato, il periodo di prova va convenuto in misura compatibile con la durata del contratto stesso: fino a 2/3 dei periodi previsti dal primo comma del presente articolo e comunque non oltre 1/4 della durata del contratto stesso.

 


CAPITOLO V

DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

 

Art. 37
Ruolo del personale

 

Il personale delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e degli altri Organismi destinatari del presente contratto è chiamato a collaborare per la realizzazione della funzione sociale della cooperazione nel settore del credito.

 

L'Azienda provvede a far conoscere al personale gli scopi sociali e la propria struttura istituzionale, la organizzazione del movimento delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, l'ordinamento degli uffici cui è addetto e le relative procedure di lavoro.

 

Annualmente, l'Azienda provvede ad illustrare alla rappresentanza sindacale aziendale ed al personale, in apposita riunione, la situazione e le prospettive aziendali e del movimento.

 

 

Dichiarazioni a verbale

 

Le procedure di lavoro ed i regolamenti di servizio potranno essere in tutto o in parte unificati, a livello locale e nazionale, con interventi delle Federazioni locali e della Federazione italiana.

 

Dette procedure e regolamenti unificati saranno, dalle medesime Federazioni, portati a conoscenza delle corrispondenti Organizzazioni sindacali locali o nazionali.


 

 

Art. 38
Obblighi fondamentali

 

Nell'esecuzione del contratto di lavoro, il personale deve usare la diligenza richiesta dall'art. 2104 cod. civ.

 

Deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro, impartite dagli organi sociali e direttivi dell'Azienda.

 

E’ tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e dell'obbligo sancito dall'art. 2105 cod. civ.

 

Non può entrare od intrattenersi nei locali aziendali fuori dell'orario di lavoro, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e previa autorizzazione; non può allontanarsi arbitrariamente dal servizio.

 

Non può:

 

-        prestare a terzi la propria opera, compresa l'assunzione di incarichi da Compagnie di assicurazione, a meno che non sia stato a ciò preventivamente autorizzato dal consiglio di amministrazione o svolgere altre attività comunque contrarie agli interessi aziendali o incompatibili con i doveri d'ufficio;

-        fare parte di Commissioni tributarie o di altri Organismi fiscali ed accettare altre funzioni non confacenti all'attività di dipendente dell'Azienda;

-        fare operazioni di Borsa che non siano per contanti.

 

Deve tenere costantemente informata l'Azienda sulla propria residenza, ovvero luogo in cui abita, comunicando tempestivamente ogni relativo cambiamento.


 

 

Art. 39
Obblighi per il personale di cassa

 

I detentori devono garantire la consegna delle chiavi necessarie per l'estrazione dei valori alla apertura dello sportello.

 

Il personale di cassa, o comunque incaricato del maneggio di valori, ha l'obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situazione giornaliera, le eccedenze e le deficienze che si siano verificate nella gestione dei valori ad esso affidati. Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria, sono devoluti al Fondo Pensione Nazionale di cui all'art. 73.

 

Le deficienze di cassa devono essere rimborsate, nel termine stabilito dall'Azienda, dopo aver sentito l'interessato. L'Azienda, nello stabilire il termine, valuta di volta in volta i singoli casi, anche in rapporto alla entità delle deficienze da rimborsare.

 

Il personale di cassa, ferma restando la propria responsabilità individuale derivante dalle mansioni svolte, non risponde di banconote false la cui contraffazione risulti tale da potersi accertare soltanto con particolari apparecchiature o mezzi di riconoscimento che l’Azienda non abbia messo a disposizione dell’interessato; in mancanza di tali strumenti, il personale non risponde se la contraffazione risulti tale da poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca d'Italia o della Banca Centrale Europea.

 

 

Dichiarazione a verbale

 

Occorrendo, le Parti stipulanti del presente contratto si incontreranno per concordare procedure di accertamento tecnico, atte a prevenire e risolvere eventuali controversie d'applicazione delle disposizioni dell’ultimo comma di questo articolo.


 

 

Art. 40
Incarichi pubblici e sindacali

 

L'espletamento di cariche pubbliche e di cariche sindacali relative al settore del Credito o di rappresentanza del settore medesimo è regolato, per quanto riguarda l'incidenza sul rapporto di lavoro, da norme di legge e di contratto collettivo.

 

Il personale deve dare comunicazione per iscritto all'Azienda delle cariche assunte, sopra citate.

 


 

Art. 41

Lavoratore sottoposto a procedimento penale

 

Il lavoratore che venga a conoscenza, per atto dell'Autorità Giudiziaria (Pubblico ministero od altro Magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l’azione penale per reato che comporti l’applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all'Azienda. Analogo obbligo incombe sul lavoratore che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.

 

Qualora l’Azienda, in relazione a quanto previsto dagli artt. 76 e 77, intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto al lavoratore interessato.

 

L’Azienda può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l’allontanamento dal servizio del lavoratore interessato per motivi cautelari.

 

L’allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al lavoratore interessato e può essere mantenuto dall’Azienda per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.

 

La circostanza che il lavoratore allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall’Azienda, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal secondo comma.

 

Il lavoratore allontanato dal servizio, ai sensi dei comma che precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all’intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro.

 

Anche durante il periodo di allontanamento del lavoratore dal servizio per motivi cautelari, restano ferme, così per l’Azienda che per il lavoratore medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui all’art. 74.

 


 

Art. 42

Tutela per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni

 

Qualora nei confronti del lavoratore venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale per fatti od atti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio od incarichi affidatigli, l'Azienda, fermo restando il diritto dell'interessato a nominare un legale di fiducia, assume a proprio carico le spese giudiziarie comprese quelle di assistenza legale.

 

Al dipendente, al quale è accordata la tutela di cui sopra, che sia privato della libertà personale, va conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione, salvi i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.

 

Qualora il danneggiato ovvero la parte lesa si costituisca parte civile nei confronti del dipendente, l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico dell'Azienda.

 

Il lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all'Azienda.

 

Le tutele del presente articolo si applicano al lavoratore anche successivamente alla cessazione del rapporto qualora si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

 

Le tutele del presente articolo non si attuano (quindi non vanno concesse ovvero se già concesse decadono dall'origine) in presenza di iniziative penali di cui sopra conseguenti a fatti od atti commessi in violazione di istruzioni o disposizioni emanate dall'Azienda ed in tutti i casi in cui si ravvisi nel comportamento del dipendente una situazione di conflitto con l'Azienda stessa.

 

 

Dichiarazione a verbale

 

Le Parti stipulanti del presente contratto convengono nel ritenere che le conseguenze di fatti aleatori, imprevisti ed imprevedibili, connessi alla stessa complessa disciplina del credito, non debbono assolutamente attribuirsi all'operatore di fatto della gestione del rischio, rientrando esse piuttosto, in misura largamente prevalente, nel rischio di impresa.


 

Art. 43

Responsabilità civile verso terzi

 

Le Parti stipulanti convengono che in relazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 190 del 13.5.1985, le Aziende terranno a proprio carico l'onere per la copertura, anche con assicurazione, della responsabilità civile verso terzi - ivi comprese le eventuali connesse spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi e degli altri lavoratori particolarmente esposti al rischio medesimo.


 

 

Art. 44

Provvedimenti disciplinari

 

I provvedimenti disciplinari sono:

 

a)      il rimprovero verbale;

b)      il biasimo scritto;

c)      la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;

d)      il licenziamento per notevoli inadempimenti degli obblighi contrattuali del lavoratore (giustificato motivo);

e)      il licenziamento per mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

 

I provvedimenti disciplinari devono essere applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze ed al grado della colpa.

 

Per il procedimento disciplinare si rinvia alle disposizioni dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Il termine a difesa viene elevato a 10 giorni.

 

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'Azienda, in attesa di deliberare sul provvedimento disciplinare o sulla risoluzione del rapporto, può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.

 

 

Chiarimenti a verbale

 

Il rimprovero disciplinare va distinto dall'ordinario richiamo verbale, a tale fine deve esser comunicato con specificazione della relativa natura disciplinare.

 

L’allontanamento temporaneo del prestatore di lavoro dal servizio, di cui all’ultimo comma, comporta diritto in ogni caso alla retribuzione.

 


CAPITOLO VI

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

 

Art. 45

Tabelle retributive e struttura della retribuzione

 

Per il primo biennio (1998-1999) si confermano le previsioni in atto.

Per il biennio successivo (2000-2001) si applicano le tabelle allegate (all. A).

Le indennità e i compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle relative tabelle (all. A).

Le voci retributive mensili vanno liquidate non oltre il giorno 27 del mese cui si riferiscono.

I compensi accessori e variabili vanno liquidati entro il giorno 27 del mese successivo a quello in cui sono maturati.

 

* * *

 

La nuova struttura della retribuzione, in vigore dal 1° gennaio 2001, è improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione; la riforma viene realizzata “a costo zero”, tanto per quel che concerne gli effetti nazionali, quanto per gli effetti locali e aziendali, prevedendo una struttura articolata per tutte le categorie di personale su 13 mensilità, sulle quali è stata ridistribuita una quota del premio annuale di rendimento.

 

Le quote eccedenti, per effetto di accordi di secondo livello, vengono conservate localmente/aziendalmente nei soli confronti del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2000, ad personam, previo ricalcolo dell’importo annuale delle quote stesse con criteri analoghi a quelli utilizzati dal contratto medesimo. Tali quote, che assumono la denominazione di “assegno ex premio di rendimento”:

·        sono erogate per tredici mensilità di pari importo;

·        sono non assorbibili e rivalutabili;

·        non sono suscettibili di modificazioni quanto a criteri, misure e modalità di corresponsione;

·        con il passaggio allo scatto di anzianità superiore, competono nella misura prevista per detto scatto;

·        in caso di passaggio a qualifica superiore, competono nella misura prevista per detta qualifica superiore;

·        possono essere temporaneamente ridotte in applicazione di quanto previsto al successivo comma;

·        restano congelate nella misura in atto per tutta la vigenza del presente contratto.

 

Le Parti individueranno gli indicatori utili a monitorare le situazioni di squilibrio aziendale in relazione alle quali è necessario intervenire sull’”assegno ex premio di rendimento” quale strumento prioritario di intervento sul costo del lavoro.

Sempre nei soli confronti del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2000, sono da erogare ulteriori due elementi retributivi: l’”assegno ex differenza valore scatto” e l’”assegno ex differenza tabelle”.

 

L’assegno ex differenza valore scatto, da erogare nelle misure fissate nella tabella all. A, non assorbibile e rivalutabile, viene attribuito ad personam in cifra fissa, per tredici mensilità.

 

L’assegno ex differenza tabelle, da erogare nelle misure fissate nella tabella all. A, viene attribuito ad personam in cifra fissa, per tredici mensilità e:

·        non è suscettibile di ulteriori modificazioni quanto a criteri, misure e modalità di corresponsione;

·        non subisce variazioni rispetto alla misura in cifra fissa inizialmente determinata, anche in caso di passaggio ad inquadramento superiore.


 

Art. 46

Tredicesima mensilità

 

Al personale compete, annualmente, la gratificazione di Natale, che deve essere corrisposta nel mese di dicembre dell'anno cui si riferisce (entro il giorno 20).

 

Tale mensilità va computata in base alle voci retributive che costituiscono il trattamento economico per le quali sia espressamente prevista l’erogazione per tredici mensilità.

 

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la gratificazione spetta in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero la eventuale frazione residua.

 

Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la gratificazione compete in ragione del periodo di lavoro retribuito.

 


 

Art. 47

Assegno di preposto

 

Al personale preposto a succursali che opera ad orario intero per tutto il mese compete assegno mensile, nella misura indicata nella tabella A allegata al presente contratto.

 

Venendo meno l’incarico di preposto a succursali, cessa il diritto all’assegno anzidetto.

 

 

Chiarimento a verbale

 

Al personale preposto a succursali che non opera ad orario intero e per tutto il mese, l’assegno compete pro quota.


 

Art. 48
Premio di risultato

 

In sede di contrattazione di secondo livello va istituito un premio di risultato che sarà rapportato al valore medio del settore del credito.

L'attribuzione del premio viene effettuata secondo criteri concordati tra le Parti e ha come presupposto l'individuazione degli incrementi di produttività del lavoro, di qualità ed altri elementi di competitività emergenti in sede di contrattazione di secondo livello, nonché dei risultati legati all'andamento economico delle Aziende e tenendo conto anche degli apporti professionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta.

Nella definizione degli importi relativi al premio di risultato possono utilizzarsi, a titolo esemplificativo, uno o più parametri tra i seguenti indicatori depurati da componenti straordinarie positive o negative:

a)       indicatori di redditività (ad es.: ROE, ROA, utile attività ordinarie su patrimonio, risultato lordo di gestione corretto per il rischio su totale attivo, etc.);

b)       indicatori di efficienza (ad es.: costi operativi/margine di intermediazione, costi operativi/attività fruttifere, costo del lavoro/margine di intermediazione, costo del lavoro per dipendente, etc. –le voci di redditività lorda possono essere rettificate per tener conto degli oneri connessi al rischio di credito imputati a conto economico in via ordinaria-);

c)       indicatori di produttività (ad es.: VAP, valore aggiunto per dipendente, margine di intermediazione per dipendente, fondi intermediati per dipendente, ricavi da servizi per dipendente, impieghi + raccolta per dipendente, etc. –le voci di redditività lorda possono essere rettificate per tener conto degli oneri connessi al rischio di credito imputati a conto economico in via ordinaria-);

d)       indicatori di qualità definiti a livello aziendale;

e)       indicatori di rischiosità (ad es.: sofferenze/impieghi, etc.);

f)         indicatori di struttura (ad es.: raccolta indiretta/raccolta diretta, gestioni patrimoniali/raccolta, etc.).

L’attribuzione del premio di risultato può essere determinata attraverso un indicatore complessivo che può valutarsi, tra l’altro, in termini di:

-         un valore predeterminato o classi di valori predeterminati;

-         scostamenti rispetto a valori predeterminati;

-         variazioni rispetto all’anno o a periodi precedenti;

-         percentuali di indici o di valori predeterminati.

Nel caso di utilizzo di più indicatori e/o parametri, questi possono essere opportunamente ponderati secondo le modalità definite a livello locale.

Le Aziende che presentino un risultato delle attività ordinarie negativo – al netto di eventuali modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle partecipazioni queste ultime laddove imputate al risultato ordinario - non daranno luogo all’erogazione del premio di risultato.

Il premio di risultato può essere determinato sulla base di indicatori relativi alle performance del gruppo e /o dell’azienda capogruppo per le società controllate che, per vincoli di committenza o contrattuale con aziende o azienda del gruppo, svolgano per esse attività prevalente tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carenti di autonomia economica.

Il premio deve avere la caratteristica della totale variabilità in funzione dei risultati conseguiti.

In sede di contrattazione di secondo livello vengono concordati la dinamica, i parametri ed i meccanismi utili per la determinazione quantitativa del premio, nonché i criteri di riferimento scegliendo uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma.

La contrattazione di secondo livello deve, in ogni caso, adottare gli indicatori e seguire la metodologia che le Parti hanno convenuto con accordo nazionale del 30.11.2001 (all. F), anche con riferimento alla quantificazione del premio da computarsi in base ad una percentuale, calcolata in relazione agli incrementi medi verificati a livello locale e nella singola Azienda.

I contratti di secondo livello, almeno per la parte relativa alla previsione del premio, sono trasmessi all'Osservatorio previsto dall'art. 12 del presente contratto.

L'Osservatorio nazionale procederà a verificare che la misura del premio erogato sia in linea con il valore medio del settore del credito. Gli esiti di tale verifica saranno rimessi alle Parti per le necessarie valutazioni e le eventuali conseguenti determinazioni.


 

Art. 49
Indennità modali

 

Ai cassieri, agli addetti a sportelli per l'incasso di effetti, bollette e similari ed agli aiuti cassieri competono indennità di rischio, nelle misure mensili fissate e con i criteri indicati nella tabella allegata (all. A) al presente contratto.

 

L'indennità di rischio non deve essere corrisposta quando, anche temporaneamente, cessano le mansioni che la giustificano. A tal fine non si tiene conto delle assenze per ferie e delle assenze per malattie o infortuni, fino al limite per queste ultime di due mesi di durata.

 

In caso di sostituzione del cassiere, per uno o più giorni, al sostituto compete la quota giornaliera di indennità di rischio, computata dividendo l’importo mensile per 21,5, con minimo garantito - nel mese - pari all'indennità mensile dell'aiuto cassiere, ed inoltre la differenza retributiva giornaliera, secondo tabella, qualora sia inquadrato in livello retributivo inferiore al 1° della 3^ area professionale.

 

L'indennità di aiuto cassiere, di cui alla tabella allegata al presente contratto, compete al lavoratore che collabora con il cassiere fuori dello sportello e/o lo sostituisce allo sportello per brevi periodi della giornata lavorativa.

 

Gli addetti a sportelli per l'incasso di effetti, bollette e similari, nei limiti di 4 giorni al mese, e gli aiuti cassieri non possono avere inquadramento inferiore al 2° livello retributivo della 2^ area professionale.

 

Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali ubicati prevalentemente (cioè per oltre metà dell’altezza) al di sotto del livello stradale spetta un’indennità nella misura indicata nell’allegato A.

 

Compete indennità per trasporto di valori, nelle misure indicate nella tabella A allegata al presente contratto, ai dipendenti che, su incarico – che, di norma, va dato a due dipendenti, che si avvicendano, nello svolgimento del servizio, senza ordine predeterminato - della Banca di Credito Cooperativo/Cassa Rurale ed Artigiana, provvedono a tempo indeterminato o per determinato periodo di tempo, ma comunque in via continuativa nel periodo, a trasporto di contanti (più eventuali titoli) dalla Sede alle succursali, e viceversa, e/o da Sede e succursali a Banche corrispondenti e/o ad Uffici Postali, e viceversa, per depositi, prelievi, compensazioni a stanza, smaltimenti ed approvvigionamenti.

 

Tale indennità è dovuta per dodici mensilità e pertanto non va compresa nel computo della tredicesima mensilità.

 

L'indennità per trasporto di valori non deve essere corrisposta quando, anche temporaneamente, cessa l'incarico che la giustifica. A tale fine non si tiene conto delle assenze per ferie e delle assenze per malattie ed infortuni, fino al limite per queste ultime di due mesi di durata.

 

 

Chiarimenti a verbale

 

La indennità per trasporto di valori non compete per il compimento di specifiche operazioni, fuori sede, comportanti pagamenti ed incassi (per esempio: versamenti su c.c. postali, acquisti di valori bollati, acquisiti di economato, incassi di vaglia postali, ecc.).

 

Le misure indicate nella tabella A allegata al presente contratto sono diversificate a seconda del numero dei trasporti effettuati mensilmente in via normale: eventuali variazioni occasionali restano irrilevanti.

 

 

Dichiarazione a verbale

 

Relativamente alla indennità di rischio, disposizioni in deroga possono essere concordate in sede sindacale locale (oppure aziendale, per l'ICCREA Banca SpA e le Casse Centrali di Trento e Bolzano) a fronte di nuove forme di organizzazione del lavoro comportanti sostanziali cambiamenti del servizio di cassa.

 

 

Disposizioni di attuazione

 

I cassieri che, svolgendo l'incarico in via continuativa, avevano acquisito prima della stipulazione del c.c.n.l. del 1983 indennità di rischio in misura corrispondente a scaglione superiore, rispetto a quello spettante secondo tabella allegata allo stesso c.c.n.l. del 1983, conservano detto scaglione superiore ad personam.

 

Gli addetti a sportelli per l'incasso di effetti, bollette e similari che, svolgendo l'incarico in via continuativa, avevano acquisito prima della stipulazione del c.c.n.l. del 1983 indennità di rischio riservata ai cassieri conservano ad personam tale più favorevole trattamento, nella misura di tempo in tempo in vigore.

 

Le disposizioni di cui sopra, tuttavia, sono da applicare finché perdurano gli incarichi.


 

Art. 50
Sistema incentivante

 

L’Azienda può prevedere l’istituzione di premi incentivanti, la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli prescelti per il premio di risultato di cui all’art. 48.

L’Azienda stabilisce l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi medesimi (ad esempio settori aziendali quali strutture centrali o di rete, determinate unità operative aventi caratteristiche omogenee).

Nella determinazione dei premi l’Azienda deve tener conto del personale che, in relazione alle mansioni svolte, fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.

Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti – sono oggetto di informazione, prima della loro applicazione, agli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza agli organismi sindacali locali. L’Azienda si rende disponibile, su richiesta dei predetti organismi, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto, in sede locale, nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e proposte. Al termine della procedura - che deve esaurirsi entro 15 giorni dall’informativa - l’Azienda può comunque adottare i provvedimenti deliberati.

L’Azienda deve comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta procedura.

Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati ai lavoratori interessati.

Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Azienda saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro, in sede locale, con gli stipulanti organismi sindacali aziendali ovvero in mancanza con le Organizzazioni sindacali locali, nel corso del quale l’Azienda stessa deve segnalare il numero dei premiati (anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti assegnati.

 


CAPITOLO VII

RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITA’, FERIE E ASSENZE

 

Art. 51
Riposo settimanale - Festività - Semifestività

 

Al personale compete un riposo settimanale, che deve normalmente coincidere con la domenica, secondo le norme di legge.

 

Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

 

Sono considerati giorni semifestivi i seguenti: la ricorrenza del Santo Patrono (con riferimento alla sede di lavoro), il sabato precedente la Pasqua, la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre, gli altri eventualmente determinati da consuetudini locali.

 


 

Art. 52
Ferie

 

Nel corso di ogni anno solare il personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuite.

 

Aree professionali.

La durata delle ferie del personale è stabilita come segue:

-        dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione ………………. 25 giorni;

-         per l’anno in cui è avvenuta l’assunzione …………………………………… 1,5 giorni per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio prestato.

 

Per i lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto la durata delle ferie è la seguente:

-        con oltre 15 anni di anzianità ……………………………………………………….... 25 giorni;

-        con oltre 5 e fino a 15 anni di anzianità …………………………………………..….. 20 giorni;

-        dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione e fino a 5 anni di anzianità: 17 giorni;

-        per l’anno in cui è avvenuta l’assunzione 1 giorno per ogni mese o frazione residua superiore a 15 giorni di servizio prestato.

 

Quadri direttivi.

A far tempo dal 1° gennaio 2002 nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni.

Ai quadri direttivi di 1° e 2° livello assunti direttamente dall’Azienda con tale inquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l’eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni.

Ai quadri direttivi di 3° e 4° livello, invece, per l’anno in cui è avvenuta l’assunzione hanno diritto a 1/12 della suddetta misura (26 giorni) per ogni mese o frazione residua superiore a 15 giorni di servizio prestato.

 

Disposizione transitoria

Ai quadri direttivi inquadrati come tali alla data del 31.12.2001 viene riconosciuto, ad personam, un periodo annuale di ferie pari a 27 giorni.

* * *

Ai lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.

 

Il criterio di computo dei periodi di ferie indicati nei commi precedenti è fissato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì ovvero dal martedì al sabato, a seconda che l'Azienda abbia adottato l'una o l'altra forma di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale. Il criterio di computo è identico, resta cioè fissato sulla base dei giorni che vanno dal lunedì al venerdì, anche per quanto riguarda i periodi di ferie del personale il cui orario di lavoro settimanale sia distribuito su sei giorni anziché su cinque (escludendosi, peraltro, il rientro in servizio col sabato al termine di periodi di ferie comprensivo dei precedenti cinque giorni della settimana).

 

 

Chiarimento a verbale

 

Ai fini del computo dei periodi di ferie i giorni semifestivi vanno considerati lavorativi per metà.

 

* * *

 

I turni delle ferie devono essere fissati tempestivamente dall'Azienda, comunicati al personale e rispettati: solo in casi eccezionali possono essere variati per intesa tra Azienda e lavoratore, salva la disposizione di cui al successivo comma 7 in tema di rimborso per spostamenti di turno.

Nel fissare i turni delle ferie l'Azienda deve, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, tener conto delle richieste dei lavoratori in rapporto alla loro situazione familiare ed alla loro anzianità di servizio, dando la precedenza ai lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

I turni di ferie vanno stabiliti in modo da consentire, al personale che lavora ad orario intero, l'assenza dal lavoro per almeno tre settimane continuative tra il 1° marzo ed il 30 novembre, salva la possibilità di accordo diverso tra le Parti.

 

L'Azienda può richiamare in servizio il lavoratore durante il periodo di ferie, quando urgenti necessità di servizio ciò richiedano.

Il lavoratore richiamato ha diritto di completare le ferie in altra epoca ed al rimborso delle spese che dimostri siano derivate dalla interruzione.

Detto rimborso comprende anche le spese di trasporto, di vitto e di alloggio sostenute per il viaggio di rientro e per quello eventuale di ritorno nella località in cui il lavoratore si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.

Il rimborso deve aver luogo pure nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.

 

Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Le ferie devono essere usufruite nel corso dell'anno solare cui si riferiscono.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non abbia usufruito in tutto o in parte delle ferie relative all'anno solare in corso, maturate (per i casi non ordinati dai primi tre comma che precedono in tema di turni) in ragione di un dodicesimo del periodo di ferie annuale per ogni mese intero di servizio prestato dal 1° gennaio, compete una indennità corrispondente alla retribuzione dei giorni di ferie perduti.

Nello stesso caso, qualora il lavoratore abbia invece usufruito delle ferie relative all'anno solare in corso in misura maggiore rispetto a quelle maturate, come sopra precisato, la retribuzione dei giorni di ferie corrispondenti a tale misura maggiore va contabilizzata in detrazione delle spettanze di fine lavoro.

In ambedue le ipotesi il computo va fatto sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza.

 

Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.

Se l'assenza è causata da malattia od infortunio, la riduzione ordinata dal comma precedente non si applica per i primi sei mesi, ovvero per 180 giorni in caso di assenza causata da malattia od infortunio non continuativi, salvo che l'assenza duri l'intero anno.

I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, infermità che il dipendente deve immediatamente denunciare all'Azienda, non sono computati nella durata delle ferie.


 

 

Art. 53

Permessi per ex festività

 

A fronte delle disposizioni di legge in materia di giorni festivi, sono attribuiti giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell'anno solare, anche in collegamento con i periodi di ferie.

 

Ai lavoratori delle aree professionali, sono attribuiti:

 

-        per l'anno di assunzione e fino a 5 anni di anzianità, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52);

-        con oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità, giorni 3 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52) e giorni 2 di permesso retribuito;

-        con oltre 10 anni di anzianità, giorni 5 di permesso retribuito.

 

Ai lavoratori inquadrati nella 1^ area professionale ad orario ridotto sono attribuiti, per l'anno di assunzione e per ciascuno degli anni successivi, giorni 5 di ferie (già compresi nei periodi previsti dall'art. 52).

 

Ai quadri direttivi sono attribuiti 5 giorni di permesso retribuito.

 

Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al normale trattamento economico, i permessi sopra previsti vanno ridotti in proporzione dei mesi interi di assenza.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, gli stessi permessi competono in proporzione ai mesi di servizio prestati, computando come mese intero la eventuale frazione residua superiore a 15 giorni.

I permessi sopra previsti comunque non utilizzati nel corso dell'anno solare, come gli eventuali resti inferiori ad un giorno, vanno liquidati sulla base dell'ultima retribuzione percepita nell'anno di competenza.

 

 

Chiarimento a verbale

 

Il presente trattamento assorbe, per la festa nazionale della Repubblica e per la festa dell'Unità Nazionale, quello ordinato dal penultimo comma dell’art. 98 e dall'ultimo comma dell’art. 126.


 

 

Art. 54

Permessi per motivi personali o familiari – Aspettativa non retribuita – Congedo matrimoniale

 

L'assenza per brevi permessi retribuiti che l'Azienda concede per giustificati motivi personali o familiari non è computabile nelle ferie annuali.

 

Per gravi motivi personali o familiari del lavoratore, l'Azienda può concedere adeguati periodi di congedo, compatibilmente con le esigenze di servizio, determinando se e per quanto tempo corrispondere il trattamento economico.

 

I permessi e i congedi anzidetti vanno concessi con criteri uniformi nell'ambito aziendale; ad esempio, vanno concessi permessi retribuiti per nascita di figli, decesso di familiari stretti, comprovate visite specialistiche (cui il lavoratore stesso debba sottoporsi).

 

L'Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al lavoratore che ne faccia richiesta un'aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di due periodi.

Detta aspettativa può essere revocata qualora vengano a cessare i motivi per i quali era stata richiesta.

L'aspettativa può essere nuovamente richiesta solo dopo un periodo di servizio effettivo di 5 anni.

Le Aziende, nella concessione dell’aspettativa di cui sopra, accoglieranno comunque le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra 3 e 5 anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate.

Il periodo trascorso in aspettativa non comporta decorso dell'anzianità, a nessun effetto.

 

Il lavoratore ha diritto, quando contragga matrimonio, ad un congedo straordinario di 15 giorni consecutivi, non computabili come ferie.

Il periodo di congedo matrimoniale è da considerare a tutti gli effetti come trascorso in servizio.

 


CAPITOLO VIII

MALATTIE, INFORTUNI E MATERNITA’

 

 

Art. 55

Malattie e infortuni

 

In caso di assenza per malattia o infortunio, accertato, l'Azienda conserva il posto e l'intero trattamento economico al lavoratore che abbia superato il periodo di prova per:

 

a)      mesi 6 se l'anzianità non sia superiore a 5 anni;

b)      mesi 8 se l'anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni;

c)      mesi 12 se l'anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 12 anni;

d)      un mese per ogni anno di anzianità, fino ad un massimo di 18 mesi, se l'anzianità sia superiore a 12 anni e non superi i 25 anni;

e)      mesi 22 se l'anzianità sia superiore a 25 anni.

 

I periodi suindicati sono aumentati del 50 per cento in caso di ricovero ospedaliero o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tubercolosi, nonché nel caso di malattia di carattere oncologico e nel caso di malattia cardiovascolare, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.

Ai fini del computo del trattamento previsto dai commi precedenti, si cumulano anche le assenze per malattia o infortunio - sia con diritto a trattamento economico sia nelle forme dell'aspettativa di cui al comma 7 - verificatesi nei sei mesi precedenti, fermo che, per l'ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825.

Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti commi non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il lavoratore sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia se la malattia sia iniziata prima di tale data.

Se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi. I periodi di assenza per malattia o infortunio, accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 52.

In caso di assenza con indennità a carico dell'INAIL o dell'INPS, il trattamento economico previsto da questo articolo va corrisposto dall'Azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte di detti Istituti.

 

Perdurando l'incapacità temporanea da malattia o da infortunio oltre i termini indicati nei precedenti comma 1 e 2, il lavoratore, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 6 mesi.

La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia superare detti sei mesi in un quinquennio.

Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal lavoratore che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui il lavoratore abbia maturato i requisiti anzidetti.

Al tossicodipendente, in effettiva cura riabilitativa, che ne faccia richiesta, può essere concessa, per una sola volta nell'arco del rapporto di lavoro, una aspettativa non retribuita per la durata massima di 24 mesi, frazionabile in più periodi nel corso di 36 mesi.

I periodi trascorsi in aspettativa non comportano decorso dell'anzianità, a nessun effetto.


 

Art. 56

Maternità

 

Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, la lavoratrice/lavoratore ha diritto di assentarsi dal servizio per un periodo di 5 mesi con il normale trattamento economico, integrando l’Azienda l’indennità corrisposta dall’INPS.

Ove durante il periodo di cui al comma precedente intervenga malattia o infortunio, si applicano le disposizioni dell’art. 55 a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia o sopravviene l’infortunio.

Il lavoratore/lavoratrice affidatario del minore (ai sensi dell’art. 10, legge 4 maggio 1993, n. 184) può avvalersi dell’astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, nei limiti indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 341 del 15 luglio 1991.

I periodi di assenza dal lavoro previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, vanno computati nell’anzianità di servizio agli effetti degli avanzamenti e benefici economici automatici di cui all’art. 115 oltre che agli effetti di legge.


 

Art. 57

Cure termali

 

La materia delle cure idrotermali, elioterapiche, climatiche e similari resta regolata dalla legge.

Vanno retribuiti i periodi di cure termali, non superiori a quindici giorni, che vengano prescritti ad invalidi civili, di guerra, per servizio o per lavoro, per terapia specifica della loro invalidità, con le certificazioni del caso.


 

Art. 58

Controllo sanitario

 

Il lavoratore è tenuto a comunicare immediatamente, se possibile nello stesso primo giorno di assenza, lo stato di malattia o l’infortunio in cui sia incorso.

Il controllo delle assenze per infermità, come pure della idoneità fisica del lavoratore, va effettuato secondo le disposizioni di legge che regolano la materia.

 

 


CAPITOLO IX

SERVIZIO MILITARE

 

 

Art. 59

Obblighi di leva – Richiamo alle armi

 

La chiamata alle armi per obblighi di leva e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro ed i periodi di servizio di leva e di richiamo alle armi vengono computati a tutti gli effetti dell’anzianità.

Al dipendente chiamato alle armi per obblighi di leva, oltre alle competenze maturate fino al giorno della cessazione del servizio, spetta una erogazione pari a due mensilità dell'ultimo trattamento economico goduto.

Al lavoratore richiamato alle armi spetta il trattamento stabilito dalla legge.

Il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo ovvero dall'invio in licenza illimitata.

Non riprendendo servizio entro tale termine, il lavoratore viene considerato dimissionario ai sensi della lett. d) dell'art. 74, salvo il caso di forza maggiore.

Agli effetti di cui sopra, è equiparato a servizio di leva il servizio civile dei volontari che beneficiano di rinvio di detto servizio di leva a norma dell'art. 33 della legge 26 febbraio 1987 n. 49.

 

 

Disposizione di attuazione

 

Il periodo trascorso nell'adempimento del servizio militare di leva è computato nell'anzianità contrattuale quando ricorrano insieme le seguenti circostanze:

 

1) che il servizio anzidetto sia stato compiuto dopo il 31 dicembre 1947;

2) che il medesimo servizio sia stato compiuto successivamente alla data di assunzione.

 

 


CAPITOLO X

MISSIONI - TRASFERIMENTI - MOBILITA’

 

 

Art. 60

Missioni (Italia ed Estero)

 

L’Azienda può inviare il dipendente in missione temporanea fuori sede.

 

Al personale inviato in missione compete:

 

a)      il rimborso delle spese effettive di viaggio, in prima classe; in caso di viaggio aereo, autorizzato dall'Azienda, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica; se il lavoratore preferisce fare uso di autovettura privata, l'Azienda può consentirlo, con rimborso chilometrico nelle misure concordate tra le Parti stipulanti del presente contratto (sulla base delle tabelle di costo per l'uso di autovetture elaborate dall'A.C.I. o da altri Organismi competenti); quando lo ritenga opportuno, l'Azienda può vietare l'uso di determinati mezzi di trasporto al lavoratore comandato in missione;

b)      il rimborso delle spese effettive per il trasporto del normale bagaglio;

c)      il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e negli interessi dell'Azienda;

d)      il trattamento di seguito indicato.

 

Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il rimborso delle spese effettive di viaggio e, in luogo del trattamento di diaria e relativa integrazione, il rimborso delle spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento, comunque - relativamente alle missioni in Italia - non oltre gli importi della diaria e relativa integrazione. L’Azienda può autorizzare il superamento della diaria e della relativa integrazione nel caso di maggiori spese per il pernottamento.

 

Oltre il predetto limite temporale compete:

 

-        una diaria e relativa integrazione per ogni giorno di viaggio o di permanenza fuori sede, nelle misure fissate nella tabella (all. A) allegata al presente contratto.

 

Nei confronti del personale che effettua almeno 5 giornate di missione nel corso del mese, il trattamento di diaria e relativa integrazione deve essere corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori sede; in caso diverso, deve essere corrisposto in ragione di 1/3 per ogni pasto principale e per il pernottamento anzidetti; deve essere corrisposto in ragione di 2/3 qualora la durata della missione superi comunque le 10 ore.

 

Invece di diaria e relativa integrazione, il lavoratore e l'Azienda possono convenire di adottare, in via peraltro continuativa, regime di rimborso a piè di lista delle spese di vitto e pernottamento fuori sede oppure delle sole spese di pernottamento fuori sede.

 

Regime intermedio, tra diarie e relative integrazioni e rimborso a piè di lista, può essere convenuto altrimenti, con le Organizzazioni sindacali locali, per il personale delle Federazioni locali che svolge servizio prevalentemente fuori sede.

 

Regime integrale di rimborso spese a piè di lista va sempre adottato per i casi di missioni temporanee all'estero.

Per le missioni all’estero non ricorrenti, ai quadri direttivi spettano, nel caso di superamento dei 4 giorni di missione nel mese, oltre il rimborso spese a piè di lista, anche una diaria e relativa integrazione pari alla metà di quelle previste per le missioni nel territorio nazionale.

 

In ogni caso, quanto previsto dai precedenti comma non si applica nei casi in cui la minor distanza fra la sede di lavoro e la località di missione, da un lato, e la località di dimora e di missione, dall’altro, non superi i 25 Km (c.d. missioni a corto raggio). Resta fermo il rimborso delle spese effettive di viaggio secondo le disposizioni in atto.

 

Per la partecipazione ai corsi di formazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio e delle spese di vitto e pernottamento, a piè di lista.

 

Per i corsi residenziali, con spese di vitto ed eventuale pernottamento a carico dell'Azienda, qualora nella organizzazione dei corsi medesimi sia previsto il pernottamento, ai partecipanti va corrisposta una indennità giornaliera di euro 7,75.


 

Art. 61

Trasferimenti

 

 

In caso di trasferimento, al lavoratore vanno esposte, in apposito incontro, le ragioni tecniche, organizzative e produttive determinanti il provvedimento.

 

A tale incontro può partecipare, su richiesta del lavoratore, un rappresentante della Organizzazione sindacale cui egli risulti aderente o conferisca mandato.

 

L'Azienda, nel disporre il trasferimento, tiene conto, nei limiti del possibile, delle esigenze personali e familiari del dipendente.

 

Occorrendo disporre trasferimenti, l'Azienda prende in considerazione preliminarmente le richieste avanzate dal personale, se compatibili con le proprie esigenze.

 

Il trasferimento del lavoratore, ad eccezione di quelli inquadrati nel 3° e 4° livello dei quadri direttivi, che abbia compiuto i 45 anni di età ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio non può essere disposto senza il consenso del lavoratore stesso. Questa disposizione non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva che disti meno di 30 chilometri dalla precedente sede di lavoro, e di trasferimento di personale preposto o da preporre a succursali.

 

Il trasferimento, da comune a comune, va comunicato con un preavviso di:

 

- 1 mese nell'ambito delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e degli altri Organismi locali;

- 3 mesi nell'ambito degli Organismi centrali.

 

In caso di trasferimento, da comune a comune, che non avvenga su richiesta del lavoratore ma sia disposto dall'Azienda e che comporti effettivo cambio di residenza, vanno corrisposti:

1) se il lavoratore non ha familiari conviventi verso i quali sia tenuto agli alimenti:

 

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come alla lett. a) del precedente art. 60;

 

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la relativa assicurazione;

 

c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;

 

d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 5 giorni.

 

2) se il lavoratore ha familiari conviventi verso i quali sia tenuto agli alimenti:

 

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come alla lett. a) del precedente art. 60 per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l'eventuale persona di servizio;

 

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la relativa assicurazione;

 

c) il rimborso della eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;

 

d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella residenza con un minimo di giorni 20 ed un massimo normalmente di 40 giorni, più tante diarie e relative integrazioni - nella misura del 60 per cento delle predette - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco.

 

Al lavoratore trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l'ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che ha pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che pagherà in quella nuova.

 

Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea documentazione, è garantito per otto anni; il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal quarto anno di sistemazione nella nuova residenza.

 

Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all'incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del lavoratore e potrà essere soggetto a revisione - o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell'attuale regime vincolistico dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione.

 

Il preventivo delle spese deve essere approvato dall'Azienda. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata all'Azienda, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto di locazione.

 

Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto, a sensi delle lettere a), b), e) e f) dell'art. 74, mentre il lavoratore è addetto a Dipendenza esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l'Azienda provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito da questo articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro due anni dalla data dell'ultimo trasferimento dell'interessato e questi, entro sei mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell’ultimo trasferimento o nella località in cui ebbe luogo l'assunzione.

 

Tale disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e fiscalmente a carico, con facoltà per gli interessati - fermo che in ogni caso il rimborso di spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un'unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma precedente, nella quale sussistano effettivi interessi familiari.

 

Le disposizioni di cui ai precedenti due commi non si applicano nel caso in cui l'ultimo trasferimento di residenza sia avvenuto per accoglimento di richiesta del lavoratore.

 

Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, il prestatore di lavoro, inquadrato nel 3° e 4° livello dei quadri direttivi, ha diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a:

-        una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato; detta indennità è aumentata a due mensilità se la distanza della piazza (Comune) di destinazione è superiore ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico;

-        quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli alimenti; detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della piazza (Comune) di destinazione è superiore ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico.

Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore ha avuto luogo.

 

 

Dichiarazione delle Parti

 

Le Parti stipulanti, considerato che il “contributo alloggio” di cui al presente articolo ha lo scopo di favorire la mobilità del personale e di sovvenire il medesimo da oneri conseguenti al trasferimento, si incontreranno per un esame della evoluzione della legislazione fiscale e contributiva inerente alla materia.

 

Nel corso del medesimo incontro le Parti esamineranno altresì le problematiche concernenti tale disciplina.


 

 

Art. 62

Mobilità

 

E’ prevista la mobilità del personale, nell'ambito e tra le Aziende destinatarie del presente contratto, quale strumento di promozione professionale, di assetto e sviluppo del movimento, di garanzia dei livelli occupazionali.

 

Nei casi di mobilità, fermo restando il trattamento del presente contratto, vanno applicati gli accordi integrativi vigenti presso le Aziende di destinazione, facendo peraltro salvi (ad personam, fino ad assorbimento) i superiori livelli retributivi acquisiti presso le Aziende di provenienza.

 

Nel caso specifico di passaggio da Azienda ad Azienda che avvenga con il consenso di ambedue le Aziende e del lavoratore, risultante per iscritto, il rapporto di lavoro con l'Azienda di provenienza viene tuttavia risolto, con conseguente immediata liquidazione al lavoratore del trattamento di fine rapporto e con esclusione del pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.

 

L'Azienda di destinazione nel caso specifico sopra precisato, procede alla assunzione ex novo, con l’obbligo di rimborso delle spese effettive sostenute dal lavoratore per il trasloco della famiglia e dei mobili, nel termine di un anno dalla assunzione.

 

 

 


CAPITOLO XI

 

FORMAZIONE - CRITERI DI SVILUPPO PROFESSIONALE E DI CARRIERA - VALUTAZIONE DEL LAVORATORE

 

 

Art. 63

Formazione

 

La formazione continua del personale:

 

·        rappresenta strumento essenziale per la tutela dell'occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;

·        concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia;

·        assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie trasformazioni del sistema bancario e la valutazione delle risorse umane;

·        assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale.

Pertanto, le Aziende e/o le Federazioni locali promuovono corsi di formazione professionale secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal 1° gennaio 2001, delle seguenti previsioni:

a)    un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro;

b)   un ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro.

La formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoformazione, con l'ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.

A ciascun lavoratore, il quantitativo di formazione di cui alla lett. b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite.

Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dall’Azienda, su richiesta dei lavoratori, eventuali Particolari situazioni personali e/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentano l’effettuazione.

Dall’anno 2001, a ciascun lavoratore assunto successivamente alla data di stipula del presente accordo è destinato uno specifico pacchetto formativo di 5 ore retribuite.

La formazione al di fuori dell’orario di lavoro, in caso di copertura con finanziamenti da parte di fonti esterne, potrà essere, in tutto o in parte, retribuita.

Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché l’eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le Parti a livello locale.

Tale incontro viene ripetuto nel corso dell’anno qualora siano apportate sostanziali modifiche in materia.

Nell’ambito del medesimo incontro sono definite le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti.

Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale.

All'attuazione di quanto previsto dalla presente norma può anche procedersi mediante la istituzione di corsi a carattere sia territoriale che aziendale, secondo le necessità collegate a ragioni di carattere tecnico ed organizzativo.

Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, sono organizzati - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal primo comma del presente articolo - corsi di riqualificazione del personale interessato.

Ulteriori corsi indetti ed organizzati per addestramenti professionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro e la partecipazione dei lavoratori invitati a frequentarli è facoltativa.

L’eventuale riduzione di orario di lavoro da destinare alla formazione può essere definita nell’ambito degli strumenti previsti dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998.

Nei corsi di formazione per nuovi assunti, vanno riservate due ore a dirigenti delle Organizzazioni sindacali più rappresentative (o loro raggruppamenti) per trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.

Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell’ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell’attività lavorativa.

A livello locale le parti si incontreranno al fine di valutare la possibilità di realizzazione di progetti di formazione ai sensi della vigente normativa CEE che consentano di accedere ai relativi finanziamenti.

 

Chiarimento a Verbale

Le ore di formazione previste dalla contrattazione di secondo livello concorrono al raggiungimento del quantitativo di formazione stabilito nel presente articolo.


 

Art. 64

Sviluppo professionale e di carriera

 

Le capacità professionali costituiscono un patrimonio fondamentale per i lavoratori e per l’efficienza e la competitività delle imprese bancarie.

Le Parti, nella consapevolezza della necessità di realizzare un mutamento della situazione in atto che sia supportato da una idonea ed efficiente strumentazione, al fine di dotarsi di tale strumentazione si impegnano a definire le linee guida in materia di sviluppo professionale e di carriera e di criteri di valutazione del personale, in modo tale da sperimentare un modello generale caratterizzato dalla interazione tra sviluppo professionale che, in connessione alla valutazione professionale, concorre allo sviluppo di carriera del personale.

Tale modello dovrà essere implementato a livello locale attraverso specifici progetti che le Federazioni locali dovranno elaborare e trasmettere alle locali organizzazioni sindacali stipulanti per un confronto sugli stessi. I progetti condivisi a livello locale saranno trasmessi alle Parti.

Nella prospettiva ora indicata ed in vista della sua realizzazione, le Parti dichiarano di condividere l’esigenza che siano adottati sistemi idonei a valorizzare e sviluppare le capacità professionali secondo il principio delle pari opportunità ed in coerenza con le scelte strategiche, le esigenze organizzative e produttive delle Aziende, tenendo anche conto dell’evoluzione delle tecnologie, soprattutto informatiche, e dei bisogni formativi del personale.

Lo sviluppo professionale deve realizzarsi tramite:

a) una formazione adeguata;

b) l’esperienza pratica di lavoro;

c) la mobilità su diverse posizioni di lavoro.

Detto sviluppo professionale terrà conto dei diversi apporti professionali connessi al differente inquadramento del personale e, in connessione alla valutazione professionale del personale, concorre allo sviluppo di carriera del personale stesso.

In relazione a progetti per la gestione strategica delle risorse umane sono da prevedere, informandone gli organismi sindacali locali, percorsi professionali per la formazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedano sequenze programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative.

Lo sviluppo professionale per gli appartenenti alla 3^ area professionale e per i quadri direttivi si realizza con i criteri riportati nelle rispettive Parti speciali.


 

Art. 65

Criteri di valutazione professionale

 

Lo sviluppo professionale, in connessione alla valutazione professionale, concorre allo sviluppo di carriera del personale.

Le Parti nazionali convengono che idonei elementi di valutazione professionale – i cui contenuti vengono opportunamente individuati in relazione alle specifiche figure professionali, alla organizzazione, agli obiettivi strategici - sono, a titolo esemplificativo, i seguenti: competenze e fungibilità professionali, precedenti professionali, padronanza del ruolo, attitudini e potenzialità professionali, prestazioni, anche con riferimento ai risultati.


 

Art. 66

Valutazione del lavoratore

 

La valutazione del lavoratore si realizza tramite un giudizio professionale complessivo annuale.

Il lavoratore viene informato periodicamente circa il merito della valutazione professionale formulata dall’Azienda e delle linee adottate dall’Azienda stessa al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione, allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale, e può chiedere chiarimenti al riguardo.

Sempre in via sperimentale le Parti nazionali valuteranno gli effetti di un giudizio professionale complessivo annuale di sintesi negativo sulla erogazione dell’”assegno ex premio di rendimento”.

Le Parti nazionali individueranno una procedura di ricorso avverso il complessivo giudizio professionale annuale.

I sistemi di valutazione del personale, laddove esistenti, vengono intanto conservati e vanno armonizzati secondo le linee guida fissate dalle Parti nazionali e con la procedura di cui al successivo art. 67.


 

Art. 67

Coinvolgimento sindacale

 

Il coinvolgimento sindacale nelle materie dello sviluppo professionale e della valutazione dovrà realizzarsi in modo tale che gli organismi sindacali aziendali, riceveranno, anche per il tramite della Federazione locale, nel corso di un apposito incontro, gli indirizzi, i principi e i criteri che si intendono adottare per lo sviluppo professionale del personale e per la valutazione dello stesso.

Gli organismi sindacali predetti formulano loro considerazioni e proposte nell’ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni finalizzata a ricercare soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui ai commi che precedono, fermo restando che al termine della procedura stessa l'Azienda rende operativi i propri provvedimenti. Procedura analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve essere seguita nel caso di eventuali modifiche che l'Azienda intendesse apportare successivamente.

L’Azienda, al termine della procedura, porta a conoscenza dei lavoratori indirizzi, principi e criteri di cui sopra.

Le Parti locali concordano le modalità di verifica per l’applicazione dei principi e criteri suindicati.

 


 

CAPITOLO XII

 

AGEVOLAZIONI E PROVVIDENZE PER MOTIVI DI STUDIO

 

 

Art. 68

Lavoratori studenti

 

In attuazione di quanto previsto dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300, i lavoratori studenti di cui al primo comma del citato articolo hanno diritto di ottenere a richiesta:

 

-        spostamenti di orario, rispetto a quello normale di entrata e di uscita, nei limiti previsti dal presente contratto;

-        di essere assegnati, se adibiti ai turni continuativi di lavoro, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

 

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, spettano permessi retribuiti, oltre che per le giornate in cui devono sostenere prove di esame, anche per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede di esami qualora - per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza - frequentino corsi di studio in località diversa. Inoltre, ai lavoratori iscritti ad un corso di laurea (ivi comprese le c.d. “lauree brevi”) spetta - una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studio approvato dalla facoltà - un ulteriore giorno di permesso retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova di esame.

 

Ai lavoratori studenti che sostengono esami per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di 1° e di 2° grado presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, con esclusione di quelle a carattere artistico - ovvero che sostengono l'esame di laurea (ivi comprese le c.d. “lauree brevi”) - spetta, in aggiunta ai permessi di cui al precedente comma e per una sola volta, un permesso retribuito di 8 giorni lavorativi; tale permesso è usufruibile a richiesta degli interessati, da presentare con almeno cinque giorni di anticipo.

 

Ai lavoratori iscritti a corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria di 1° e 2° grado (comprese le scuole di qualificazione professionale) statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali con esclusione di quelle a carattere artistico - oppure iscritti ad un corso di laurea (ivi comprese le c.d. “lauree brevi”) - spetta un permesso retribuito di 20 ore all'anno, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno; tale permesso va richiesto dagli interessati con almeno cinque giorni di anticipo e spetta per il numero di anni - più due - di corso legale degli studi previsto dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria.

 

E inoltre in facoltà dei lavoratori di cui al precedente comma di ottenere - una sola volta per ciascun ciclo di studi (scuola di istruzione secondaria di primo grado, scuola di istruzione secondaria di secondo grado, università) e, quindi, al massimo per tre volte - un permesso straordinario non retribuito sino a 30 giorni di calendario, fruibile in non più di due periodi; le relative richieste vanno presentate dagli interessati con almeno trenta giorni di anticipo.

 

I permessi retribuiti e non retribuiti di cui ai precedenti quarto e quinto comma possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico; in caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori appartenenti alla stessa unità produttiva l'Azienda è tenuta ad accoglierle entro un limite di contemporanee assenze - per motivi di studio - pari al 5% del numero di lavoratori della stessa categoria stabilmente addetti all'unità produttiva medesima, dando la precedenza ai lavoratori studenti non universitari che devono sostenere esami e, in subordine, ai lavoratori con maggiore anzianità di servizio.

 

Al lavoratore delle aree professionali e del 1° e 2° livello dei quadri direttivi che mentre è in servizio consegue un diploma di scuola media superiore o una laurea va corrisposto, per una sola volta, rispettivamente, un premio di euro 141,46 per il diploma e di euro 239,64 per la laurea.

 

Al lavoratore del 3° e 4° livello dei quadri direttivi non laureato che consegua, mentre è in servizio, una laurea va corrisposto, per una sola volta, un premio nella misura di euro 239,64.

 

I lavoratori sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.


 

 

Art. 69

Indennità annuali

 

 

Al lavoratore studente, nonché a ciascun figlio (o equiparato) studente a carico di dipendente, va elargita una provvidenza annuale, nelle seguenti misure:

 

-        a studente di scuola media inferiore euro 89,35;

-        a studente di scuola media superiore euro 126,02;

-        a studente universitario euro 258,23.

 

Le somme indicate vengono elevate, rispettivamente di euro 55,26 e di euro 89,35 per gli studenti di scuola media inferiore o superiore e per gli studenti universitari, che - per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza - frequentano corsi di studio in località diversa.

 

L'indennità non è dovuta se lo studente di scuola media inferiore o superiore non ottiene la promozione e se lo studente universitario non supera almeno tre esami nell'anno accademico.

 

Per lo studente universitario l'indennità è dovuta nel limite della durata ordinaria del corso.

 

 

Disposizioni di attuazione

 

L'indennità annuale, per lo studente di scuola media inferiore o superiore, compete in seguito alla promozione conseguita, anche nella sessione autunnale, a prescindere dalla iscrizione all'anno scolastico successivo.

 

La indennità annuale, per lo studente universitario, compete al termine di ciascuno degli anni di corso legale.

 

Dette indennità vanno pertanto liquidate nell'autunno successivo al termine dell'anno di studio per cui competono.

 

Il diritto del figlio (od equiparato) studente a carico di dipendente sussiste finché risulti fiscalmente a carico.

 


CAPITOLO XIII

 

SICUREZZA DEL LAVORO ED ALTRE PROVVIDENZE

 

 

Art. 70

Misure di sicurezza

 

Le Parti stipulanti del presente contratto si impegnano a coordinare, occorrendo, a livello nazionale, condizioni e programmi di sicurezza del lavoro sulla base delle indicazioni fornite dall’Osservatorio nazionale.

 

In caso di risoluzione del rapporto per morte od invalidità perdurante del dipendente derivante da azione delittuosa a danno dell'Azienda o per ragioni di lavoro, l'Azienda medesima, nella scelta per assunzione in posto iniziale di carriera, appena vacante, darà preferenza ad un familiare convivente ed a carico del dipendente anzidetto.

 

Non verificandosi o tardando a verificarsi vacanza di posto, il caso sarà segnalato alla Federazione locale.

 

 

Dichiarazioni a verbale

 

In materia di salute e sicurezza, ex D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni, dispone l’accordo del 18.12.1996, allegato G al presente contratto.

 

In ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, le Aziende interessate comunicheranno annualmente le misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato.

 

Le informazioni fornite potranno formare oggetto di proposta ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, con il personale.


 

 

Art. 71

Assicurazioni infortuni

 

Il personale deve essere assicurato contro i rischi di morte ed invalidità permanente per infortuni, seppure derivanti da rapine, verificatisi sia in attività di lavoro sia in altra attività, nell'arco dell'intera giornata, secondo le condizioni ordinarie generali di polizza.

 

Capitali da assicurare sono:

 

per i lavoratori delle aree professionali e del 1° e 2° livello dei quadri direttivi:

-        per rischio di morte euro 43.602,17;

-        per rischio di invalidità permanente euro 65.403,22;

 

per i lavoratori del 3° e 4° livello dei quadri direttivi:

-        per rischio di morte euro 92.176,19;

-        per rischio di invalidità permanente euro 135.191,89.

 

La spesa va integralmente a carico dell'Azienda. Beneficiari devono essere il lavoratore o, in caso di sua morte, i relativi familiari conviventi ed a carico o, in mancanza, i suoi eredi.

 

Estremi e contenuti delle polizze aziendali vanno portati a conoscenza del personale.


 

 

Art. 72

Tutela sanitaria

 

Con accordo costitutivo del 21.12.1993 della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo, e con successivi accordi di modifica ed integrazione, è disciplinata l’erogazione di prestazioni assistenziali.


 

Art. 73

Previdenza complementare aggiuntiva

 

Con accordo a parte è costituito Fondo Pensione Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo per l’erogazione di prestazioni previdenziali in aggiunta al trattamento pensionistico della assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti.

 


 

CAPITOLO XIV

 

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

 

Art. 74

Cause di cessazione – Attestato di servizio

 

Laddove ne ricorrano le condizioni, la cessazione del rapporto di lavoro può avvenire:

 

a) per superamento del periodo di conservazione del posto per malattia o infortunio previsto dall’art. 55 o per invalidità permanente riconosciuta a termini della legge sulla assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia;

b) per licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15.7.1966 n. 604;

c) per licenziamento in tronco per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.;

d) per dimissioni volontarie ai sensi dell'art. 2118 cod. civ.;

e) per recesso del lavoratore per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.;

f) per collocamento a riposo;

g) per morte del lavoratore.

 

Per la cessazione del rapporto di lavoro in prova si rinvia alle norme di legge, salvo quanto disposto dall'art. 36 del presente contratto.

 

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora sorga contestazione circa le somme spettanti al lavoratore o agli aventi causa, l'Azienda è tenuta a liquidare immediatamente la parte non contestata senza pregiudizio per la parte residua.

 

In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, l'Azienda deve rilasciare al lavoratore un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale è stato occupato alle proprie dipendenze e delle mansioni svolte.

 


 

Art. 75

Invalidità perdurante

 

La cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla lettera a) dell'art. 74 può avvenire per licenziamento o per dimissioni se deriva:

 

1) da superamento del periodo di conservazione del posto per malattia o infortunio;

2) da invalidità permanente riconosciuta a termini della legge sull'assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia. Avviene automaticamente se deriva da invalidità assoluta.

 

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto, con indicazione del fatto che lo determina. Anche le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.

 

In caso di licenziamento spetta al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso, nelle misure previste dall'art. 84.

 

Equivalente indennità va liquidata al lavoratore in caso di risoluzione automatica, per invalidità assoluta, mentre in caso di dimissioni il lavoratore è esonerato dall'obbligo del preavviso.

 

 


 

Art. 76

Licenziamento per giustificato motivo

 

Costituiscono giustificato motivo di licenziamento, a norma dell'art. 3 della legge 15.7.1966 n. 604, un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente oppure ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa.

 

Il licenziamento per giustificato motivo deve essere comunicato per iscritto.

 

Quando ricorre inadempimento, il fatto deve essere preventivamente contestato al dipendente per iscritto, dando termine di 10 giorni per l’eventuale difesa, prima dell’adozione del provvedimento. All’uopo il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

 

In ogni altro caso, ove l'Azienda non abbia indicato il motivo in lettera di licenziamento, il dipendente può chiedere di conoscerlo secondo procedimento di cui al primo comma dell'art. 78.

 

In caso di licenziamento per giustificato motivo spetta al dipendente il preavviso, nelle misure previste dall'art. 84.

 


 

Art. 77

Licenziamento per giusta causa

 

Costituisce giusta causa di licenziamento in tronco, a norma dell'art. 2119 cod. civ., un fatto o una situazione che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

 

Il licenziamento in tronco deve essere comunicato per iscritto, con espressa indicazione della causa che lo determina.

 

Quando la causa consiste in inadempimento, il fatto deve essere preventivamente contestato al dipendente secondo procedimento di cui al terzo comma del precedente articolo 76.

 

In caso di licenziamento in tronco per giusta causa non spetta al dipendente alcun preavviso.

 

Il licenziamento in tronco ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all'interessato; qualora la consegna della comunicazione non possa avvenire direttamente, il licenziamento ha effetto legale dalla data risultante dalla ricevuta di ritorno della lettera raccomandata portante la comunicazione stessa al domicilio del lavoratore.

 

Il licenziamento in tronco non costituisce, per se stesso, riparazione dei danni causati all'Azienda, che pertanto resta libera di agire per l'accertamento ed il risarcimento di essi.


 

Art. 78

Disciplina dei licenziamenti

 

 

Il dipendente cui è stato comunicato il licenziamento per giustificato motivo può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso. L'Azienda deve allora indicarli per iscritto, entro sette giorni dalla richiesta.

 

Il lavoratore può impugnare il licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa mediante lettera, da lui sottoscritta, che deve pervenire all'Azienda nel termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero nel caso del precedente comma dalla comunicazione dei motivi.

 

Per le procedure di conciliazione ed arbitrato dispone l'art. 15.

 

Se per accordo conciliativo o lodo arbitrale o decisione giudiziale il licenziamento è dichiarato ingiustificato, il lavoratore interessato, anche in unità produttiva con meno di 16 dipendenti, va in ogni caso reintegrato nel posto di lavoro senza interruzione di anzianità e con pagamento della retribuzione intanto perduta, con connessi adempimenti contributivi.

 

Resta in ogni caso salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni eventualmente arrecati dal lavoratore.


 

Art. 79

Dimissioni volontarie

 

Le dimissioni volontarie vanno comunicate per iscritto, con preavviso nelle misure previste dall'art. 85, salvo che intervenga fra il lavoratore e l'Azienda un accordo per abbreviare o prolungare il termine.

 

Al dimissionario compete il pagamento dell'intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso.

 

E' in facoltà dell'Azienda di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso, corrispondendo al dimissionario l'intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.

 

Alla lavoratrice che, ricevuto l'invito a riprendere il servizio dopo essere stata illegittimamente licenziata per causa di matrimonio, rifiuti di tornare al lavoro e si dimetta nel termine di 10 giorni da detto invito, spetta lo stesso trattamento previsto in caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi della lettera e) dell'art. 74 in forza dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1963 n. 7.


 

Art. 80

Dimissioni per giusta causa

 

Le dimissioni per giusta causa devono essere comunicate per iscritto, con espressa indicazione della causa che le determina.

 

Costituisce giusta causa di dimissioni, a norma dell'art. 2119 cod. civ., un fatto o una situazione che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

 

In tale caso spetta al dipendente la indennità sostitutiva del preavviso, nelle misure previste dall'art. 84 per i casi di licenziamento per giustificato motivo o per collocamento a riposo, rispettivamente, a seconda che lo stesso dipendente non abbia od abbia raggiunto i requisiti richiesti dalla legge per il diritto a pensione di vecchiaia.


 

Art. 81

Collocamento a riposo

 

Il rapporto di lavoro cessa, automaticamente, col raggiungimento dei requisiti necessari per il conseguimento di diritto a pensione di vecchiaia secondo le norme della assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

 

Sono salvi gli effetti del sopravvenire di altre cause di cessazione del rapporto di lavoro, prima della data di risoluzione automatica.

 

Qualora l'Azienda ed il lavoratore eccezionalmente convengano prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato oltre il limite sopra esposto, il medesimo rapporto potrà in seguito essere risolto, in qualunque momento, mediante licenziamento o dimissioni, da comunicare per iscritto, con preavviso o pagamento di indennità sostitutiva nelle misure previste dagli artt. 84 e 85.

 


 

Art. 82

Risoluzione per morte

 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per morte del dipendente, agli aventi diritto a termine dell'art. 2122 cod. civ., deve essere corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura prevista dall'art. 84 per i casi di licenziamento per giustificato motivo.


 

Art. 83

Trattamento di fine rapporto

 

A norma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29.5.1982 n. 297, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro compete al dipendente un trattamento di fine rapporto.

 

Ai fini del computo di tale trattamento, in sostituzione del disposto del secondo comma di detto art. 2120, viene convenuto che la retribuzione annua comprende le seguenti voci retributive, con esclusione di quanto altro corrisposto:

 

- stipendio;

- scatti di anzianità;

- importo ex ristrutturazione tabellare;

 

e, ove spettino:

 

- indennità di rischio (art. 49);

- indennità per lavori svolti in locali sotterranei (art. 49);

- indennità trasporto valori (art. 49);

- assegno ex intesa 7.12.2000 (art. 101);

- assegno ex differenza valore scatto (art. 45);

- assegno ex differenza tabelle (art. 45);

- assegno ex premio di rendimento (art. 45);

- indennità di turno (art. 121);

- assegni di cui all’art. 115 (benefici economici automatici);

- assegno di preposto (art. 47);

- prestazioni in natura (se continuative);

- assegni ad personam (mensili; anche annuali, se continuativi);

- premio di fedeltà (art. 102);

- integrazione assegni familiari (ove residui).

 

Ai fini di cui sopra vanno computate, anche, le differenze di retribuzione spettanti per svolgimento temporaneo di mansioni superiori o per sostituzione temporanea di cassieri e preposti.

 

Le disposizioni che precedono producono effetti dal 1.6.1982.

 

Dal 1.1.1983, ai fini di cui sopra vanno computati anche i compensi per lavoro straordinario.

 

 

Chiarimenti a verbale

 

Voci previste dal presente contratto che restano escluse dal computo, sono: compensi per lavoro festivo e per lavoro notturno, diarie e relative integrazioni, indennità sostitutiva di permessi retribuiti per festività soppresse, indennità sostitutiva di ferie non godute, indennità sostitutiva di preavviso, trattamento per festività coincidenti con domeniche, indennizzo per reperibilità, premio di risultato.

 

Restano comunque esclusi, dal computo, premi assicurativi e contributi di previdenza a carico del datore di lavoro in adempimento di obblighi contrattuali o per autonome decisioni aziendali.

 

Per la indennità di anzianità maturata fino al 31.5.1982, dispone l'art. 5 della citata legge del 1982.

 

Per gli esattoriali, il trattamento di fine rapporto va liquidato ed eventualmente anticipato dal competente Fondo di previdenza.

 


 

 

Art. 84

Preavviso di licenziamento

 

In caso di licenziamento per invalidità perdurante, a norma dell'art. 75 spetta indennità sostitutiva del preavviso nelle seguenti misure:

 

ai quadri direttivi di 3° e 4° livello

 

- se hanno fino a 6 anni di effettivo servizio                                          mesi 5

- un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di effettivo servizio con un massimo di altri 5 mesi (il termine complessivo non può superare i 10 mesi);

 

ai quadri direttivi di 1° e 2° livello  e ai lavoratori della 2^ e 3^ area professionale

 

- se hanno fino a 5 anni di effettivo servizio                                          mesi 4

- se hanno oltre 5 e fino a 10 anni di effettivo servizio                          mesi 5

- se hanno oltre 10 e fino a 16 anni di effettivo servizio                                    mesi 7

- se hanno oltre 16 anni di effettivo servizio                                         mesi 8

 

ai lavoratori della 1^ area professionale

 

1/4 di mese per ogni anno compiuto di effettivo servizio, con un minimo di 1 mese ed un massimo di 4 mesi.

 

In caso di licenziamento per giustificato motivo, a norma dell'art. 76 spetta preavviso o indennità sostitutiva nelle seguenti misure:

 

ai quadri direttivi di 3° e 4° livello

 

- se hanno fino a 6 anni di effettivo servizio                                          mesi 5

- un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di effettivo servizio con un massimo di altri 5 mesi (il termine complessivo non può superare i 10 mesi);

 

ai quadri direttivi di 1° e 2° livello e ai lavoratori della 2^ e 3^ area professionale

 

- se hanno fino a 5 anni di effettivo servizio                                          mesi 4

- se hanno oltre 5 e fino a 10 anni di effettivo servizio                          mesi 5

- se hanno oltre 10 anni di effettivo servizio                                         mesi 7

 

ai lavoratori della 1^ area professionale

 

- se hanno fino a 5 anni di effettivo servizio                                          mesi 1,5

- se hanno oltre 5 e fino a 15 anni di effettivo servizio                          mesi 2,5

- se hanno oltre 15 anni di effettivo servizio                                         mesi 3

 

In caso di licenziamento per collocamento a riposo, a norma dell'art. 81 (ultimo comma), spetta preavviso od indennità sostitutiva nelle seguenti misure:

 

ai quadri direttivi di 3° e 4° livello

 

- se hanno fino a 5 anni di effettivo servizio                                          mesi 4

- se hanno oltre 5 e fino a 10 anni di effettivo servizio                          mesi 5

- se hanno più di 10 anni di effettivo servizio                                        mesi 6

 

ai quadri direttivi di 1° e 2° livello e ai lavoratori della 2^ e 3^ area professionale

 

- se hanno fino a 5 anni di effettivo servizio                                          mesi 2

- se hanno otre 5 e fino a 10 anni di effettivo servizio                           mesi 3

- se hanno oltre 10 anni di effettivo servizio                                         mesi 4

 

ai lavoratori della 1^ area professionale

 

- se hanno fino a 5 anni di effettivo servizio                                          mesi 1

- se hanno oltre 5 e fino a 10 anni di effettivo servizio                          mesi 1,5

- se hanno oltre 10 anni di effettivo servizio                                         mesi 2

 


 

Art. 85

Preavviso di dimissioni

 

In caso di dimissioni volontarie, a norma dell'art. 79, all'Azienda è dovuto preavviso o indennità sostitutiva nelle seguenti misure:

 

- da quadri direttivi di 3° e 4° livello                                                                                                               2 mesi

- da quadri direttivi di 1° e 2° livello e da lavoratori

della 2^ e 3^ area professionale                                                        1 mese

- da lavoratori della 1^ area professionale                                           15 giorni


 

Art. 86

Effetti del preavviso

 

Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

 

Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuati i casi di dimissioni e di licenziamento per collocamento a riposo, l'Azienda è tenuta ad accordare al lavoratore adeguati permessi, non inferiori a 2 ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.

 

Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto della effettiva cessazione del servizio.

 

 


CAPITOLO XV

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE

 

 

Art. 87

Azioni sociali

 

Le Parti stipulanti, sensibili ai problemi della tutela dei lavoratori appartenenti alle categorie del disagio sociale, reputano opportuno approfondire l'analisi delle relative tematiche.

 

Le Aziende prenderanno in considerazione la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.

 

Le Aziende in caso di ristrutturazione o nuove costruzioni di sedi bancarie adotteranno le misure che facilitino l'accesso dei lavoratori invalidi al posto di lavoro.


 

 

Art. 88

Provvidenze per i disabili

 

Per ciascun familiare fiscalmente a carico, che risulti portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, viene corrisposto un contributo annuale di euro 1.032,91; tale contributo va corrisposto entro il mese di giugno di ciascun anno, su presentazione di certificazione medica attestante per l’anno in corso il sussistere delle anzidette condizioni; tale contributo assorbe fino a concorrenza, le analoghe provvidenze economiche correnti a livello regionale o aziendale.

 


 

Art. 89
Impegno sociale

 

Condiviso il ruolo preminente che va attribuito alle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane per il finanziamento alla cooperazione, vengono programmati incontri periodici nazionali e regionali, tra le Parti stipulanti del presente contratto, al fine di esaminare, regione per regione, i dati disaggregati per settori di intervento, da parte delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e del loro Istituto Centrale, relativi a detto finanziamento, onde promuovere lo sviluppo della cooperazione.


 

Art. 90
Unioni di fatto

 

Con riferimento alle esigenze emerse nell'ambito del negoziato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, concernenti l'impatto su taluni aspetti del rapporto di lavoro del riconoscimento delle unioni di fatto, le Parti stipulanti convengono - considerato il carattere non settoriale della tematica - di seguire con attenzione l'evoluzione della materia sia sotto i profilo delle iniziative legislative che delle esperienze che maturino negli altri maggiori settori produttivi.


 

Art. 91
Volontariato

 

Considerato il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, le Aziende favoriranno gli appartenenti ad organizzazioni iscritte nei registri previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e che prestano gratuitamente attività di volontariato, secondo le modalità e le finalità di cui alla sopra citata legge, nella fruizione - su richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio - delle forme di flessibilità degli orari di lavoro previste dal contratto nazionale.

 


 

Art. 92
Tutela della dignità della persona

 

Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 29 maggio 1990 e della Racco­mandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.

 

Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, comportamenti offensivi e/o altri atti che possano determinare disagio della persona cui sono rivolti influendo sul rapporto di lavoro e sullo sviluppo professionale.

 

In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminatori, le Parti stipulanti concordano di effettuare azioni mirate, a livello locale, idonee a rimuovere le condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela della dignità della persona umana.

 


 

Art. 93

Rispetto delle convinzioni religiose

 

Le Aziende cureranno, nell’applicazione delle norme del presente contratto in materia di orario di lavoro, che sia garantito il diritto dei lavoratori che ne facciano richiesta a praticare il proprio culto religioso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

 


 

Art. 94

Molestie sessuali

 

Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica, successivamente all’emanazione dei provvedimenti di legge in materia.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE SPECIALE

 

 

Quadri Direttivi


CAPITOLO XVI

QUADRI DIRETTIVI

 

 

 

Art. 95

Declaratoria generale - Inquadramento

 

In attuazione dell’Accordo quadro 28.2.1998, si definisce una nuova categoria denominata quadri direttivi.

Sono quadri direttivi i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'Azienda di svolgere, in via continuativa, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla categoria degli impiegati di 1a (3^ area professionale, 1° livello retributivo) e di 1a con grado (3^ area professionale, dal 2° al 4° livello retributivo), ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.

Tali funzioni e compiti possono prevedere l’effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi in rappresentanza dell’Azienda, da espletarsi con carattere di auto­nomia e discrezionalità, in via generale, nell’ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.

Nell’ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:

·        gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi;

·        i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

·        i preposti a succursale, comunque denominata, che – in una complessiva valutazione dell’assetto organizzativo dell’Azienda – svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell’Azienda nei confronti dei terzi nell’ambito dei poteri conferiti dall’Azienda stessa, per quanto concerne le condizioni e l’erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell’unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall’Azienda medesima.

Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto; il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti ed il 4° livello retributivo da 10 addetti in poi.

 

***   ***   ***

 

La categoria dei Quadri Direttivi è articolata in quattro livelli retributivi.

Nel 1° e nel 2° livello retributivo della categoria vengono collocati, rispettivamente, i lavoratori inquadrati come Quadro e Quadro Super.

L'inserimento nel 1° e nel 2° livello della nuova categoria avviene automaticamente e correlativamente.

Nel 3° e nel 4° livello retributivo vengono collocati, secondo le specificazioni di cui ai successivi commi, i lavoratori inquadrati nella categoria funzionari - che conservano tale denominazione per il periodo di vigenza contrattuale - esclusi i funzionari con incarico di direttore di azienda.

Nel 3° livello retributivo vengono collocati i lavoratori inquadrati come funzionari di 3° grado, salve le diverse disposizioni di cui al successivo articolo 96 su declaratorie e profili professionali esemplificativi dei singoli livelli retributivi.

I lavoratori inquadrati come funzionari di 1° e 2° grado vengono collocati nel 4° livello retributivo.

Nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, su richiesta di una delle Parti.

 

Disposizione transitoria

          Le Parti, in sede locale, attiveranno uno specifico confronto in materia di correlazione tra gli inquadramenti aziendalmente in atto e le declaratorie ed i profili professionali previsti nella presente parte speciale, e quelli ulteriori eventualmente definiti dalle Parti.


 

 

Art. 96

Livelli retributivi – Profili Professionali

 

1° livello retributivo

 

Sono compresi in questo livello retributivo:

 

-        il personale di elevata professionalità che, adibito a mansioni di consulenza qualificata nel campo finanziario e dello sviluppo, esplica la sua attività con autonomia di decisione, in via continuativa, nell’ambito delle direttivi ricevute;

-        il personale di elevata professionalità che, adibito a mansioni altamente specializzate nel campo del servizio estero-merci, esplica la sua attività con autonomia di decisione, in via continuativa, nell’ambito delle direttive ricevute.

 

2° livello retributivo

 

E’ compreso in questo livello retributivo il personale individuato attraverso i profili professionali del 1° livello retributivo preposto ad unità operativa complessa.

 

3° livello retributivo

 

Sono compresi in questo livello retributivo:

 

-        il responsabile  della  funzione  contabile,  preposto  ad  unità  operativa complessa  all'uopo  costituita,  che  in  autonomia e con  poteri  di firma risponde  del  sistema,   delle  scritture  e  delle  risultanze  contabili, predispone organicamente gli elementi del bilancio consuntivo  a fini civili e fiscali,  predispone organicamente gli elementi del bilancio  preventivo e controlla  l'andamento  delle  risultanze  contabili  dei   singoli  servizi rispetto al  bilancio  di  previsione  approvato,  provvede agli adempimenti fiscali,  provvede alle segnalazioni  di Vigilanza,  assicura il rispetto di norme,  prescrizioni  e deliberazioni per tutto  quanto  concerne l'attività contabile;

-        il responsabile della segreteria fidi, preposto ad unità operativa complessa all'uopo costituita,  che in autonomia e con poteri di firma  risponde della raccolta e della istruttoria delle domande  di  fido  formulando  al termine pareri  scritti,  risponde del perfezionamento della concessione  dei fidi e delle  relative  garanzie,  risponde della tenuta del  LIBRO FIDI, controlla l'aggiornamento,  le  scadenze  ed  i  rinnovi  degli  affidamenti  e  delle garanzie,  rileva organicamente le posizioni a rischio, risponde del sistema delle informazioni alla Centrale dei Rischi,  assicura il rispetto di norme, prescrizioni e deliberazioni vigenti sulle materie trattate;

-        il responsabile  dell'ispettorato  interno,  preposto  ed  unità  operativa complessa all'uopo costituita,  che in autonomia e con  le funzioni previste dalle  istruzioni  di  Vigilanza,   controlla,  sulla  base  di  regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, il corretto andamento di tutti i settori  aziendali (organizzazione periferica  e servizi  centrali), secondo norme, prescrizioni e deliberazioni vigenti per detti settori);

-        il responsabile della organizzazione,  preposto ad unità operativa complessa all'uopo costituita,  che  in  autonomia,  sulla base di direttive generali, cura  organicamente l'analisi e la  soluzione dei  problemi  organizzativi e funzionali dell'azienda, in termini attuali e di sviluppo; al fine esamina e pianifica,  compiutamente, le esigenze di struttura, le dotazioni necessarie (macchine ed impianti),  i procedimenti di lavoro,  le esigenze di organico, l'impiego  e la  formazione  del personale;  assicura il rispetto  di norme, prescrizioni e deliberazioni nella soluzione dei problemi trattati;

-        il responsabile di centro di elaborazione dati,  preposto ad unità operativa con organizzazione  ed  apparecchiature complesse,  che  di  fatto provveda, compiutamente, ad analisi, programmazione ed elaborazione dei dati necessari per tutte le esigenze aziendali, in completa autonomia; assicura il rispetto di norme, prescrizioni e delibere di sicurezza;

-        il responsabile  della  tesoreria,  preposto  ad  unità  operativa complessa all'uopo costituita,  che in autonomia e con poteri di firma,  sulla base di direttive generali,  gestisce organicamente le liquidità aziendali,  al fine seguendo compiutamente l'andamento dei mercati ed intrattenendo rapporti con operatori  monetari   e   finanziari:   fornisce   organicamente  indirizzi, informazioni e consulenza all'ufficio titoli; assicura il rispetto di norme, prescrizioni  e   deliberazioni   vigenti  per  l'impiego   delle  liquidità aziendali;

-        il responsabile  dell'area legale,  preposto  ad  unità  operativa complessa all'uopo  costituita,  che  con  autonomia  e  con  poteri  di  firma presta consulenza  ed assistenza legale,  per gli affari ed  i problemi  di tutti i settori  aziendali,   e  gestisce  il   recupero  dei  crediti  e  le  altre controversie  aziendali,   direttamente  in   fase  stragiudiziale,  tramite professionisti   esterni   in    fase    giudiziaria;   cura   organicamente l'informazione  dei  settori  tecnici  ed  amministrativi  dell'azienda, per quanto riguarda  gli aspetti legali  delle rispettive  attività, assicura il rispetto dell'ordinamento societario.

 

Vanno altresì inquadrati nel 3° livello retributivo i prestatori di lavoro che, presso le Federazioni locali,  assumono posizioni di  responsabile dell'area legale e/o sindacale o di  responsabile dell'area di assistenza  tecnica e/o revisione,   con  preposizione   ed  unità  operativa  complessa,   al  fine forniscono, in autonomia, sulla base di direttive generali, alla Federazione di appartenenza ed alle Casse aderenti, consulenza ed assistenza, su tutti i problemi dell'area presenti  nel settore credito,  nonché  per  la revisione effettuano  controlli,   pianificati   e   d'urgenza,   assicurano  completa conoscenza  di  norme,   prescrizioni  e  delibere   d'ordine  generale  e/o collettivo relative alla propria aerea.

 

 

Norma transitoria

 

Nella prima fase di attuazione del nuovo sistema di inquadramento ed in coerenza con i profili professionali già individuati dal c.c.n.l., la contrattazione collettiva di secondo livello potrà, eccezionalmente, individuare ulteriori figure professionali di quadri direttivi, attualmente di 3° livello retributivo, da inserire nel 4° livello retributivo.

 

 

4° livello retributivo

 

E’ compreso in questo livello retributivo:

 

-        il personale individuato attraverso i profili professionali del 3° livello retributivo responsabile di strutture ovvero di unità funzionali con un numero di addetti superiore a 12;

-        il vice direttore di azienda da intendersi non il sostituto del direttore durante le assenze e/o colui che, occasionalmente, è coadiutore dello stesso, ma colui il quale partecipa quotidianamente della direzione aziendale mediante ripartizione dei compiti direttivi sulla base di apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, salva sempre la sovrintendenza su tutto del direttore.

Il personale con incarico di vice direzione di azienda inquadrato nel 3° livello retributivo viene collocato nel 4° livello retributivo con decorrenza dal 1.1.2001.


 

 

Art. 97

Fungibilità – Sostituzioni

 

In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in azienda, può essere attuata la piena fungibilità nell’ambito della categoria dei quadri direttivi, salvo gli eventuali, diversi limiti individuati dalle Parti.

Ai sensi dell’art. 6, l. n. 190 del 1985, in deroga – per questo specifico aspetto – all’art. 2103, 1° comma, cod. civ., l’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori proprie della categoria dei quadri direttivi, o dei relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di 5 mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto.

L’unità di tempo di lavoro minima perché siano dovute differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dal presente contratto, è quella giornaliera.

 


 

Art. 98

Prestazione lavorativa

 

La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito di un rapporto fiduciario.

La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile al personale inquadrato nelle aree professionali addetto all’unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di autogestione individuale da parte dell’interessato che tengano conto delle esigenze operative.

Per il 1° e 2° livello le tabelle retributive fissate in sede nazionale sono commisurate – ivi compresa la c.d. forfettizzazione del compenso per lavoro straordinario di cui all’ultimo comma del presente articolo – ad una prestazione corrispondente all’orario normale della categoria degli impiegati, maggiorata di 10 ore mensili medie. Prestazioni eccedenti in misura significativa il predetto limite orario convenzionale, che non sia stato obiettivamente possibile gestire secondo il meccanismo suesposto, verranno rappresentate dall'interessato all'Azienda, la quale - valutatane la congruità - corrisponderà un'apposita erogazione.

Per il 3° e 4° livello retributivo l’Azienda valuta la possibilità di corrispondere un’apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l’anno.

Le predette erogazioni possono essere corrisposte a cadenza annuale, alla data prevista per l’erogazione del premio di risultato di cui all’art. 48.

Per la partecipazione normale a riunioni fuori dell' orario di lavoro osservato nella sede di lavoro, per sè tuttavia retribuita, il consiglio di amministrazione delibera la corresponsione di un emolumento annuale nella misura minima di euro 1.162,03, a fronte di riunioni almeno mensili, e massima di euro 2.324,06, a fronte di riunioni almeno settimanali.

Non va richiesta prestazione, salvo il ricorso di esigenze particolari, nei giorni festivi nonché nei giorni di sabato o lunedì laddove l’ orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque giorni, rispettivamente da lunedì a venerdì o da martedì a sabato. In caso di prestazione in uno di questi giorni, sarà concesso esonero dal servizio in altro giorno; non potendosi procedere a tale esonero, sarà pagata una quota corrispondente di retribuzione.

Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00) spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui alla tabella all. A.

L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.

Ai quadri direttivi di 1° e 2° livello che svolgono attività di promozione e consulenza, ovvero addetti ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato), spetta il compenso di € 18,08 per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.

Nel caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con il giorno destinato al riposo settimanale (domenica o altro sostitutivo), al personale deve essere corrisposta una somma equivalente alla retribuzione giornaliera, a meno che non gli sia consentito di assentarsi dal lavoro in altro giorno feriale.

 

 

Chiarimento a verbale

 

Per i primi due livelli retributivi dei quadri direttivi la quota forfettaria del compenso per lavoro straordinario viene fissata nei seguenti importi annuali:

-         € 1.110,38 per il 1° livello;

-         € 1.162,03 per il 2° livello.

 


Art. 99

Trattamento di reperibilità

 

Per specifiche esigenze, l'Azienda ha facoltà di chiedere la reperibilità ai quadri direttivi, in tempi nei quali non è prevista presenza in servizio, possibilmente a turno; in tal caso, gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione all'Azienda, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.

 

Ai quadri direttivi, nel caso di cui sopra, spettano:

 

-        euro 30,73, ragguagliati ad una reperibilità di 24 ore; tale somma va riproporzionata a fronte di reperibilità richiesta in misura inferiore alle 24 ore, con un minimo di euro 15,36;

-        il rimborso delle spese di trasporto sostenute per l’intervento;

-        euro 61,45 per ogni intervento effettuato.

 

 


 

Art. 100

Trattamento economico

 

Fermo quanto previsto al Cap. VI del presente contratto, con decorrenza 1.1.2001, le tabelle retributive nazionali per il personale appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi, sono così strutturate:

·        stipendio (in sostituzione, per gli appartenenti al 1° ed al 2° livello retributivo, delle voci indicate all’art. 112 per il personale appartenente alle aree professionali; per gli appartenenti al 3° e 4° livello retributivo di: stipendio, indennità direttiva, speciale indennità, indennità di rappresentanza e quota parte del premio di rendimento);

·        scatti di anzianità;

·        “assegno ex intesa 7.12.2000”;

·        importo ex ristrutturazione tabellare, per ciascuno scatto di anzianità;

·        indennità varie (es. indennità di rischio, sotterraneo, etc.) ove spettino.

 


 

Art. 101

Scatti di anzianità

 

A far tempo dal 1.1.2001 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 2° livello retributivo a quelli superiori dei quadri direttivi.

Per il personale appartenente al 1° ed al 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi gli scatti di anzianità spettano nel numero complessivo massimo di 8.

Per il 3° e 4° livello retributivo spettano nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997, resta confermato il numero degli scatti stabilito nel c.c.n.l. del 5/6/1992 e relativo accordo di rinnovo del 18/7/1995.

Qualora nel passaggio dal 2° al 3° livello della categoria dei Quadri Direttivi emerga che l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a euro 1.549,37, l’Azienda provvede a erogare la differenza necessaria a garantire comunque detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 7.12.2000”. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi. L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2° livello retributivo.

Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.


 

Art. 102

Premio di fedeltà

 

Al compimento dei 25 anni di anzianità di servizio complessivamente maturati nel movimento, ai quadri direttivi di 3° e 4° livello va erogato un premio di fedeltà, nella misura del 90,66% di una mensilità delle seguenti competenze: stipendio, scatto di anzianità, importo ex ristrutturazione per ogni scatto di anzianità, assegno ex differenza valore scatto, assegno ex differenza tabelle, speciale indennità per vice direttori di azienda ed indennità per personale preposto a succursale.

Il pagamento va effettuato nel mese di maturazione dei 25 anni di anzianità di servizio.

 


Art. 103

Retribuzione giornaliera

 

Ai fini dell’applicazione del presente contratto, la retribuzione giornaliera per i quadri direttivi va determinata come segue:

 

calcolando il 90,66% di un dodicesimo dell’ammontare annuo delle seguenti competenze: stipendio, scatto di anzianità, importo ex ristrutturazione per ogni scatto di anzianità, assegno ex differenza valore scatto, assegno ex differenza tabelle, speciale indennità per vice direttori di azienda ed indennità per personale preposto a succursale;

dividendo il risultato per il divisore ottenuto, in ipotesi di prestazione lavorativa distribuita su 5 o 6 giorni, moltiplicando i giorni di lavoro settimanale per 52 e dividendo il prodotto per 12, con arrotondamento a 0,5 per difetto.

 

 


 

Art. 104

Sviluppo professionale

 

Lo sviluppo professionale nell’area dei Quadri Direttivi è finalizzato alla individuazione di figure professionali – correlate ai diversi livelli di responsabilità – sia nelle attività espletabili nell’ambito delle strutture centrali che nella rete commerciale.

Vanno definiti, nei progetti delle Federazioni locali, i ruoli chiave anche da raggruppare in aggregazioni omogenee di competenze, sia specialistiche che di gestione e/o coordinamento e/o controllo di risorse tecniche e umane, con particolare riguardo alle esigenze di mercato e commerciali, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale.

In particolare, la formazione in questa area deve risultare coerente rispetto ai predetti ruoli di riferimento, con specifica attenzione allo sviluppo delle competenze gestionali, di coordinamento e di attuazione integrata dei processi produttivi e/o organizzativi.

 


 

 

Art. 105

Applicabilità l. 223/1991

 

Resta chiarita l'applicabilità della legge n. 223/1991 a tutto il personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi (dal 1° al 4° livello retributivo).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE SPECIALE

 

 

Aree Professionali


CAPITOLO XVII

AREE PROFESSIONALI

 

 

 

Art. 106

Sistema di inquadramento del Personale

 

Con decorrenza dal 1.12.2001, il personale destinatario della presente Parte Speciale è inquadrato secondo il sistema previsto dalle norme che seguono.

Tale sistema si articola su tre aree professionali omogenee, nel cui ambito sono individuati livelli retributivi, corredati da corrispondenti profili professionali esemplificativi.

I lavoratori come sopra inquadrati vengono inseriti nelle predette aree professionali e nei relativi livelli retributivi, in applicazione della “tabella di corrispondenza” in calce al presente articolo, nonché delle declaratorie e dei profili professionali esemplificativi di cui agli articoli che seguono, con salvaguardia, comunque, delle posizioni già acquisite.

Le declaratorie definiscono le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area professionale.

I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli livelli.

Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo anche in seguito a segnalazioni delle Federazioni e delle stipulanti Organizzazioni sindacali locali, con trattativa da avviare su richiesta di una delle Parti. Le intese conseguenti vengono inserite nel c.c.n.l..

Al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli di flessibilità nell'utilizzo delle risorse attualmente esistenti nelle strutture organizzative delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, anche in relazione alle esigenze rivenienti dalle loro diverse dimensioni, in direzione della fungibilità, ed anche al fine di consentire ai lavoratori conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l’Azienda può attribuire al lavoratore, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell’area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico.

Ove al lavoratore vengano temporaneamente affidate, in via continuativa e prevalente, attività proprie di un livello retributivo superiore, l'interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione

Al lavoratore al quale vengano stabilmente affidate attività proprie di livelli retributivi diversi nell’ambito della medesima area professionale è riconosciuto l’inquadramento nel livello corrispondente all’attività superiore, sempre che quest’ultima sia svolta – laddove previsto – con continuità e prevalenza, secondo i criteri di cui al seguente comma.

Ai fini del presente capitolo si considera convenzionalmente adibizione “continuativa e prevalente” – laddove prevista, in materia di inquadramento del personale, dal presente contratto nonché nelle corrispondenti norme degli accordi aziendali – l’utilizzo, nei compiti ivi indicati, per almeno 3 ore giornaliere (anche non consecutive nella giornata) e per un periodo di almeno 10 giorni mensili (anche non consecutivi nel mese).

 

Disposizione transitoria

Le Parti, in sede locale, attiveranno uno specifico confronto in materia di correlazione fra gli inquadramenti aziendalmente in atto ed i profili professionali previsti nella presente parte speciale, e quelli ulteriori eventualmente definiti dalle Parti.


 

“TABELLA DI CORRISPONDENZA”

 

1ª Area Professionale

Ausiliari

Livello retributivo unico

 

2ª Area Professionale

Impiegato di 3ª

1° Livello retributivo

Impiegato di 2ª

2° Livello retributivo

 

3ª Area Professionale

Impiegato di 1ª

1° Livello retributivo

Capo Reparto

2° Livello retributivo

Vice Capo Ufficio

3° Livello retributivo

Capo Ufficio

4° Livello retributivo

 


 

Art. 107

1ª Area Professionale

 

Appartengono a questa area i lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, con continuità e prevalenza, attività semplici, per l’esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di pratica operativa e/o conoscenze di tipo elementare.

I profili professionali riconducibili, in via esemplificativa, nella presente area sono quelli di: personale di pulizia, personale di fatica e custodia, personale di guardiania.

 


 

Art. 108

2ª Area Professionale

 

Appartengono a questa area i lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere – con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione – in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d’ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale.

Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi relativi ai due livelli retributivi nei quali si articola la presente area professionale.

 

 

A) 1° livello retributivo – Profili

 

In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli:

-         addetti ai servizi di sportello per la contazione, l’ammazzettamento, la cernita ed il trasporto di valori;

-         addetti al servizio di apertura e chiusura delle cassette di sicurezza;

-         addetti alle sale del pubblico, ai collegamenti interni e ai servizi di anticamera, nonché ai servizi di portineria relativamente agli accessi al pubblico e durante il normale orario di lavoro;

-         addetti a trascrizioni numeriche ed alla compilazione di distinte e moduli, fermo quanto previsto al 2° livello retributivo, primo alinea, della presente area professionale;

-         addetti alla semplice imbustazione, ad affrancature già predeterminate, a timbrature e numerazioni, al recapito di plichi, ovvero a compiti equivalenti;

-         addetti a custodia e vigilanza;

-         addetti in via continuativa e prevalente:

§         alla conduzione di autoveicoli o motoveicoli;

§         a compiti che comportino maneggio o custodia di contanti o valori, al di fuori dei casi di cui al 2° livello retributivo della presente area ed al 1° livello retributivo della 3ª area professionale;

§         all’archivio, all’economato, alla spedizione, ai microfilms, con responsabilità proprie dell’area di appartenenza;

§         alle macchine fotocopiatrici, stampatrici, duplicatrici, bollatrici, ai telefax ed apparecchiature similari, al di fuori dei casi di cui al 2° livello retributivo della presente area professionale;

-         i lavoratori che, nell’ambito delle specialità di mestiere esemplificativamente indicate di seguito, eseguono in via continuativa e prevalente – anche in collaborazione con altri appartenenti al presente livello, oppure coadiuvando appartenenti al 2° livello della presente area professionale – lavori di normale difficoltà di esecuzione per l’allestimento, la conduzione, l’aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine, impianti o strutture di qualsiasi tipo, ovvero per l’individuazione di guasti di facile riparazione.

In via esemplificativa rientrano tra le predette attività quelle di elettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, tipografo, legatore, verniciatore, lucidatore, macchinista, tappezziere, giardiniere nonché altre attività artigianali dirette alla costruzione, riparazione, manutenzione, etc. di attrezzi e beni.

Presso le succursali i lavoratori inquadrati nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo possono essere adibiti, entro il limite del normale orario di lavoro, al servizio di pulizia leggera ove non esista apposito personale per questo servizio.

 

 

B) 2° livello retributivo – Profili

 

In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli addetti in via continuativa e prevalente:

-         alla compilazione di documenti contabili, moduli, distinte o a riepilogazioni, e relative spunte, di scritture contabili – esclusi i lavori di quadratura – sulla base di elementi comunque già prefissati e/o predisposti, al di fuori dei casi di cui al 4° alinea del 1° livello della presente area;

-         a compiti comportanti l’aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dei dati;

-         alla cassa, per coadiuvare il cassiere nei relativi compiti, salvo il caso in cui tale adibizione comporti, in via esclusiva, l’espletamento delle attività di cui al primo alinea del 1° livello della presente area;

-         alla spedizione per lo svolgimento dei seguenti compiti: abbinamento di assegni o documenti alle lettere accompagnatorie quando pervengano alla spedizione separatamente e non siano fra loro collegabili mediante contrassegno; amministrazione dei valori bollati (ivi compresa la gestione delle macchine affrancatrici); determinazione del porto dei plichi;

-         all’archivio con compiti di selezione e catalogazione e conservazione di pratiche e/o documenti;

-         all’economato e/o ai magazzini con compiti di tenuta dei documenti di carico e/o scarico di stampati, cancelleria, valori bollati, microfiches e dischi ottici e/o materiale vario d’economato, delle relative registrazioni, della compilazione di ordinativi e/o richieste;

-         ad apparecchiature utilizzate nell’ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” o ad altre apparecchiature con compiti comportanti la registrazione o impostazione di dati comunque già prefissati e/o predisposti, la semplice trasmissione di dati a distanza, ovvero la semplice lettura ed eventuale trascrizione di dati in diverso linguaggio grafico;

-         alle stazioni terminali dei ponti radio con compiti di centralinista;

-         ai centralini telefonici in qualità di operatore;

-         alle telescriventi con compiti comportanti la semplice trasmissione di messaggi;

-         ai microfilms con incarichi che richiedano speciali cognizioni tecniche professionalmente acquisite e che svolgano attività proprie del presente livello;

-         a compiti di infermiere;

-         ai compiti inerenti al servizio della stanza di compensazione, ivi compreso il lavoro di preparazione dei recapiti (con esclusione di coloro che sono soltanto incaricati della presentazione e del ritiro dei recapiti stessi);

-         i lavoratori che, in aggiunta alle competenze di cui all’ultimo alinea del 1° livello della presente area, in quanto muniti di preparazione conseguita in apposita scuola riconosciuta di addestramento professionale, ovvero in ragione di una corrispondente esperienza pratica di lavoro, eseguano in via autonoma, nell’ambito delle specialità di mestiere ivi esemplificativamente indicate, anche lavori di particolare qualificazione professionale, quali, ad esempio, installazione, complesse manutenzioni o complesse riparazioni di centrali telefoniche ed elettriche, di gruppi frigoriferi, di apparecchiature di regolazione automatica, di impianti ed apparecchiature interne di sicurezza.


 

Art. 109

3ª Area Professionale

 

Appartengono a questa area i lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.

Le relative decisioni, nell’ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall’azienda, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.

Nell’ambito della predetta declaratoria generale:

-       nel 1° livello retributivo sono inquadrati i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori;

-       nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell’ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente area, nell’ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.

Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi.

 

 

A) 1° livello retributivo – Profili

 

-         cassieri e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi e/o introiti di valori;

-         addetti all’incasso degli effetti, delle bollette e similari;

-         addetti a compiti comportanti l’autonoma determinazione o scelta di dati variabili (ad es. commissioni, spese, valute, cambi, controvalori) da utilizzare per la compilazione di documenti o lettere di natura contabile, moduli e distinte;

-         addetti ai “terminali” nell’ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” – e, cioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l’elaboratore centrale – in quanto svolgano compiti che richiedano l’autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l’elaboratore centrale;

-         operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo principale;

-         addetti ad attività proprie dell’area che richiedano adeguata conoscenza di una lingua straniera.

 

B) 4° livello retributivo – Profili

 

-         preposti dall’azienda ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare;

-         lavoratori che vengano stabilmente incaricati dall’azienda di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro direttivo o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati.

 

 

Ai fini del presente articolo va computato il personale appartenente alla presente area professionale e al 2° livello retributivo (escluso l’ultimo alinea) della 2ª area professionale. Relativamente al computo dei lavoratori a tempo parziale si applica la disciplina di legge in materia.

 

 

Norma transitoria

 

Nella prima fase di attuazione del nuovo sistema di inquadramento ed in coerenza con i profili professionali già individuati dal c.c.n.l. per la 3^ area professionale, la contrattazione collettiva di secondo livello potrà individuare profili professionali esemplificativi relativamente al 2° e 3° livello retributivo della 3^ area professionale.

 


 

Art. 110

Preposti a succursale: inquadramento minimo

 

Per quanto riguarda i preposti a succursali con orari speciali, e/o ad operatività ridotta e comunque con un organico complessivo pari o inferiore a 4 addetti compreso il preposto, si applica - fatte salve diverse determina­zioni in sede locale in considerazione di situazioni particolari - la tabella che segue:

 

 

n. addetti complessivo

Inquadramento del preposto

succursali

 

 

1

2

3 - 4

3ªA – 2° liv           (Capo Reparto)

3ªA – 3° liv   (Vice Capo Ufficio)

3ªA – 4° liv            (Capo Ufficio)

 


 

Art. 111

Assegnazione a mansioni superiori

 

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al relativo trattamento e, qualora l’assegnazione non abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, acquisisce l’inquadramento corrispondente dopo quattro mesi (se trattasi di mansioni del 1° e del 2° livello retributivo della categoria dei Quadri Direttivi) o tre mesi (se trattasi di mansioni della 2ª o della 3ª area professionale) di svolgimento di dette mansioni in via continuativa.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori di cassiere, il lavoratore acquisisce la qualifica corrispondente dopo tre mesi di svolgimento di dette mansioni anche in via non continuativa nell’ambito di un periodo di sei mesi.

La unità di tempo di lavoro minima perchè siano dovute differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori, nell’ambito dei sistemi di inquadramento previsti nella presente parte speciale, è quella giornaliera.

 


 

CAPITOLO XVIII

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 112

Trattamento economico

 

Fermo quanto previsto al Cap. VI del presente contratto, con decorrenza 1.1.2001, le tabelle retributive nazionali per il personale appartenente alle aree professionali sono così strutturate:

·        stipendio;

·        scatti di anzianità;

·        importo ex ristrutturazione tabellare, per ciascuno scatto di anzianità;

·        indennità varie (es. indennità di rischio, sotterraneo, etc.) ove spettino.


 

Art. 113

Scatti di anzianità

 

Con decorrenza 1.4.2001, gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in tutti i casi di assunzione.

Per il personale inquadrato nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, gli scatti di anzianità spettano nel numero massimo di 8.

Sono fatti salvi gli scatti già maturati antecedentemente al 31.3.2001.

Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, al personale in servizio alla data del 31.12.1997, gli scatti di anzianità competono nel numero massimo di 12 più un ulteriore aumento periodico secondo la tabella A allegata.

 


 

Art. 114

Retribuzione giornaliera ed oraria

 

Ai fini dell’applicazione del presente contratto, la retribuzione giornaliera e quella oraria per i lavoratori delle aree professionali vanno determinate come segue:

A) calcolando il 90,66% di un dodicesimo dell’ammontare annuo delle seguenti competenze:

stipendio, scatto di anzianità, importo ex ristrutturazione per ogni scatto di anzianità, assegno ex differenza valore scatto, assegno ex differenza tabelle, indennità per personale preposto a succursale ed eventuale beneficio economico attribuito a norma dell’art. 115;

B) dividendo il risultato per divisori ottenuti:

-         -    per la retribuzione giornaliera, in ipotesi di orario di lavoro settimanale distribuito su 5 o 6 giorni, moltiplicando i giorni di lavoro settimanale per 52 e dividendo il prodotto per 12, con arrotondamento a 0,5 per difetto;

-                                                               per la retribuzione oraria, moltiplicando l'orario di lavoro settimanale per 52 e dividendo il prodotto per 12, con arrotondamento a 5 per difetto.


 

Art. 115

Automatismi

 

In via generale, con decorrenza 1.4.2001 per il personale inquadrato nelle tre aree professionali di cui alla presente parte speciale, nel corso del rapporto di lavoro e compatibilmente con la durata dello stesso, la disciplina è la seguente:

-         A)  al personale in servizio alla data del 31.3.2001 in luogo dell’avanzamento automatico di carriera in corso di maturazione viene riconosciuto il corrispondente passaggio di livello retributivo. Nel caso in cui si dovesse determinare passaggio ad area professionale superiore, verrà riconosciuto un assegno mensile di equivalente importo;

-       al personale che ha in corso di maturazione il primo avanzamento automatico di carriera, in sostituzione del secondo verrà a suo tempo riconosciuto un assegno mensile equivalente alla differenza retributiva;

B)       al personale assunto successivamente al 31.3.2001 viene riconosciuto un unico assegno mensile di importo equivalente al primo dei due “automatismi” previsti nella precedente lettera A).

 

In particolare, per il personale inquadrato, all’atto dell’assunzione, nella 3ª area professionale, 1°  livello retributivo (ovvero, già impiegato di 1ª categoria), nel corso del rapporto di lavoro e compatibilmente con la durata dello stesso:

A) ove già in servizio alla data del 31.3.2001, vengono riconosciuti due passaggi di livello retributivo;

B) ove assunto successivamente alla data del 31.3.2001, verrà riconosciuto un unico assegno mensile di importo equivalente al primo dei due “automatismi” previsti al comma 1, lettera A) del presente articolo.

 

Per il personale inquadrato, all’atto dell’assunzione, nella 2^ area professionale, 2° livello retributivo (ovvero, già impiagato di 2^ categoria), nel corso del rapporto di lavoro e compatibilmente con la durata dello stesso:

A) ove già in servizio alla data del 31.3.2001, viene riconosciuto il diritto ad un assegno mensile (di importo equivalente al passaggio all’area professionale superiore) e ad un successivo passaggio di livello retributivo;

B) ove assunto successivamente alla data del 31.3.2001, verrà riconosciuto un unico assegno mensile equivalente alla differenza retributiva relativa al passaggio all’area professionale superiore.

 

Per il personale inquadrato, all’atto dell’assunzione, nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo (ovvero, già impiegato di 3ª categoria), nel corso del rapporto di lavoro e compatibilmente con la durata dello stesso:

A)      ove già in servizio alla data del 31.3.2001, resta fermo il diritto a due assegni mensili (di cui il primo equivalente alla differenza retributiva relativa al passaggio al livello retributivo superiore ed il secondo di Euro 28,27) nel corso del rapporto di lavoro;

B)       ove assunto successivamente alla data del 31.3.2001, verrà riconosciuto un unico assegno mensile (Euro 28,27) nel corso del rapporto di lavoro.

 

Infine, per il personale inquadrato, all’atto dell’assunzione, nella 1ª area professionale, livello retributivo unico (ovvero, già ausiliare), nel corso del rapporto di lavoro e compatibilmente con la durata dello stesso:

A)      ove già in servizio alla data del 31.3.2001, resta fermo il diritto a due assegni mensili (ciascuno di Euro 18,24);

B)       ove assunto successivamente alla data del 31.3.2001, verrà riconosciuto un unico assegno mensile (Euro 18,24).

Gli avanzamenti e benefici economici previsti nel presente articolo vanno attribuiti automaticamente, ciascuno dopo sette anni, se nel frattempo il lavoratore non abbia altrimenti acquisito, rispettivamente, livelli retributivi superiori ovvero miglioramento economico personale, corrispondenti o maggiori rispetto a quanto garantito nei precedenti comma del presente articolo, o non sia passato nelle categorie superiori dei Quadri Direttivi ovvero dei Dirigenti.

 


 

CAPITOLO IXX

SVILUPPO PROFESSIONALE

 

 

 

Art. 116

Sviluppo professionale

 

Per i lavoratori appartenenti alle aree professionali lo sviluppo professionale viene perseguito in prima istanza tramite formazione di base (conoscenze generali relative al funzionamento dell’azienda, ai prodotti e servizi, alle procedure produttive e distributive; sviluppo di capacità di relazioni commerciali con la clientela).

A tale fase ne seguirà una più avanzata opportunamente integrata con esperienze pratiche di lavoro e mobilità su diverse posizioni di lavoro finalizzata ad accrescere nel lavoratore le competenze (specialistiche e/o commerciali e/o di coordinamento gerarchico).

Particolare attenzione sarà dedicata alla modulazione di progetti di sviluppo professionale per i profili più elevati degli appartenenti alla 3ª area professionale, 1° livello retributivo, ed alla 3ª area professionale, dal 2° al 4° livello retributivo, allo scopo di favorire la possibilità di accesso a ruoli di maggior rilievo anche facenti parte della categoria dei quadri direttivi.

 


 

Art. 117

Rotazioni del personale

 

Viene riconosciuta la opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti.

Al fine di favorire detti avvicendamenti, le Aziende destinatarie promuoveranno, sentiti i lavoratori, programmi di rotazione del personale, secondo criteri ordinati dagli accordi integrativi.

Le Federazioni locali e gli Organismi destinatari di Contratti Integrativi Aziendali esamineranno i citati programmi rispettivamente con le Organizzazioni sindacali locali e con le rappresentanze sindacali aziendali, con l'impegno di operare insieme per rimuovere eventuali difficoltà.

 

 


CAPITOLO XX

ORARIO DI LAVORO

 

 

Art. 118

Orario settimanale

 

Con decorrenza 1.1.2001 la disciplina dell’orario settimanale è la seguente.

Per il personale inquadrato nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, l’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti.

Per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l’orario settimanale è fissato in 40 ore.

Il lavoratore all’inizio di ogni anno e per l’anno stesso, può optare per:

-          fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;

-          continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al 2° comma (ovvero, al 3° comma per il personale ivi indicato), riversando nella banca delle ore di cui all’art. 127, la relativa differenza (23 ore annuali).

Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le 19,15, ai lavoratori compete l'indennità giornaliera di euro 3,49 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.

Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19,15, ai lavoratori compete la riduzione di 1 ora dell’orario settimanale, oltre all’indennità di turno di euro 4,08 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario.

L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:

-        su 4 (4 giorni per 9 ore) o su 6 (6 giorni per 6 ore) giorni;

-        dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;

-        comprendente la domenica;

-        in turni.

Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.

Per il personale già in servizio alla data del 31.12.2000 vanno dedotte annualmente, dall'orario di cui al presente articolo, 15 ore individuali da utilizzarsi inderogabilmente, previo preavviso, di massima almeno un giorno prima, alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di 1 ora.

Per il personale assunto successivamente al 31.12.2000 la deduzione annuale di cui al comma precedente è pari a 7 ore e 30 minuti.

L’utilizzazione delle ore di cui ai precedenti due commi non può avvenire contemporaneamente da parte di più di 1 lavoratore nelle Aziende fino a 15 dipendenti e del 15% del personale in forza nelle Aziende con più di 15 dipendenti.

 


 

Art. 119

Orario giornaliero

 

L'Azienda ha facoltà di fissare l'orario giornaliero di lavoro in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori, secondo i seguenti nastri orari:

-           un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori;

-           un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13%, con un minimo di 4 addetti, di tutto il personale dipendente dall'Azienda;

-           articolazione dell'orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2%, con un minimo di 2 addetti di tutto il personale dipendente dalla Azienda, per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle Aziende.

Per le attività che richiedono specifiche regolamentazioni di cui all’art. 3 – sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite enti autonomi – il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30.

Relativamente alle attività di intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo, il predetto orario extra standard può applicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personale dipendente dall’Azienda, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora le stesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in quest’ultimo caso i limiti generali.

Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal 1° comma, 2° alinea, del presente articolo.

Dai nastri orari e dalle percentuali di cui alla presente norma restano, inoltre, escluse le succursali con orari speciali di cui all’art. 122, punti da 2 a 6, ed i relativi addetti, nonché coloro che espletano le attività in turno di cui all’art. 121.

Resta fermo che dall’applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa quella del 2% di cui al 1° comma, terzo alinea) e di quella prevista per l’orario multiperiodale non può risultare “in flessibilità” più del 18% del personale dipendente dall’Azienda, fermo restando i numeri minimi di addetti sopra indicati.

Nell’ambito del complessivo piano annuale di gestione degli orari di cui all’art. 24, vanno accolte eventuali richieste di orario di lavoro flessibile (laddove le condizioni tecniche ed organizzative lo consentano), nel limite di 30 minuti, con priorità per il personale interessato da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a pendolarismo, menomazioni fisiche e/o a necessità familiari determinate da portatori di handicap e/o disabili.


 

Art. 120

Adibizione a macchine

 

Il lavoratore addetto alle macchine contabili non può essere adibito continuamente ed esclusivamente alle medesime per oltre sei ore al giorno, salvo l’obbligo di completare altrimenti il proprio orario di lavoro.

Per il lavoratore addetto a comuni macchine per scrivere e per calcolo, che venga impiegato in modo esclusivo e continuativo su tali macchine, va disposta interruzione giornaliera di detto lavoro per un’ora, durante la quale va adibito ad altro lavoro.

Per il personale addetto a macchine perforatrici, per l’intero orario settimanale di lavoro, va disposta pausa giornaliera di 30 minuti, da ripartire in due periodi, od altra soluzione equivalente.


 

Art. 121

Turni

Per turni si intendono articolazioni d’orario che iniziano o terminano fuori dell’orario extra standard.

Per le attività appresso indicate l'Azienda ha facoltà di adottare le seguenti articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo:

1.  distribuzione nell'intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:

a)        sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza;

b)        presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all'utenza (quali bancomat, gestione sportelli automatici, POS, banca telematica);

c)        servizi di guardiania (vigilanza e custodia);

d)        gestione carte di credito e debito;

2.  distribuzione dal lunedì al sabato nell'intero arco delle 24 ore:

a)        operatori in cambi, titoli e/o strumenti finanziari su mercati regolamentati e non, in relazione agli orari specifici dei mercati stessi;

b)        sistemi di pagamento;

3.    distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 23:

a)        intermediazione mobiliare;

b)        servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile, connessi con i servizi di cui alla lettera a) che precede;

4.  distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22:

a)        autisti;

b)        centri servizi, centrali e periferici, limitatamente ad attività connesse a "fusi orari";

c)        banca telefonica;

d)        servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile;

Il lavoro domenicale nel caso di cui al punto 1, lett. d), nonché il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 3, lett. b) e al punto 4, lett. b), c) e d), possono essere effettuati da un limitato numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio “stabile”.

Nei confronti dei lavoratori inquadrati nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all’interno del nastro orario extra standard, l’Azienda potrà adottare – informandone preventivamente gli organismi sindacali aziendali – l’orario settimanale di 36 ore, senza corresponsione di alcuna indennità, ovvero l’orario di 37 ore con diritto all’indennità di turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11 ore che viene riversata nella banca delle ore di cui all’art. 127.

Ai lavoratori che compiono turni continuativi ad orario intero va concessa una pausa di 30 minuti nella giornata, con modalità tali da escludere interruzioni nel funzionamento del servizio.

L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione resa in turno è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 ed in misura pari alla metà se la prestazione resa in turno si colloca in detto intervallo per un periodo pari od inferiore alle 2 ore.

L’indennità di turno diurno è pari a Euro 4,08; l’indennità di turno notturno è pari a Euro 27,81.

Gli addetti alle attività di cui alla lett. d) del punto 4 che precede possono effettuare turni notturni nel limite massimo individuale di 80 giorni all’anno, salvo deroghe da concordare a livello locale (oppure aziendale, per gli Organismi diversi dalle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane).

L’eventuale effettuazione da parte dell’Azienda di ulteriori distribuzioni in turni dell’orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l’Azienda stessa e gli organismi sindacali aziendali.


 

Art. 122

Orario di sportello

 

Nel corso della settimana l’orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l’Azienda.

Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso:

1.      centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;

2.      mercati (ortofrutticoli, ittici, etc.);

3.      complessi industriali;

4.      manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stands);

5.      sportelli cambio;

6.      posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali

Presso le succursali di cui al comma che precede, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l’Azienda ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato

Il lavoro domenicale e l’apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al precedente 2° comma (esclusi i complessi industriali).

Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l’anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su sei giorni per sei ore al giorno, ovvero su quattro giorni per nove ore al giorno.

Il lavoratore può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d’intesa fra l’Azienda e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali – laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.

 

Fra l'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e quello dell’adibizione allo sportello del dipendente deve intercorrere un periodo minimo di 5 minuti; fra il termine di tale adibizione e la fine dell'orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.

 

Nei giorni semifestivi l’orario di sportello non può superare le 3 ore e 30 minuti.

 


 

 

Art. 123

Intervallo

 

Fatte salve le situazioni in atto il personale – tranne che nei giorni semifestivi – ha diritto ad un intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto dal comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45.

La durata dell’intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz’ora e fino a 2 ore con intesa tra l’azienda e gli organismi sindacali aziendali.

Nei casi di orari diversi dal nastro standard, nonché laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze del servizio – in particolare quelle connesse all’orario di sportello – l’intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l’adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40.

 


Art. 124

Reperibilità

 

L'Azienda ha facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (personale necessario per l'estrazione dei valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all'utenza); in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione all'Azienda, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.

 

Al personale di cui al comma che precede spettano:

 

-        indennizzo di euro 24,70, ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di euro 12,35;

-        rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso di intervento;

-        compenso per il lavoro straordinario per la durata dell'intervento medesimo, con un minimo di euro 14,51.

 

L'Azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra; nell'ambito dei lavoratori designati dall'Azienda stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.

 

 


 

 

Art. 125

Orario multiperiodale

 

Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l’Azienda ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell’anno, l’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno.

In ogni caso:

-           l’orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti;

-           la prestazione  del singolo lavoratore non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di “minor lavoro” a 5 ore giornaliere e 25 ore settimanali;

-           nei periodi di “maggior lavoro” – che non possono superare i 4 mesi nell’anno - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.

I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale stesso.

L’Azienda deve comunicare ai lavoratori con congruo anticipo, l’articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l’intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall’Azienda d’intesa con l’interessato.

In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l’Azienda deve informare preventivamente per il tramite della Federazione locale gli organismi sindacali in merito alle attività e al numero dei lavoratori ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.

In ogni caso, l'orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2%, con un minimo di 2 addetti, di tutto il personale dipendente dall'azienda.

L’Azienda, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall’interessato.

Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l’orario multiperiodale, al lavoratore viene corrisposto – per le ore eventualmente prestate oltre l’orario settimanale medio di riferimento – un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l’interessato può optare, d’intesa con l’Azienda, per il meccanismo della banca delle ore; detto meccanismo è utilizzato anche nell'ipotesi in cui è necessario compensare le minori prestazioni rese rispetto all'orario settimanale di riferimento).

La presente disciplina, che non si applica ai rapporti di lavoro a tempo parziale, ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti e comunque dopo due anni dalla data di stipulazione del presente contratto.

 


 

 

Art. 126

Prestazione lavorativa nei giorni festivi e semifestivi

 

Fermo restando quanto previsto all’art. 51 del presente contratto, in tema di giorni festivi e semifestivi, in tali giorni l'orario di lavoro è ridotto come segue e va prestato senza intervalli: 5 ore per il personale inquadrato nella 2ª e nella 3ª area professionale; 5 ore e 30 minuti per il personale inquadrato nella 1ª area professionale con mansioni non discontinue o di semplice attesa o custodia.

Il lavoro eventualmente chiesto nei giorni festivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, o nei giorni semifestivi oltre i limiti ordinati dal comma precedente, dà diritto al versamento delle corrispondenti ore di lavoro prestato nella banca delle ore secondo la disciplina di cui all’art. 127.

Il lavoro eventualmente chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale dà diritto a riposo compensativo in altro giorno, oltre che al versamento delle corrispondenti ore di lavoro prestato nella banca delle ore secondo la disciplina di cui all’art. 127.

Nei casi di prestazione in giorni festivi infrasettimanali, il lavoratore può chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione della retribuzione e delle relative maggiorazioni contrattualmente previste.

Nel caso di coincidenza di una festività nazionale o infrasettimanale con il giorno destinato al riposo settimanale (domenica o altro sostitutivo), al personale deve essere corrisposta una somma equivalente alla retribuzione giornaliera, a meno che non gli sia consentito di assentarsi dal lavoro in altro giorno feriale.

 


 

 

Art. 127

Banca delle Ore - Lavoro straordinario

 

L’Azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale del lavoratore nel limite massimo di due ore al giorno o di dieci ore settimanali.

Con decorrenza 1.4.2001 la disciplina relativa alle prestazioni aggiuntive di cui al precedente comma è la seguente.

Flessibilità. Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca delle ore. Tale meccanismo opera - d’intesa fra l’Azienda ed il lavoratore - anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all’orario di lavoro normale dell’interessato. Le 23 ore annuali rivenienti dalla riduzione di orario di lavoro, di cui all’art. 118, sono comprese nelle prime 50 ore di flessibilità di cui al presente comma.

Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella relativa allo straordinario diurno feriale il lavoratore, per le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, può scegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore che segue, ovvero il compenso per lavoro straordinario.

Lavoro straordinario. Oltre il limite di cui al comma che precede, le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore.

Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario di cui all’art. 128.

Il lavoro eventualmente chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale dà diritto a riposo compensativo in altro giorno, oltre che al compenso di cui all’art. 128.

Criteri di recupero. Nei primi 4 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra Azienda e lavoratore. Trascorso tale termine, il lavoratore ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all’Azienda di almeno:

-        1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;

-        5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;

-        10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.

Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 10 mesi dal predetto espletamento.

Gli accordi locali in atto in materia di banca delle ore verranno riesaminati in tale sede alla luce dei criteri definiti dal presente articolo.

Norma transitoria

Per l’anno 2001, le 23 ore annuali rivenienti dalla riduzione di orario di lavoro prevista all’art. 118 sono ridotte a 17 ore e 15 minuti, in considerazione di quanto stabilito al 2° comma del presente articolo.


 

 

 

Art. 128

Compenso per lavoro festivo, straordinario e notturno

 

Fermo restando quanto previsto all’art. 127 in tema di banca delle ore e di lavoro straordinario, il compenso, ove dovuto, per detto tipo di lavoro è calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata delle seguenti percentuali e nelle relative ipotesi:

 

25% se il lavoro (non straordinario) è prestato nei giorni festivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, o nei giorni semifestivi oltre i limiti ordinati dall’art. 126, ovvero nel giorno destinato al riposo settimanale fermo restando quanto previsto, circa il riposo compensativo in altro giorno, all’art. 126;

25% se il lavoro straordinario è prestato in giorno feriale;

30% se il lavoro straordinario è prestato il sabato o il lunedì, qualora l'orario di lavoro settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato;

55% se il lavoro straordinario è prestato (non in turni) nelle ore notturne comprese fra le 22 e le 6;

65% se il lavoro straordinario è prestato (non in turni) nelle ore notturne comprese fra le 22 e le 6 nei giorni festivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

 


 

 

Art. 129

Autorizzazioni e controlli

 

-  Le prestazioni di lavoro aggiuntive, quelle straordinarie, quelle festive, nonché quelle notturne devono essere autorizzate, di volta in volta, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, e devono essere annotate giornalmente.

Tali prestazioni devono essere richieste con adeguato preavviso, salvo il ricorso di esigenze immediate.

-  Le Organizzazioni sindacali locali possono effettuare controlli sulle prestazioni di lavoro di cui al primo comma mediante membri dei propri direttivi, che all'uopo vanno designati in numero di due per ciascuna zona e resi noti alle Federazioni locali.

-  I controlli anzidetti vanno effettuati previe specifiche comunicazioni alle Federazioni locali.

-   

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-                       

-                     ALLEGATI

-                       

-                       

-                      All – A)   Tabelle trattamento economico

-                               B)   Elenco Federazioni  aderenti al CCNL

-                               C)   Elenco aziende che applicano autonomamente il CCNL

-                               D)   Regolamento delle anticipazioni su TFR

-                               E)   Disciplina del lavoro a tempo parziale

-                               F)   Disciplina premio di risultato

-                              G)   Accordo D.Lgs 626/94 (sicurezza sui luoghi di lavoro)

 

 

 

 

 

 

 

-                                  

-                                  

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-                      

-                     Allegato A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA TRATTAMENTO ECONOMICO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 da

 da

 

 

 

 

 

  01/01/2001

  01/02/2001

 

 

 

 

 

 

 

1)  STIPENDIO

 

 

 

 

 

(13 mensilità)

 

 

 

 

 

Quadri direttivi

 

 

 

 

 

 

4° livello

 

 

 

      3.138,76

      3.156,02

 

3° livello

 

 

 

      2.632,99

      2.647,48

 

2° livello

 

 

 

      2.331,06

      2.343,89

 

1° livello

 

 

 

      2.192,07

      2.204,13

Capo Ufficio

 

 

 

      1.943,54

      1.954,23

Vice Capo Ufficio

 

 

 

      1.808,57

      1.818,52

Capo Reparto

 

 

 

      1.714,09

      1.723,52

Impiegato di 1^ categoria

 

 

      1.619,61

      1.628,52

Impiegato di 2^ categoria

 

 

      1.525,14

      1.533,52

Impiegato di 3^ categoria

 

 

      1.444,16

      1.452,10

Ausiliare

 

 

 

 

      1.349,68

      1.357,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  SCATTO DI ANZIANITA'

 

 

 

(13 mensilità)

 

 

 

 

 

Quadri direttivi

 

 

 

 

 

 

4° livello

 

 

 

          81,04

          81,49

 

3° livello

 

 

 

          81,04

          81,49

 

2° livello

 

 

 

          35,33

          35,52

 

1° livello

 

 

 

          35,33

          35,52

Capo Ufficio

 

 

 

          35,33

          35,52

Vice Capo Ufficio

 

 

 

          35,33

          35,52

Capo Reparto

 

 

 

          35,33

          35,52

Impiegato di 1^ categoria

 

 

          35,33

          35,52

Impiegato di 2^ categoria

 

 

          30,24

          30,41

Impiegato di 3^ categoria

 

 

          24,72

          24,86

Ausiliare

 

 

 

 

          17,10

          17,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  IMPORTO EX RISTRUTTURAZIONE TABELLE

 

 

(13 mensilità)

 

 

 

 

 

Quadri direttivi

 

 

 

 

 

 

4° livello

 

 

 

          12,16

          12,22

 

3° livello

 

 

 

          12,16

          12,22

 

2° livello

 

 

 

            6,79

            6,83

 

1° livello

 

 

 

            6,79

            6,83

Capo Ufficio

 

 

 

            6,79

            6,83

Vice Capo Ufficio

 

 

 

            6,79

            6,83

Capo Reparto

 

 

 

            6,79

            6,83

Impiegato di 1^ categoria

 

 

            6,79

            6,83

Impiegato di 2^ categoria

 

 

            5,82

            5,85

Impiegato di 3^ categoria

 

 

            4,75

            4,78

Ausiliare

 

 

 

 

            3,29

            3,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  ASSEGNO  EX DIFFERENZA VALORE SCATTO

 

 

(13 mensilità)

 

 

 

 

 

funzionario 1° grado

 

 

 

            3,89

            3,91

funzionario 2° grado

 

 

 

            3,89

            3,91

funzionario 3° grado

 

 

 

            3,89

            3,91

quadro super

 

 

 

            5,29

            5,32

quadro

 

 

 

 

            5,29

            5,32

capo ufficio

 

 

 

            5,29

            5,32

vice capo ufficio

 

 

 

            5,29

            5,32

capo reparto

 

 

 

            5,29

            5,32

impiegato di 1^ categoria

 

 

            5,29

            5,32

impiegato di 2^ categoria

 

 

            4,86

            4,89

impiegato di 3^ categoria

 

 

            4,07

            4,09

ausiliare

 

 

 

 

            4,22

            4,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  ULTERIORE SCATTO DOPO LA MATURAZIONE DEL 12°

 

(13 mensilità)

 

 

 

 

 

quadro super

 

 

 

            8,68

 

quadro

 

 

 

 

            8,68

 

capo ufficio

 

 

 

            8,68

 

vice capo ufficio

 

 

 

            8,68

 

capo reparto

 

 

 

            8,68

 

impiegato di 1^ categoria

 

 

            8,68

 

impiegato di 2^ categoria

 

 

            7,35

 

impiegato di 3^ categoria

 

 

            6,19

 

ausiliare

 

 

 

 

            6,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)  ASSEGNO EX DIFFERENZA TABELLE

 

 

(13 mensilità)

 

 

 

 

 

funzionario 1° grado

 

 

 

        170,61

 

funzionario 2° grado

 

 

 

        154,49

 

funzionario 3° grado

 

 

 

        138,37

 

quadro super

 

 

 

          29,15

 

quadro

 

 

 

 

          23,62

 

capo ufficio

 

 

 

          41,92

 

vice capo ufficio

 

 

 

          34,67

 

capo reparto

 

 

 

          30,45

 

impiegato di 1^ categoria

 

 

          26,63

 

impiegato di 2^ categoria

 

 

          21,35

 

impiegato di 3^ categoria

 

 

          17,44

 

ausiliare

 

 

 

 

          13,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)  SPECIALE INDENNITA' PER VICE DIRETTORI DI AZIENDA

 

(12 mensilità)

 

 

 

 

 

    - quadri direttivi 4° livello ( funzionari di 1° grado )

        341,55

 

    - quadri direttivi 4° livello ( funzionari di 2° grado )

        290,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)  INDENNITA' PER PERSONALE PREPOSTO A SUCCURSALE

 

(12 mensilità)

 

 

 

 

 

    - quadri direttivi 4° livello ( funzionari di 1° grado )

        217,88

 

    - quadri direttivi 4° livello ( funzionari di 2° grado )

        194,94

 

    - quadri direttivi 3° livello ( funzionari di 3° grado )

        172,01

 

    - quadri direttivi 1° e 2° livello ( quadri ) e

 

 

 

      3^, 2^ e 1^ area professionale (impiegati e ausiliari)

        165,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)  INDENNITA' DI RISCHIO

 

 

 

(12 mensilità)

 

 

 

 

 

    a) per cassieri

 

 

 

 

 

        - delle aziende con oltre 1 miliardo di depositi

        145,67

 

        - delle aziende fino a 1 miliardo di depositi

        110,05

 

    b) per gli addetti agli sportelli per l'incasso

 

 

        di effetti, bollette e similari

 

 

 

 

        1) in via continuativa

 

 

          71,94

 

        2) nei limiti di 4 giorni al mese

 

          16,03

 

    c) per aiuti di cassa

 

 

          25,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) INDENNITA' PER LAVORI IN LOCALI SOTTERRANEI

 

 

(12 mensilità)

 

 

 

          46,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) INDENNITA' DI TURNO

 

 

 

    per ciascun turno notturno

 

 

 

 

    - quadri direttivi - 3° e 4° livello ( funzionari )

          30,72

 

    - quadri direttivi - 1° e 2° livello ( quadri )

 

          27,81

 

    - aree professionali

 

 

          27,81

 

 

 

 

 

 

 

 

    per ciascun turno diurno

 

 

 

 

    - aree professionali

 

 

            4,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) INDENNITA' TRASPORTO VALORI

 

 

    - fino a 5 trasporti per mese

 

 

          12,90

 

    - da 6 fino a 15 trasporti per mese

 

          34,41

 

    - più di 15 trasporti per mese

 

 

          51,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) DIARIA GIORNALIERA PER MISSIONI

 

 

    - quadri direttivi - 3° e 4° livello ( funzionari )

          85,48

 

    - quadri direttivi - 1° e 2° livello ( quadri )

 

          58,49

 

    - 3^, 2^ e 1^ area professionale ( impiegati e ausiliari )

          50,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) INTEGRAZIONE DIARIA PER MISSIONE

 

 

    per ogni giorno di permanenza in Comuni con oltre

 

 

    200.000 abitanti va liquidata una integrazione

 

 

    - quadri direttivi  3° e 4° livello ( funzionari )

          60,01

 

    - quadri direttivi  1° e 2° livello ( quadri )

 

          39,80

 

    - 3^, 2^ e 1^ area professionale ( impiegati e ausiliari )

          34,94

 

 

 

 

 

 

 

 

    per ogni giorno di permanenza in Comuni fino a

 

 

    200.000 abitanti va liquidata una integrazione

 

 

    - quadri direttivi  3° e 4° livello ( funzionari )

          46,43

 

    - quadri direttivi  1° e 2° livello ( quadri )

 

          30,80

 

    - 3^, 2^ e 1^ area professionale ( impiegati e ausiliari )

          26,99

 

 

 

 

 

 

 

 

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

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-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                     Allegato B

-                       

-                     ELENCO DEGLI ALTRI ORGANISMI DESTINATARI DEL PRESENTE CONTRATTO

-                       

-                       

-                                                                    Federcasse - Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane (Roma)

-                       

-          - Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte Valle d'Aosta e Liguria (Cuneo)

-                       

-                      - Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo (Milano)

-                       

-                      - Federazione Trentina delle Cooperative (Trento)

-                       

-                      - Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia (Udine)

-                       

-                      - Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo (Padova)

-                       

-                      - Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna (Bologna)

-                       

-                      - Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo (Firenze)

-                       

-                      - Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo (Ancona)

-                       

-                      - Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria,  Sardegna (Roma)

-                       

-                      - Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Abruzzo e del Molise (Pescara)

-                       

-                      - Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo (Salerno)

-                       

-                      - Associazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata (Bari)

-                       

-                      - Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo (Cosenza)

-                       

-                      - Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo (Palermo)

-                       

-                       

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

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-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

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-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                     Allegato C

-                       

-                       

-                       

-                       

-                     ELENCO DELLE AZIENDE CHE APPLICANO IL PRESENTE CONTRATTO PER DECISIONI O ACCORDI AUTONOMI

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                       

-                      - Federazione Cooperative Raiffeisen / Raiffeisenverband Südtirol (Bolzano)

-                       

-                       

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

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-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                      

-                     Allegato D

-                       

-                     REGOLAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI SU TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

-                       

-                       

-                      Art. 1

-                      Beneficiari

-                       

-                      Hanno titolo per richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto i dipendenti che abbiano maturato almeno otto anni di servizio, presso lo stesso datore di lavoro, alla data di presentazione della domanda.

-                       

-                      Ai fini del comma precedente, sono considerati utili tutti i periodi per cui è maturata indennità di anzianità fino al 31.5.1982 e va computato trattamento di fine rapporto dal 1.6.1982.

-                       

-                      Restano escluse, quindi, le anzianità convenzionali improduttive di effetti per indennità e trattamento anzidetti.

-                       

-                       

-                      Art. 2

-                      Limiti

-                       

-                      Le richieste vanno soddisfatte, annualmente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, nei limiti del 10 per cento degli aventi titolo e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

-                       

-                      Nelle Aziende che non raggiungono i 25 dipendenti, le richieste vanno soddisfatte, annualmente, come sopra, soltanto se giustificate da necessità di spese sanitarie, nei limiti di 1 avente titolo; se giustificate da necessità di spese per la prima casa vanno soddisfatte, alternandole con le richieste per necessità di spese sanitarie, ogni 5 anni.

-                       

-                      Ai fini dei commi precedenti sono da considerare i dati del personale al 31 dicembre di ciascun anno, con effetti per l'anno successivo.

-                       

-                       

-                      Art. 3

-                      Misura

-                       

-                      Ciascuna anticipazione va limitata all'importo delle spese di cui all'art. 4; essa, comunque, non può essere superiore all'80 per cento dell'importo complessivo cui il richiedente avrebbe diritto, per indennità di anzianità e trattamento di fine rapporto, nel caso di risoluzione del contratto di lavoro alla data di presentazione della domanda.

-                       

-                      Dall'importo complessivo, anzidetto, sono da detrarre le somme in ipotesi pignorate od altrimenti impegnate a garanzia di terzi o del datore di lavoro oppure impiegate a favore del dipendente, su cui restano escluse anticipazioni finché permane la esposizione.

-                       


-                      Art. 4

-                      Motivi

-                       

-                      La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:

-                       

a)     spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari, a beneficio del dipendente o di suoi familiari a carico, che siano riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b)    spese per acquisto o costruzione od assegnazione da cooperativa della prima casa di abitazione, per il dipendente o per i figli, o per ristrutturazione, ampliamento o sostituzione della casa in cui il dipendente abita, se unica in sua proprietà.

 

Deve trattarsi comunque di spese sostenute negli ultimi sei mesi o da sostenere nell'anno successivo, rispetto alla data di presentazione della domanda; a meno che la anticipazione non sia stata richiesta per costruzione o ristrutturazione di casa od assegnazione da cooperativa, con pagamenti in base a stati di avanzamento ovvero a piano finanziario, nei quali casi il primo pagamento deve essere avvenuto o previsto nei periodi sopra indicati (mentre, fermo restando che limiti e misure della anticipazione di cui agli artt. 2 e 3 vanno valutati una sola volta, in relazione all'importo complessivo delle spese in programma, la anticipazione va liquidata gradualmente, secondo stati di avanzamento o rate di mutuo man mano maturati).

 

 

Art. 5

Criteri

 

Nell'accoglimento delle richieste di anticipazione, va data priorità a quelle giustificate da necessità di spese sanitarie, se presentate per la prima volta.

 

Nell'ambito delle richieste giustificate da necessità di spese per la casa, vanno osservati i seguenti criteri di scelta, nell'ordine:

 

-    esistenza di sfratto, non per morosità, convalidato dal Pretore, a carico del dipendente;

-    necessità di ricostruzione di casa andata distrutta per calamità naturali;

-    necessità di trasferimento del dipendente, per ragioni di servizio, nella zona in cui è la casa;

-    numero dei componenti del nucleo familiare del dipendente, con precedenza per i nuclei che a parità di componenti portano soggetti handicappati;

-    acquisto o ristrutturazione dell'alloggio in cui il dipendente già abita;

-    acquisto o costruzione di alloggio, per il dipendente o per un figlio convivente, in occasione del distacco di questi dal nucleo familiare.

 

 

Art. 6

Procedimento

 

Le richieste di anticipazioni giustificate da necessità di spese sanitarie, se presentate per la prima volta, vanno subito esaminate e definite.

 

Le altre richieste vanno esaminate semestralmente: in gennaio, quelle pervenute entro il 31 dicembre; in luglio, quelle pervenute entro il 30 giugno.

 

All'uopo le richieste dei semestri precedenti non soddisfatte vanno riesaminate insieme a quelle dell'ultimo semestre, se intanto non decadute od altrimenti superate.

 

 

Art. 7

Documenti

 

Le richieste di anticipazione per spese sanitarie devono essere corredate da certificato della competente struttura pubblica che riconosce la necessità di terapie od interventi straordinari e da preventivo di spesa ovvero da ricevuta se terapia ed interventi anzidetti sono stati già effettuati.

 

Le richieste di anticipazione per la casa devono essere corredate:

 

-    se trattasi di acquisto, da atto notarile di compravendita o da compromesso o da altre forme scritte di impegno di vendita (cui segua atto notarile di compravendita nei 4 mesi);

-    se trattasi di costruzione, da titolo di proprietà del terreno o da compromesso o da altre forme scritte di impegno di vendita dello stesso (cui segua atto notarile di compravendita nei 4 mesi), da progetto approvato e da preventivo di spesa;

-    se trattasi di assegnazione da cooperativa, da atto di assegnazione e piano finanziario;

-    se trattasi di ristrutturazione, da titolo di proprietà, da progetto approvato e da preventivo di spesa.

 

A seguito delle anticipazioni concesse in base a preventivi di spesa ed atti da perfezionare, i beneficiari sono tenuti ad esibire appena possibile le ricevute di spesa e gli atti definitivi.

 

Le richieste di anticipazione non corredate da suddetti documenti non vanno prese in esame: sono da considerare, a tutti gli effetti, come non ancora presentate.

 

 

Art. 8

Decadenza

 

Le anticipazioni concesse per spese da sostenere decadono se terapie od interventi straordinari oppure acquisto, costruzione o ristrutturazione di casa non vengono effettuati nei tempi tecnici all'uopo necessari.

 

Le stesse anticipazioni decadono, pure, in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al penultimo comma del precedente art. 7.

 

In caso di decadenza, il dipendente è tenuto a restituire al datore di lavoro l'importo lordo che gli è stato anticipato.

 

 

Art. 9

Detrazione

 

La anticipazione, che può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, a meno che non soccorra per spese sanitarie, nel qual caso può essere ottenuta più volte salvo tuttavia il limite complessivo dell'80 per cento di cui all'art. 3, va detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine lavoro.

 

Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 Cod. Civ., la stessa anticipazione va detratta dall'indennità ivi prevista.

 

 

Art. 10

Deroghe

 

Il presente regolamento soccorre, anche, allo scopo di dare soluzioni uniformi al problema delle anticipazioni su trattamento di fine lavoro, nell'ambito della categoria.

 

Laddove sussista precedente disciplina, in materia, la stessa viene sostituita o resta in vigore, nella sua integrità, a seconda che il contenuto del presente regolamento risulti più o meno favorevole, globalmente. All'uopo le Organizzazioni sindacali locali s'incontreranno per verifica e risoluzione del confronto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato E

 

DISCIPLINA DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE

 

 

 

Art. 1

 

Contratti di lavoro a tempo parziale possono essere stipulati, sia per trasformazioni di contratti in corso, sia per assunzioni dall'esterno.

 

L’Azienda prima di procedere all’assunzione di lavoratori a tempo parziale – sulla quale non è prevista alcuna percentuale di contingentamento - deve preferire, ove richiesta, la trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale purché vengano accettate le condizioni stabilite dall’Azienda per la programmata assunzione a tempo parziale.

 

Presso ciascuna Azienda le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non possono essere superiori al 20% del personale in servizio a tempo pieno, con arrotondamento ad uno dell'eventuale frazione

 

Per le assunzioni dall’esterno con contratti di lavoro a tempo parziale, è esclusa ogni misura di contingentamento.

 

 

 

Art. 2

 

L’Azienda è tenuta ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti a tempo parziale, nel limite di 1 unità per ogni 30 dell’organico in servizio, in presenza delle esigenze di cui al successivo comma.

 

Le richieste di trasformazione in contratti di lavoro a tempo parziale, di cui sopra, possono essere avanzate da dipendenti con esigenze che meritino particolare considerazione, come - per esempio - quelle di assistenza a familiari gravemente ammalati o portatori di handicap, di assistenza a figli con meno di 3 anni, di studio per corsi di cui all'art. 10 della legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal primo comma dell'art. 68 del presente contratto.

 

Salve esigenze d'urgenza che meritino immediato accoglimento, le richieste vanno esaminate semestralmente: in gennaio, quelle pervenute entro il 31 dicembre; in luglio, quelle pervenute entro il 30 giugno. Le richieste precedentemente non soddisfatte vanno riesaminate insieme a quelle dell'ultimo semestre, se intanto non decadute od altrimenti superate.

 

Criteri di priorità, per l'accoglimento, sono quelli deducibili dall'ordine delle esigenze esposte nel secondo comma; a parità di esigenze, va soddisfatta la richiesta dapprima presentata.

 

I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio.

 

 

 

Art. 3

 

Contratti a tempo parziale, nei casi di assunzione dall'esterno, possono essere stipulati sia a tempo indeterminato sia a termine, laddove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

 

Nei casi di trasformazione dei contratti in corso, possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, nel qual caso non sussiste diritto del lavoratore ad essere reintegrato a tempo pieno (salvo quanto disposto nel successivo comma), oppure a tempo parziale e determinato, nel qual caso sussiste tale diritto (salva proroga consensuale).

 

In caso di assunzione di nuovo personale a tempo pieno è riconosciuto diritto di precedenza a favore dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

 

 

 

Art. 4

 

La collocazione della prestazione lavorativa può essere di tipo orizzontale, di tipo verticale o di tipo misto, vale a dire secondo una combinazione del tipo orizzontale e di quello verticale.

 

Azienda e lavoratore concordano la collocazione della prestazione lavorativa a tempo parziale secondo le esigenze di servizio, senza obbligo di uniforme ripartizione nella settimana o nel mese, anche tramite turni di lavoro a cadenza settimanale, mensile, etc., nel rispetto, in ogni caso, di una prestazione giornaliera massima di 9 ore.

 

La durata settimanale dell'orario del personale a tempo parziale di tipo orizzontale può essere compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti.

 

I giorni di lavoro nell'anno del personale a tempo parziale di tipo verticale possono essere compresi tra 90 e 200.

 

Nel caso di una collocazione della prestazione lavorativa di tipo misto l'orario della prestazione di tipo orizzontale deve essere compreso tra 15 e 32 ore e 30 minuti settimanali e la prestazione di tipo verticale non deve superare i 150 giorni annui.

 

 

Art. 5

 

Il lavoratore a tempo parziale può essere adibito, con il suo consenso, a prestazioni di lavoro supplementare nelle seguenti ipotesi:

-                    operazioni di quadratura contabile e di chiusura;

-                    interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro;

-                    incrementi temporanei di attività aziendali;

-                    sostituzione di lavoratori assenti;

-                    eventuale partecipazione a corsi di formazione secondo le modalità di cui al Cap XI.

Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili, comunque nel limite del tempo pieno, sono:

a)       50 ore con riferimento ad anno;

b)       2 ore con riferimento a giornata.

 

 

 

Art. 6

 

In deroga a quanto disposto dall'art. 106 ultimo comma, nei confronti del lavoratore a tempo parziale si applica esclusivamente il criterio della prevalenza effettiva, intendendosi per tale l'utilizzo delle mansioni per un numero di ore superiore alla metà dell'orario mensile dell'interessato.

 

 

 

Art. 7

 

Il trattamento economico va commisurato alle minori prestazioni di lavoro, salvo che per l'indennità di rischio che va corrisposta proporzionalmente al servizio per cui è dovuta con un minimo pari a 2/5 del valore giornaliero dell'indennità stessa.

 

 

 

Art. 8

 

Ai soli fini dei trattamenti di ferie, malattia, scatti tabellari e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali.

 

Al lavoratore a tempo parziale si applica la disciplina degli automatismi prevista all'art 115, salvo che, in luogo degli avanzamenti automatici di carriera, viene riconosciuto il corrispondente trattamento economico proporzionato, ovviamente, alla durata della prestazione lavorativa.

 

In caso di passaggio a tempo pieno, il periodo trascorso dal lavoratore a tempo parziale va valutato in proporzione ai fini del conseguimento degli automatismi previsti dalle norme di cui al comma precedente: il relativo trattamento economico, che il lavoratore avesse conseguito, resta assorbito dalla maggiore retribuzione spettantegli.

 

In ogni altro caso la minore durata della prestazione a tempo parziale rispetto a quella a tempo pieno determina un correlativo aumento, in misura proporzionale, delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali.

 

 

 

Art. 9

 

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale e indeterminato va effettuato addestramento nella stessa misura stabilita per il personale assunto a tempo pieno.

 

Per l'attività di formazione ed aggiornamento dei lavoratori in servizio a tempo parziale e indeterminato, si applicano le norme in materia vigenti per il personale in servizio a tempo pieno. Qualora il corso cada in tutto od in parte fuori dell'orario di lavoro del personale in servizio a tempo parziale, lo stesso ha la facoltà di parteciparvi con pagamento a parte, mediante retribuzione ordinaria, delle ore di presenza al corso non comprese tra quelle di detto orario di lavoro.

 

 

 

Art. 10

 

Nei casi di prestazioni a tempo parziale distribuite su meno di 5 giorni per settimana, il computo delle ferie e dei permessi retribuiti di cui agli artt. 52 e 53 va effettuato dividendo per 5 i periodi di ferie e permessi anzidetti, moltiplicando il quoziente per il numero dei giorni lavorati per settimana, imputando il prodotto sui giorni destinati al lavoro.

 

Nei giorni semifestivi, se coincidenti con giorni di lavoro del personale a tempo parziale, l'orario di lavoro giornaliero di tale personale va ridotto in proporzione della riduzione di cui beneficia il personale a tempo pieno.

 

 

Art. 11

 

Ai lavoratori che devono sostenere prove di esame i permessi aggiuntivi per il tempo di viaggio e la giornata (lavorativa) precedente la prova stessa spettano solo se i tempi relativi coincidono con la prestazione lavorativa dell'interessato.

 

Nei confronti dei lavoratori la cui prestazione sia concentrata in meno di 5 giorni, il periodo di permesso relativo agli esami di licenza o di laurea spetta nella misura che risulta proporzionando il numero di giorni previsto per il personale a tempo pieno al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana.

 

Gli ulteriori permessi retribuiti spettanti al personale a tempo pieno vanno proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa.

 

In caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori appartenenti alla stessa unità produttiva, i lavoratori a tempo pieno, a parità di situazioni, hanno la precedenza rispetto a quelli a tempo parziale.

 

 

Art. 12

 

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni collettive basate sul numero dei lavoratori presenti nell'unità produttiva, il personale a tempo parziale è computato nel suo complesso sommando l'orario settimanale svolto dai singoli e rapportandolo alle ore lavorative contrattualmente previste per il personale a tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

 

 

Art. 13

 

Per quanto non previsto dalla presente disciplina, si applicano le norme del c.c.n.l. di categoria, dei contratti integrativi e degli accordi sulle libertà sindacali, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

 

 

 

Art. 14

 

Le disposizioni di cui sopra sono correlative ed inscindibili, salvo quanto appresso.

 

La disciplina collettiva di lavoro del personale già in servizio ad orario ridotto viene sostituita dalla presente disciplina a far tempo dalla data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale in corso con orario di lavoro settimanale diversi da quelli dell’art. 4  restano fermi gli orari di lavoro individualmente convenuti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato F

 

 

DISCIPLINA DEL PREMIO DI RISULTATO

(Accordi 30.11.2001; 10.01.2002; 27.3.2002)

 

 

Art. 1

 

Annualmente le BCC saranno classificate, in sede locale, in una delle seguenti fasce indicative, in senso decrescente, del grado di eccellenza raggiunto:

 

·        Fascia 1    

·        Fascia 2    

·        Fascia 3    

·        Fascia 4    

 

Detta classificazione locale avverrà utilizzando i seguenti indici tra loro combinati con uguale peso:

 

a)      ROE

b)      SOFFERENZE SU IMPIEGHI

c)      COSTI OPERATIVI SU MARGINE DI INTERMEDIAZIONE

d)      MEZZI PROPRI SU RACCOLTA DIRETTA.

 

Gli elementi per il calcolo di tali indici sono quelli riportati nella tabella allegata sotto la lettera A.

Per ogni indice, i limiti delle 4 fasce sono rappresentati da:

 

·        Fascia 1     limite superiore =          valore massimo;

limite inferiore   =          media tra valore massimo e valore medio assoluto;

 

·        Fascia 2     limite superiore =          media tra valore massimo e valore medio assoluto;

limite inferiore   =          valore medio assoluto;

 

·        Fascia 3     limite superiore =          valore medio assoluto;

media inferiore =          media tra valore medio assoluto e valore minimo;

 

·        Fascia 4     limite superiore =          media tra valore medio assoluto e valore minimo;

limite inferiore   =          valore minimo assoluto;

 

 

Per la definizione della fascia di classificazione si darà peso pari a 25 alla fascia registrata da ciascun indice dividendone per 100 la sommatoria con arrotondamento della prima cifra decimale (da 0 a 5 unità inferiore; da 6 a 9 unità superiore).

 

Art. 2

 

 

Le parti si incontreranno a livello locale per determinare l’indicatore, semplice o composto, di produttività e/o efficienza e/o qualità - tra quelli individuati al comma 3, punto 1, lettera B, capitolo IX, c.c.n.l. 7.12.2000 - in base al quale misurare l’andamento annuale di ogni singola BCC rispetto alla media del biennio precedente.

 

In ogni caso l’indicatore dovrà tener conto, con peso che le parti determineranno a livello locale, del Risultato Lordo di Gestione rapportato al numero medio dei dipendenti.

 

L’indicatore prescelto resterà comunque valido per tutta la vigenza contrattuale.

 

Art. 3

 

 

Per la quantificazione del Premio di Risultato da erogare complessivamente da parte di ciascuna BCC si terrà conto dell’andamento misurato e della fascia annuale di appartenenza applicando la metodologia che segue.

 

Per ciascuna fascia verrà stabilito a livello locale un ambito di equivalenza.

 

 

a)      BCC in fascia 1

 

L’importo complessivo da erogare sarà pari a:

·        4 % del Risultato Lordo di Gestione (RLG) registrato nell’anno di  misurazione in caso di equivalenza dell’andamento;

·        4,5 % del RLG, come sopra definito, in caso di superamento dell’equivalenza;

 

b)      BCC in fascia 2

 

L’importo complessivo da erogare sarà pari a:

 

·        3 % del RLG, come sopra definito, in caso di equivalenza dell’andamento;

·        3,5 % del RLG, come sopra definito, in caso di superamento dell’equivalenza;

 

c)      BCC in fascia 3

 

L’importo complessivo da erogare sarà pari a:

 

·        2 % del RLG, come sopra definito, in caso di superamento dell’equivalenza.

 

d)      BCC in fascia 4

 

L’importo complessivo da erogare sarà pari a:

 

·        1,5 % del RLG, come sopra definito, in caso di superamento dell’equivalenza.

 

 

 

L’ammontare complessivo del Premio di Risultato da distribuire sarà erogato al personale applicando la scala parametrale di cui all’allegata tabella B.

 


 

Art. 4

 

Il Premio di Risultato verrà erogato, sotto forma di una tantum, nel mese di ottobre, al personale in servizio nel mese di erogazione e che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione. Il Premio di Risultato compete al personale che abbia superato il periodo di prova.

 

Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno di misurazione, il Premio di Risultato verrà erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese  intero l’eventuale frazione superiore a 15 giorni.

 

Nel caso di assenza con diritto alla retribuzione il Premio di Risultato verrà corrisposto per intero.

 

Nell’ipotesi di assenze per malattie , con esclusione della malattia di durata continuativa superiore ai tre mesi, il Premio di Risultato verrà ridotto proporzionalmente. Nei casi di assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione il Premio di Risultato verrà ridotto proporzionalmente.

 

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale durante l’anno di misurazione, il premio verrà erogato in proporzione alla minore prestazione effettuata.

 

Il Premio di Risultato verrà erogato anche al personale, non in servizio nel mese di erogazione, che abbia prestato attività lavorativa nell'anno di misurazione e sia passato alle dipendenze di altra Azienda del Sistema nell'ambito di mobilità con i requisiti indicati nel comma 3, art. 81, ccnl 20 febbraio 1997. In tal caso, il Premio di Risultato verrà erogato in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l'eventuale frazione superiore ai 15 giorni.

 

 

 

Art. 5

 

Per le BCC di nuova costituzione e per quelle interessate da processi di fusione il Premio di Risultato verrà determinato per il solo primo triennio dalla costituzione e/o dalla fusione, utilizzando parametri specifici da individuare in sede di contrattazione di secondo livello comunque coerenti con le finalità e gli indirizzi individuati dal presente accordo.

 

Il Premio di Risultato verrà applicato per le Aziende destinatarie del c.c.n.l. di categoria diverse dalle BCC/CRA attraverso l’individuazione di parametri e di limiti quantitativi omogenei a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.

 

 

 

Art. 6

 

 

Il Premio di Risultato non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel T.F.R.

 


 

Art. 7

 

Il Premio di Risultato non maturerà: a) se, nell’anno immediatamente precedente a quello di erogazione, la singola BCC/CRA presenta un bilancio senza utili di esercizio; b) se la singola BCC/CRA risulti commissariata o posta in liquidazione al momento dell’erogazione.

 

All’esito del commissariamento potrà essere richiesto – alla Federazione locale da parte delle OO.SS. locali aderenti alle Organizzazioni nazionali che hanno negoziato il presente accordo – un esame congiunto finalizzato a verificare la possibilità che il Premio di Risultato, con riferimento al periodo per il quale non è maturato, venga, in tutto o in parte, ripristinato.

 

 

Art. 8

 

L’erogazione del Premio di Risultato sostituisce, fino a concorrenza, ogni attribuzione economica eventualmente corrisposta dall’Azienda ed avente medesima natura e finalità. Le conseguenze e la pertinenza dell’avvenuta sostituzione saranno oggetto di esame congiunto che potrà essere richiesto a livello aziendale dalle OO.SS. ardenti alle Organizzazioni nazionali che hanno negoziato il presente accordo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato G

 

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

 

 

VERBALE DI ACCORDO

 

 

Addì, 18 dicembre 1996

 

 

 

 

Premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

 

constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dei rischi nel settore di applicazione e che il presente accordo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori;

 

ravvisato che il D. Lgs. 626/1994 nel recepire le direttive comunitarie, intende sviluppare l’informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati, e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;

 

preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal D. Lgs. 626/1994 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

 

considerato che la logica che fonda i rapporti tra le parti sulla materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi ad una politica di prevenzione e protezione;

 

nel comune intento di evitare l’imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

 

si è stipulato il presente accordo sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in applicazione del D. Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, da valere per le Aziende destinatarie dei c.c.n.l. di categoria.

 

1.             Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

 

Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del D. Lgs. 626/1994  il numero di rappresentanti per la sicurezza è così individuato:

 

-    un rappresentante nelle Aziende sino a 200 dipendenti;

-    tre rappresentanti nelle Aziende da 201 a 1000 dipendenti;

-    sei rappresentanti in tutte le altre Aziende.

 

Il rappresentante per la sicurezza, in conformità alla previsione di cui all’art. 19, 4° comma, del D. Lgs. 626/1994, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele della legge per le rappresentanze sindacali.

 

2.             Aziende con più di 15 dipendenti

 

2.1           Individuazione della rappresentanza.

 

Il rappresentante per la sicurezza è individuato, di norma,  tra i componenti le rappresentanze sindacali aziendali, laddove costituite.

 

In caso di assenza di rappresentanze sindacali aziendali, o in  presenza di un numero di rappresentanti inferiore al numero previsto, per la individuazione del rappresentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori occupati nell’Azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle Organizzazioni sindacali che hanno negoziato il presente accordo.

 

In caso di costituzione delle rappresentanze aziendali successiva alla elezione del rappresentante per la sicurezza, questi rimane comunque in carica ed esercita le sue funzioni fino alla scadenza del mandato.

 

2.2           Procedure per l’individuazione del rappresentante per la sicurezza.

 

Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori con votazione a scrutinio segreto.

 

Fatto salvo quanto previsto in materia dal secondo comma del punto 2.1, le rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti in Azienda, indicano come candidati uno o più dei loro componenti, che vanno inseriti in una o più liste separate presentate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova.

 

Ogni lavoratore può esprimere un numero di preferenze pari a due terzi del numero dei rappresentanti da eleggere, con un minimo di una preferenza.

 

Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.

 

Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

 

Prima dell’elezione, tra i lavoratori in servizio, vengono designati due scrutatori e il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvede a redigere il verbale della elezione.

 

Copia del verbale va consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all’Organismo Paritetico Locale, che provvede ad iscrivere il nominativo in un’apposita lista.

 

L’esito della votazione viene comunicato a tutti i lavoratori a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.

 

La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Scaduto tale periodo, essa mantiene comunque  le sue prerogative, in via transitoria, fino all’entrata in carica della nuova rappresentanza e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.

 

Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimane in carica fino a nuove elezioni per la sostituzione dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.

 

2.3           Modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza.

 

In presenza di rappresentanze sindacali aziendali, la maggioranza delle stesse indice le elezioni e ne concorda con il datore di lavoro le modalità di espletamento.

 

In assenza di rappresentanze sindacali aziendali, le modalità di elezione sono quelle previste al punto 2.2. Le elezioni sono indette dalle Organizzazioni sindacali locali, che hanno negoziato il presente accordo,  che concordano con il datore di lavoro le modalità di espletamento (date, orari, ecc.).

 

Le elezioni devono aver luogo, durante l’orario di lavoro, senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da non pregiudicare il normale svolgimento dell’attività lavorativa.

 

2.4           Revoca del rappresentante per la sicurezza

 

Il rappresentante per la sicurezza viene revocato qualora ciò sia richiesto da un numero pari o superiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto. In questa ipotesi, verranno indette elezioni con le modalità sopra previste per sostituire il rappresentante dei lavoratori revocato.

 

2.5           Permessi retribuiti.

 

Per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività propria della rappresentanza per la sicurezza, ogni componente ha a disposizione un massimo di:

-    30 ore annue nelle Aziende da 16 a 30 dipendenti;

-    40 ore annue nelle Aziende oltre 30 dipendenti.

 

Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l), dell’art. 19 D. Lgs. 626/1994 non viene utilizzato il predetto monte ore.

 

Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

 

 

3.             Aziende fino a 15 dipendenti.

 

3.1           Individuazione della rappresentanza

 

Il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno secondo le modalità di cui al punto 3.2.

 

Per la individuazione del rappresentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori occupati nell’Azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle Organizzazioni sindacali che hanno negoziato il presente accordo.

 

3.2           Elezione diretta del rappresentante aziendale per la sicurezza.

 

L’elezione, indetta dai lavoratori, si svolge a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.

 

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova.

 

Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.

 

Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

 

Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nominano al loro interno due scrutatori e il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvede a redigere il verbale dell’elezione.

 

Copia del verbale va consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all’Organismo Paritetico Locale che provvede ad iscrivere il nominativo in un’apposita lista.

 

L’esito della votazione va comunicato a tutti i lavoratori, a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

 

Il rappresentante per la sicurezza dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Scaduto tale periodo, lo stesso mantiene comunque le sue prerogative, in via transitoria, fino all’entrata in carica del nuovo rappresentante e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.

 

Ai fini delle disposizioni di cui sopra, in mancanza di rappresentanze sindacali aziendali, il personale può farsi assistere dalle Organizzazioni sindacali locali.

 

3.3           Revoca del rappresentante per la sicurezza

 

Il rappresentante per la sicurezza viene revocato qualora ciò sia richiesto da un numero pari o superiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto. In questa ipotesi, verranno indette elezioni con le modalità sopra previste per sostituire il rappresentante dei lavoratori revocato.

 

3.4           Permessi retribuiti

 

Per il tempo necessario allo svolgimento della attività propria di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, il rappresentante eletto dai lavoratori ha a disposizione:

-    12 ore annue in Azienda fino a 5 dipendenti;

-    16 ore annue in Azienda da 6 a 10 dipendenti;

-    24 ore annue in Azienda da 11 a 15 dipendenti.

 

Per l’espletamento degli adempimenti previsto dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art. 19 D. Lgs. 626/1994 non viene utilizzato il predetto monte ore.

 

Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

 

4.             Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

 

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 19 del D. Lgs. 626/1994, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

 

4.1           Strumenti e mezzi.

 

In applicazione dell’art. 19, 1° comma, lett. e) ed f) del D.Lgs 626/1994, il rappresentante ha diritto di ricevere dall’Azienda le informazioni e la documentazione aziendale ivi previste per il più proficuo espletamento dell’incarico.

 

Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4, 2° comma, custodito presso l’Azienda, laddove previsto.

 

Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo, o venga comunque, a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.

 

Il datore di lavoro consulta tempestivamente il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

 

Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa, secondo le modalità di cui al punto 4.3.

 

Il rappresentante per la sicurezza, nell’espletamento delle proprie funzioni e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l’Azienda ha destinato alle rappresentanze sindacali aziendali, laddove previsti.

 

L’Azienda, al fine di favorire l’accesso del rappresentante per la sicurezza ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo modalità concordate con l’interessato, a sollevare il medesimo dalle maggiori spese - rispetto a quelle normalmente sostenute nell’abituale sede di lavoro - effettivamente sopportate e documentate, strettamente necessarie per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

 

4.2           Accesso ai luoghi di lavoro.

 

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto all’accesso nei luoghi di lavoro. Tale diritto deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative, produttive e di sicurezza, nonchè del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.

 

Il rappresentante per la sicurezza deve dare preventivo avviso al datore di lavoro, di norma almeno due giorni lavorativi prima, delle visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.

 

Lo stesso, durante la visita che effettua nei luoghi di lavoro, può essere accompagnato, per ragioni organizzative, produttive e di sicurezza, dal responsabile del servizio visitato o da persona delegata.

 

4.3           Modalità di consultazione.

 

Laddove il D.Lgs. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività e tempestività.

 

Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare a verbale proprie proposte e proprie osservazioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso  o in via di definizione.

 

Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell’avvenuta consultazione.

 

4.4           Informazione e documentazione aziendale.

 

Ai sensi della lettera e), del 1° comma dell’art. 19, del D.Lgs. 626/1994, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.

 

Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma che precede, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.

 

5.             Tempo di lavoro retribuito per il componente la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

 

In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, deve darne preventivo avviso al datore di lavoro, di norma almeno due giorni lavorativi prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.

 

6.             Contenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

 

Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l’acquisizione delle conoscenze di base in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal D.Lgs. 626/1994, si stabilisce quanto segue:

-    il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, 1° comma, lett. g) del D. Lgs. 626/1994;

-    la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività;

-    tale formazione deve prevedere con specifico riferimento al settore interessato un programma di 32 ore, nel triennio, che deve comprendere:

*  conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;

*  conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;

*  metodologie sulla valutazione del rischio;

*  metodologie minime di comunicazione;

-    i corsi di formazione sono organizzati dall’Organismo Paritetico Locale o in collaborazione con lo stesso.

 

Le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulanti.

 

Sono fatti salvi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione organizzati antecedentemente alla stipula del presente accordo, purché rispondenti ai requisiti su indicati.

 

7.             Organismi Paritetici Locali

 

A livello locale (regionale o interregionale, ovvero provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano) saranno costituiti, entro 60 giorni dalla data di stipula del presente accordo, gli Organismi Paritetici Locali composti da 6 rappresentanti della Federazione locale e da 6 rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti: di cui 4 per quadri, impiegati ed ausiliari e 2 per dirigenti e funzionari.

 

Detti Organismi Paritetici, oltre agli adempimenti di cui all’art. 20 del D.Lgs. 626/1994 hanno i seguenti compiti.

 

·   Assumere interpretazioni su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiscono pareri ufficiali dell’Organismo Paritetico Locale. L’Organismo Paritetico Locale valuta di volta in volta l’opportunità di divulgare nei modi concordemente ritenuti più idonei tali pareri.

·   Promuovere l’informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza.

·   Individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all’applicazione del D. Lgs. 626/1994.

·   Elaborare progetti e/o criteri formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l’Ente Regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziare pubbliche, anche a livello comunitario.

·   Ricevere i verbali con l’indicazione del rappresentante dei lavoratori per la  sicurezza.

·   Designare esperti richiesti congiuntamente delle parti.

 

L’Organismo Paritetico Locale:

 

¨nella prima riunione elabora il regolamento di funzionamento;

¨assume le proprie decisioni all’unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni che hanno negoziato il presente accordo;

¨redige verbale dell’esame dei ricorsi e delle decisioni prese.

 

Le parti interessate (Aziende, lavoratori  o loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

 

8.             Composizione delle controversie.

 

Le parti confermano che per la miglior gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro occorra procedere all’applicazione di soluzioni condivise.

 

A tal fine, le parti interessate (datore di lavoro, lavoratori o loro rappresentanti) devono ricorrere all’Organismo Paritetico Locale, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione delle norme riguardanti la materia dell’igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.

 

8.1           Procedure.

 

La parte che ricorre all’Organismo Paritetico Locale ne informa, senza ritardo, le altri parti interessate:

 

·   in tal caso la parte ricorrente deve inviare all’Organismo Paritetico Locale, ricorso scritto con raccomandata A.R., trasmettendone contestualmente copia con lo stesso mezzo alla controparte, la quale può inviare controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

·   l’esame del ricorso deve esaurirsi entro i trenta giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall’Organismo Paritetico Locale;

·   l’Organismo Paritetico Locale assume le proprie decisioni all’unanimità, la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le Organizzazioni stipulanti il presente accordo con almeno un rappresentante per ciascuna;

·   dell’esame e delle decisioni assunte va redatto verbale;

·   trascorsi i termini sopra indicati, ovvero qualora non riesca il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può rimettere la questione all’esame, in sede nazionale, delle parti stipulanti il presente accordo, prima di adire le autorità competenti, con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e nei termini di cui sopra.

 

Le parti interessate (Azienda, lavoratori o loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

 

9.             Dichiarazione congiunta.

 

Sono fatti salvi i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente eletti antecedentemente alla stipula del presente accordo in conformità a quanto dallo stesso previsto.

 

10.           Disposizioni finali.

 

Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipulazione e scade il 31 dicembre 1999 e , se non disdettato almeno tre mesi prima dalla sua scadenza da una delle parti stipulanti, si intende rinnovato di anno in anno.

 

Il presente accordo ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica, su richiesta di una delle parti che hanno negoziato lo stesso, e comunque dopo un anno dalla sua stipulazione.